lunedì 4 aprile 2011

Buche Stradali in Leverano








Leverano e le strade dissestate                       
Leggendo l’albo pretorio on line del Comune di Leverano, ho notato la determina n°113 del 29/03/2011, avente ad oggetto “Sistemazione strade comunali interne mediante rappezzi chiusura buche  con conglomerato bituminoso confezionato a caldo - bynderino - Approvazione  verbale di gara e affidamento definitivo lavori. Affidamento fornitura bitume a freddo”. Ovviamente manca il “corpo” della determina, come nella maggior parte delle determine pubblicate recentemente (cosa mai ci sarà scritto all’interno che non vogliono far vedere? O si tratta solo di inconvenienti tecnici nella pubblicazione?). Vi è solo l’oggetto e l’attestazione della Sig.ra Giovanna Durante che il procedimento istruttorio a lei affidato è conforme alla normativa vigente.
Preso dalla curiosità, ho fatto delle ricerche on line per vedere cosa sia il conglomerato bituminoso confezionato a caldo – bynderino.  Ho trovato una relazione interessante di esperti del settore, nella quale è spiegato cos’è. Ma procediamo con ordine.
Innanzi tutto precisiamo che il Bynderino è un neologismo tecnico che è stato coniato, quasi esclusivamente in Provincia di Lecce per quello che ho visto, per  indicare un conglomerato bituminoso per sovrastrutture  stradali avente le caratteristiche intermedie tra un conglomerato di tipo “aperto” (e quindi poroso all’acqua)  chiamato bynder e un conglomerato di tipo “chiuso (e quindi impermeabile all’acqua) chiamato tappetino d’usura; in sostanza quindi è un conglomerato bituminoso di tipo  “semichiuso” o se vogliamo “semiaperto” (è solo una questione  di lana caprina, un po’ come vedere il bicchiere semi-vuoto o semi-pieno), che non ha la stessa porosità del bynder ma che comunque non è nemmeno completamente impermeabilizzante.  Si può concludere quindi che il Bynderino non è la panacea di  tutti i mali che affliggono le pavimentazioni stradali perché, tra l’altro, lascia filtrare l’acqua  piovana nei sottostanti strati.
E’ da apprezzare il fatto che sia stato utilizzato del bitume forse leggermente migliore di altri, per trovare una soluzione all’annoso problema del dissesto dei piani viabili all’interno dell’abitato.
A mio avviso però, prima di parlare delle possibili soluzioni, sarebbe più opportuno individuare le cause del problema  che, ad onor del vero, affligge un po’ tutti i paesi salentini, non solo Leverano. e purtroppo non è di semplice risoluzione.
I cedimenti, gli sfondamenti, le buche sul piano viabile all’interno dei centri abitati, nella maggior parte dei casi, sono dovuti  alla presenza dei sottoservizi o, meglio, sono causati dal cattivo costipamento del rinterro degli scavi che li ospitano. Tali cedimenti sono inevitabili e si verificherebbero, se pur di minore entità, anche nel caso in cui si riempisse di calcestruzzo l’intero scavo; spesso però sono esaltati dalla presenza d’acqua nel sottosuolo.
Tale acqua, non necessariamente si filtra dalla pavimentazione sovrastante, ma molto spesso proviene da perdite nelle condotte idrico-fognanti presenti nelle vicinanze dei cedimenti. Non è raro infatti che le tubazioni dell’AQP abbiano perdite occulte, così come di frequente capita che durante la posa in opera di sottoservizi vengano danneggiate e mal ripristinate condotte di fognatura sia pluviale che nera.
Cosa si può fare?
Certamente servirebbe, o meglio, sarebbe servita, una specifica azione di controllo durante i lavori da parte dei tecnici comunali  per  verificare l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo l’insorgere dei dissesti, fermo restando che ogni Comune dovrebbe sempre addebitare i costi dei  successivi ripristini a chi effettivamente ha provocato l’inconveniente (il comune di Porto Cesareo, ad esempio, lo fa ed, in aggiunta, pretende una caparra ad opera dei cittadini che inizino dei lavori, caparra che viene restituita dopo aver accertato che i lavori siano stati fatti a regola d’arte. Nei casi di sinistri stradali per le buche, inoltre, chiama in garanzia i vari enti tipo ENEL ed AQP che non hanno svolto i lavori a regola d’arte).
In genere, ad esclusione delle reti di fognatura bianca, i sottoservizi non sono di proprietà comunale. Un caso a parte è rappresentato dalle reti idrico-fognanti per le quali, i tecnici dell’AQP, a seconda della convenienza del momento, ne reclamano o la proprietà oppure la semplice gestione. L’utilizzo del sottosuolo da parte degli enti proprietari dei servizi spesso non è stato, nel corso degli anni, disciplinato in maniera puntuale dalle concessioni emesse dai Comuni proprietari delle strade, per cui frequentemente gli atti presentano grosse lacune nelle norme che dovrebbero disciplinare l’ubicazione dei sottoservizi all’interno della sezione stradale e la successiva manutenzione delle opere. Per  tale motivo ogni ente ha utilizzato la sede stradale come meglio ha creduto ed oggi è praticamente impossibile districarsi in questo groviglio di reti, rinterri dei cavi, ripristini di pavimentazione ecc, tanto che anche per gli stessi tecnici degli Enti spesso è impossibile risalire all’effettiva posizione dei propri sottoservizi; figuriamoci poi se un tecnico comunale sia nelle condizioni di individuare a quale ente imputare le colpe dei cedimenti.
Eppure la materia è disciplinata in modo chiaro e puntuale dalla Legge Italiana!
Basterebbe far rispettare il “Codice della Strada” e il relativo “Regolamento di Esecuzione”.
Ecco cosa dice il Codice della Strada:
