giovedì 23 dicembre 2010

PERMESSI EX LEGGE 104/92







La Legge 4 novembre 2010, n. 183 prevede il diritto a godere dei permessi ex legge 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado. Lo chiarisce la Circolare 3 dicembre 2010, n. 155 con la quale l'Inps illustra le novità introdotte dall’articolo 24 del collegato Lavoro che apporta modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l’attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante. La nuova normativa prevede, quindi, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”, intendendo quest'ultima situazione non solo come assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).