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale”Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede  stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di tele comunicazione, sia aeree  che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri Impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità' dalle fasce di pertinenza della strada. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26”.
Il regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
L’art. 66 dice testualmente: “Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo, sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti. Sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati e assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissioni del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei Lavori pubblici di concerto con il dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti sono comunque realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non  e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 metro ……  Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che esistono sulla strada statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3”.
Art. 67, “Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali”: L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di  apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi ……… L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori ………  La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione e' accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra  l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: 1)la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; 2) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; 3) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; 4) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; 5) la durata della concessione; 6) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; 7) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del Codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, a ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali e' determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che e' limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere.  Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario”.
Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Se ci fosse la volontà politica, le strade cittadine potrebbero essere   sistemate senza particolari esborsi per le casse comunali. A parere dello scrivente gli organi comunali preposti dovrebbero soltanto applicare gli articoli di legge sopra riportati.
Sarebbe inoltre auspicabile che il Sindaco individui un unico responsabile del procedimento con il compito di rilasciare i certificati di collaudo e al quale fare riferimento per eventuali azioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle concessioni da parte degli enti concessionari. Sarebbe infine auspicabile che il Segretario Comunale/Direttore Generale, che in base all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, vegliasse in maniera costante su tali lavori.
Tutto ciò dovrebbe essere necessariamente preceduto dall’aggiornamento, ove esistenti, di tutte le vecchie convenzioni tra l'ente proprietario della strada concedente e i concessionari. Tali convenzioni, sottoscritte in epoca ormai remota, risentirono di una certa benevolenza da parte dei Comuni nei confronti di Enti che di fatto a quel tempo erano organismi statali o comunque pubblici. Oggi invece i concessionari nella maggior parte dei casi sono società di capitale private alle quale non può più essere riservato un trattamento diverso da quello a cui è soggetto qualsiasi cittadino quando avanza al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico. Si comprende bene come la questione abbia importanti risvolti anche dal punto erariale.
Una domanda però è d’obbligo: senza dover necessariamente risalire alla notte dei tempi, perché a Leverano il Codice della Strada non è stato applicato almeno per le strade di recente esecuzione o ammodernamento quali, per esempio, Via Otranto, lungo la quale è stata recentemente costruita una rotatoria? O lungo le vie in cui è stata recentemente sistemata la fognatura? O, infine, in occasione dei recenti lavori effettuati dall’AQP?
E’ ancora tollerabile, nel 2011, che vengano prima bitumate le strade e poi, a distanza di pochi mesi, vengano realizzati gli allacci dei servizi alle utenze private senza rispettare il Codice della Strada? E’ ancora tollerabile autorizzare l’esecuzione di canalizzazioni senza pretendere il successivo ripristino della sede stradale a tutta larghezza previa fresatura della stessa in maniera da non lasciare dislivelli tra vecchia e nuova pavimentazione? E’ assurdo pensare di obbligare i concessionari a posare il tappeto d’usura a distanza di qualche mese dalla realizzazione degli scavi per permettere gli assestamenti del piano viabile? Oppure dobbiamo continuare ad arricchire le imprese di pronto intervento, quelle di manutenzione e le compagnie assicurative?
Le strade sono di tutti i cittadini! Enel s.p.a., Italcogim s.p.a, Telecom s.p.a, Wind s.p.a, AQP s.p.a., e tutte le altre holding che occupano il suolo pubblico a scopo di lucro devono accollarsi l’onere della manutenzione delle vie cittadine interessate dai loro scavi, così come è ormai doveroso che i concessionari rimuovano tutti i servizi aerei nei centri storici.
Mai più lavori stradali se prima non si realizzano le altre urbanizzazioni interrate nei modi e nei termini imposti dal Codice della Strada; mai più ripavimentazione di strade cittadine se prima non si avvisano con congruo anticipo i concessionari al fine di scongiurare l’esecuzione di scavi il giorno successivo alla bitumatura.

venerdì 1 aprile 2011

TELEFONIA MOBILE

Quando la ricarica più che un SOS è un furto
Un servizio di ricarica di emergenza per la telefonia mobile, anche di pochi euro, con un costo fisso altissimo in percentuale (4,5 euro Vodafone e 3 euro TIM), pari a un tasso di addebito sul credito erogato ben oltre le soglie di usura, stabilite dalla legge. Per questo motivo le associazioni dei consumatori hanno inviato una diffida a TIM e Vodafone affinché cessino quest'attività, dal nome SOS ricarica, lesiva degli interessi degli utenti.

Le associazioni di consumatori contestano l'applicazione dell'addebito, su un servizio a richiesta dell'utente, pari al 50% del credito erogato, dunque illegittimo sia perché in violazione della soglia dei tassi che possono essere applicati secondo la legge 108/96, oltre la quale scatta il reato di usura, sia infrangendo il decreto 40/2007 che eliminava i costi di ricarica nella telefonia mobile.

Le associazioni di consumatori, applicando il Codice del Consumo, chiedono ai due operatori l'interruzione immediata del servizio e il rimborso di tutti gli utenti TIM e Vodafone delle somme addebitate nel tempo con SOS ricarica. 

giovedì 24 marzo 2011

cellulari

CELLULARI
23/03/2011
Tassa di concessione governativa, arriva il modulo per il rimborso

A seguito della recente giurisprudenza tributaria, che ha definito impropria l’applicazione della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti telefonici,Lega Consumatori Puglia ha predisposto una lettera di diffida per richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto pagato negli ultimi tre anni, calcolando per i contratti privati 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185,76 euro), per i contratti business 12,91 euro al mese per lo stesso periodo (per un massimo di 464,76euro). 
Il modulo può essere ritirato presso le sedi Della Lega Consumatori distribuite in tutto il territorio Pugliese
Secondo l’associazione la Tassa di Concessione Governativa (Tcg) è illegittima in quanto è stata abrogata la norma che prevedeva la licenza di esercizio ed è venuta meno anche la tassazione del suo documento sostitutivo e cioè l’abbonamento all’utenza telefonica. “Occorre, anche, tener presente –- che l’applicazione della Tcg viola i principi contenuti nella Direttiva 2002/21/CE, poiché determina un incremento dei costi da parte di chi sottoscrive contratti di abbonamento, impedendo la concorrenza fra     le parti”.
Le varie sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali hanno confermato l’illegittimità della TCG ma, “sappiamo bene che non bastano queste sentenze per eliminare la tassa, decisione che può essere presa  solo a livello governativo”. 

Si tratta quindi di una vicenda complessa e che presenta numerose difficoltà. “Consegnando il modulo ai consumatori – dichiara la Lega Consumatori - occorre far presente, con molta chiarezza, che non c’è certezza sull’ottenimento del rimborso e sull’abrogazione della tassa. E’ utile inoltre ricordare che l’invio della richiesta di rimborso della Tcg non esonera il consumatore dal continuare a pagare la tassa sui propri abbonamenti di telefonia mobile ancora attivi”.
Il modulo va inviato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate in cui si ha la residenza o il domicilio fiscale. È infatti l’Agenzia delle Entrate che incassa la Tcg. Con molta probabilità le Agenzie non procederanno al rimborso e sarà necessario procedere, successivamente, con azione individuali specifiche. Il consumatore deve inviare il modulo, per conoscenza, anche alla sede regionale della Lega Consumatori, per mettere l’associazione nelle condizioni di realizzare tutte le iniziative possibili per l’ottenimento dell’abrogazione di questa tassa.

lunedì 7 marzo 2011

 PRELIEVI DI CONTANTI AGLI SPORTELLI DELLE BANCHE


Le Associazioni di tutela dei consumatori Lega Consumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori e Confconsumatori Lega Consumatori ritengono gravissima la scelta di alcuni gruppi bancari di imporre ai clienti che prelevano i contanti allo sportello il pagamento di € 3, penalizzando in questo modo le fasce più deboli della clientela cioè gli anziani che hanno meno dimestichezza con l’utilizzo delle tessere bancomat e preferiscono il contatto diretto con l’impiegato di banca.
Non condividiamo l’imposizione di questo costo perché mette in difficoltà quei cittadini che non hanno una tessera bancomat o una carta di credito e sono quindi costretti a prelevare i contanti allo sportello.
Le predette Associazioni invieranno una lettera di protesta all’Antitrust e alla Banca d’Italia per segnalare questa pratica commerciale che noi riteniamo scorretta.
Disincentivare l’utilizzo del contante per le ovvie ragioni di lotta all’elusione fiscale e al riciclaggio è un principio che condividiamo, ma questo non può essere ottenuto sulla pelle di una fascia di cittadini oggettivamente deboli che per varie ragioni non hanno alternative all’utilizzo del contante.
La guerra al contante non si può fare in questo modo.
Occorre abbassare i costi di tenuta delle carte di credito e dei bancomat.
Il risparmio ottenuto utilizzando le carte di credito e i bancomat al posto del contante dovrebbe andare ad abbassare le condizioni praticate al cliente sui sistemi alternativi al contante.
Milano- Roma,3 marzo 2011.


venerdì 4 marzo 2011

Banche

 PRELIEVI DI CONTANTI AGLI SPORTELLI DELLE BANCHE


Le Associazioni di tutela dei consumatori Lega Consumatori, Adiconsum, Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori e Confconsumatori ritengono gravissima la scelta di alcuni gruppi bancari di imporre ai clienti che prelevano i contanti allo sportello il pagamento di € 3, penalizzando in questo modo le fasce più deboli della clientela cioè gli anziani che hanno meno dimestichezza con l’utilizzo delle tessere bancomat e preferiscono il contatto diretto con l’impiegato di banca.
Non condividiamo l’imposizione di questo costo perché mette in difficoltà quei cittadini che non hanno una tessera bancomat o una carta di credito e sono quindi costretti a prelevare i contanti allo sportello.
Le predette Associazioni invieranno una lettera di protesta all’Antitrust e alla Banca d’Italia per segnalare questa pratica commerciale che noi riteniamo scorretta.
Disincentivare l’utilizzo del contante per le ovvie ragioni di lotta all’elusione fiscale e al riciclaggio è un principio che condividiamo, ma questo non può essere ottenuto sulla pelle di una fascia di cittadini oggettivamente deboli che per varie ragioni non hanno alternative all’utilizzo del contante.
La guerra al contante non si può fare in questo modo.
Occorre abbassare i costi di tenuta delle carte di credito e dei bancomat.
Il risparmio ottenuto utilizzando le carte di credito e i bancomat al posto del contante dovrebbe andare ad abbassare le condizioni praticate al cliente sui sistemi alternativi al contante.
Milano- Roma,3 marzo 2011.


giovedì 24 febbraio 2011

FURTI D'IDENTITA'





FURTO D’IDENTITA’
CASA E’ IL FURTO D?IDENTITA’

Si ha un furto d’identità quando un informazione individuale, relativa ad
una persona fisica o ad un’azienda è ottenuta in modo fraudolento da un
 criminale con l’intento di assumerne l’identità per compiere atti illeciti.
Come avviene?

Ecco alcuni dei modi più comuni attraverso cui i criminali recuperano le
informazioni necessarie per il furto di identità:
• Bin-raiding. Vecchie bollette, estratti conto e persino lettere personali e le
buste in cui sono contenute, forniscono informazioni preziose che possono
essere raccolte semplicemente rovistando nell’immondizia.
• Cambiamento di indirizzo. I truffatori possono ricevere un’ingente quantità
di informazioni se, a seguito di un cambio di residenza, ci si dimentica di
comunicare la variazione di indirizzo alle poste, alla banca, ecc.
• Contatti indesiderati. I truffatori spesso contattano la vittima dichiarandosi incaricati di una banca e chiedendo di aggiornare i dati personali. Altre
volte si presentano come ricercatori di mercato e richiedono informazioni
personali.
• Furto o smarrimento del portafoglio. I portafogli contengono bancomat,
carte di credito, documenti di identità, tessere personali, ecc.
• Skimming. Consiste generalmente nella clonazione di una carta di credito
attraverso l’apparecchiatura elettronica utilizzata negli esercizi commerciali
per pagare i beni acquistati. I dati che vengono raccolti, vengono poi trasmessi a organizzazioni criminali.
• Furto dell’identità di un deceduto. Alcuni malviventi svolgono attività criminali utilizzando l’identità di persone decedute, ottenendo informazioni
attraverso necrologi e pubblicazioni funebri.
• Cellulare. Mediante l’invio di messaggi, con il falso pretesto della notifica
di una vincita o altro, la vittima viene indotta a prendere contatti (link, numeri da chiamare, ecc.) che hanno come scopo ultimo l’estorsione di dati
personali.
• Phishing: questo termine identifica il furto via posta elettronica. Il malvivente
invia un’e-mail dichiarando di essere un incaricato di una banca o di una
compagnia di carte di credito o di appartenere ad altre organizzazioni con
cui si possono avere rapporti, inducendo a fornire informazioni personali
con le più svariate motivazioni.
• Web. A tutti coloro che usano internet
viene chiesto regolarmente di fornire informazioni personali per poter accedere a
determinati siti o per poter acquistare beni
e servizi. Spesso queste informazioni viaggiano sulla rete in chiaro e non in modalità
protetta. Un crescente numero di utenti,
inoltre, sta fornendo un’elevata quantità
di dati personali a blog, siti  chat, social
networks come MySpace e Facebook.
Come difendersi?
• Fare attenzione quando si ricevono inaspettate richieste di informazioni
personali da chi si qualifica come incaricato della banca, della polizia o di
qualsiasi altra organizzazione. È sempre consigliabile non rispondere subito,
ma recarsi di persona nella sede dell’organizzazione stessa, per essere certi
di non cadere nelle mani dei criminali.
• Non perdere mai di vista carte di credito e bancomat. Se si richiede una
nuova carta ed essa non arriva in tempi ragionevoli, avvertire l’emittente.
Quando la si riceve, è bene firmarla con inchiostro indelebile e attivarla immediatamente. Tenerla costantemente sotto controllo durante i pagamenti.
In caso di smarrimento contattare subito il servizio clienti.
• Se una bolletta non arriva, contattare immediatamente la società di servizio.
Se la bolletta mancante risulta regolarmente spedita, potrebbe essere stata
intercettata da un truffatore per ricavarne dati personali.
• Prima di gettarli nella spazzatura, distruggere i documenti contenenti dati
personali. È consigliabile anche gettare i pezzetti di carta in contenitori
diversi o in giorni diversi.
• È importante controllare periodicamente la propria situazione creditizia per
assicurarsi che non vi siano posizioni aperte illegalmente a proprio nome.
• Conservare al sicuro tutto ciò che contiene dati personali (passaporto, patente, bollette, estratti conto, ecc.). Limitare inoltre il numero di documenti
da portare con sé ed evitare di lasciarli in auto).
• Quando viene richiesta la copia di un documento, insistere oer comunicarne
soltanto gli estremi.
• Assicurarsi che la propria posta sia al sicuro finché
non la si ritiri, scegliendo una cassetta adeguata. Per
spedire documenti che contengono informazioni
personali, chiedere consiglio all’ufficio postale.
• In caso di trasferimento, comunicare al più presto
la variazione alla banca, al fornitore della carta di
credito e a tutte le organizzazioni con cui si intrattengono rapporti. È consigliabile anche chiedere
alle poste di attivare un servizio di inoltro. Se si ha
intenzione di stare fuori casa per un lungo periodo
di tempo, si può chiedere di usufruire di servizi di
affidamento della propria corrispondenza all’ente
postale fino al proprio ritorno.
• Prima di firmare una ricevuta di una carta di credito controllarla attentamente: se compaiono tutte le informazioni della carta stessa (numero,
scadenza, ecc. ), cancellare qualche cifra. Se l’esercente non lo consente è
meglio cambiare negozio.
• Quando si opera con il bancomat, osservare lo sportello e fare attenzione
ad eventuali anomalie, alla presenza di qualcosa di diverso dal solito (ad
es. una tasca laterale che prima non c’era contenente avvisi pubblicitari; un
filo che esce o una sporgenza dalla fessura in cui si inserisce la carta, ecc.).
Inoltre, mentre si digita il pin, coprire la tastiera con l’altra mano”

lunedì 21 febbraio 2011

Truffe

TRUFFE

Puglia, le frodi on line restano le più pericolose

puglia- Ci sono i falsi funzionari Inps che chiedono il pagamento di certificati porta a porta, il "buon samaritano" che si introduce nell'appartamento con la scusa di portare le sporte della spesa o c'è lo stratagemma della falsa eredità, di cui si viene convinti per poter beneficiare dietro un piccolo pagamento per le spese legali. Tutte truffe. Per non caderci? Diffidare sempre
Per le truffe su strada e a domicilio i consumatori Pugliesi posso stare tranquilli: a fronte di una già bassa percentuale nazionale (circa 10 reati al giorno), un capillare lavoro di informazione della cittadinanza ha permesso alla polizia di portare a zero la percentuale di frodi compiute nel capoluogo. Notizie meno buone arrivano invece dalla rete, in cui il principale nemico è il phishing, il furto di dati sensibili per mezzo di messaggi di posta elettronica coi quali, fingendosi per esempio una banca, il pirata informatico riesce a carpire il codice della carta di credito del malcapitato utente. 
Quindi, vigilanza costante: nessun istituto di credito richiederebbe mai dati di accesso via mail, evitiamo semplicemente di rispondere. Non occorre, comunque, demonizzare l'uso del denaro su internet: le banche stanno approntando una serie di misure di sicurezza sempre più all'avanguardia, come il token, una chiavetta elettronica che rende praticamente impossibile il furto telematico. 

Una fattispecie di imbroglio che tendiamo a sottovalutare, infine, è quello della contraffazione, in cui noi stessi magari indulgiamo per il gusto di sfoggiare un capo altrimenti al di là della nostra portata. Ma oltre al danno economico (chi acquista è complice agli occhi della legge e passibile di salate ammende) si può rischiare anche la salute: la guardia di finanza ha recentemente sequestrato, al porto di Ancona, un container di sigarette contraffatte che si è scoperto contenere, al posto del tabacco, "sottobosco cinese", fogliame e insetti compresi. Nel dubbio, perciò, è bene rivolgersi subito alle forze dell'ordine o ad una associazione dei consumatori, in grado di fornire assistenza e informazioni preziose.
Alcuni consigli

Camminando sul marciapiede preferite la parte più
lontana rispetto alla strada, al fine di evitare scippi da
parte di malintenzionati che utilizzino motoveicoli.
  Evitate di indossare – o quantomeno di ostentare eccessivamente – gioielli di qualsivoglia natura.
  Collocate il denaro sulla persona (meglio se in tasche
interne) e non nella borsa.
Consigli per i figli, nipoti
e parenti
  Non lasciate soli i vostri anziani: anche se non abitate
con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani.
   Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo
dubbio fategli capire che è importante chiedere aiuto a
voi, a un vicino di casa oppure alle forze dell’ordine.
  Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno
bisogno di voi.
Consigli per i vicini di casa
Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni
tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li
farà sentire meno soli.
 Esortateli a chiamarvi qualora alla loro porta bussassero degli sconosciuti. La vostra presenza li renderà più
sicuri.
  Segnalate alle forze dell’ordine ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa.
Consigli per gli impiegati di banca
o di uffici postali
Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una
richiesta spropositata di denaro contante, spendete un
minuto per parlargli. Basta poco per evitare un dramma.
 Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali
nessun impiegato effettua controlli.
 Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.
A chi rivolgersi
    Per qualunque problema non esitate a chiamare le
Forze dell’ordine: Polizia (113), Guardia di Finanza (117),
Carabinieri (112).
Per chiarire dubbi e chiedere consigli è possibile anche
rivolgersi alle associazioni dei consumatori
Non aprire agli sconosciuti



lunedì 7 febbraio 2011

TELEFONATE PROMOZIONALI



Telefonate promozionali, un Registro a tutela di chi si oppone

Operativo il Registro pubblico delle opposizioni

Difendere la propria privacy dal telemarketing "subito" è ora più facile: è operativo il Registro pubblico che accoglie le richieste dei cittadini che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali.
Il cittadino, il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici, se non desidera più essere contattato da Operatori di telemarketing, può iscriversi al Registro direttamente on line, in caso contrario varrà il principio del “silenzio assenso”. Il sistema dell'iscrizione, tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni, intende raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing. Per gli operatori, è obbligatorio registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare, se non vuole incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy.
Il Regolamento che istituisce il Registro delle cosiddette opposizioni è entrato in vigore il 17 novembre 2010, mentre per l'operatività del registro il provvedimento ha previsto 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, termine che scade oggi 31 gennaio 2011.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni, attraverso un apposito contratto di servizio, la gestione e il funzionamento del Registro e, da oggi, è operativo un portale attraverso il quale è possibile effettuare le procedure di registrazione.
Ogni abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta nel registro, gratuitamente, secondo le seguenti modalità:
  • mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l'abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
  • mediante chiamata, comunicando gli stessi dati,  effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal
    gestore del registro .
  • mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  • mediante posta elettronica.
Fonte: https://www.registrodelleopposizioni.it/

giovedì 20 gennaio 2011

Nuova Etichetta per prodotti alimentari


Prodotti alimentari: l’origine non fa da garanzia
19-01-2011
La Lega Consumatori Puglia da il benvenuto alla nuova legge sull’etichettatura d’origine degli alimenti. Se il suo cammino procederà senza intoppi, i consumatori potranno conoscere il paese di provenienza di tutto ciò che finisce nel loro piatto. Un passo avanti importante verso la trasparenza, che però non deve essere confuso con la possibilità per il consumatore di orientarsi verso prodotti di maggiore qualità,
La sicurezza è data dai controlli
 Il fatto che si potrà verificare l’origine dell’alimento, in particolare la sua provenienza italiana, non è di per sé una garanzia di sicurezza. ma la consapevolezza di acquistare un prodotto conoscendo l’origine La trasparenza, lo ripetiamo, è una conquista importante, ma non deve essere spacciata come l’unico mezzo per acquistare prodotti più sicuri. In particolare, non ci ha mai convinto la logica protezionistica secondo cui tutto ciò che è fatto nel nostro paese è più sano e più buono di ciò che è prodotto all’estero. I lunghi anni trascorsi ad analizzare prodotti alimentari, infatti, ci hanno insegnato che non è così,anche noi usiamo anti crittogamici, e come ci hanno dimostrato gli  ultimi fatti di cronaca cibi inquinati alla diossina. 
Ecco cosa non ci convince
La sicurezza alimentare si fa con i controlli, le leggi e le sanzioni. Non con maggiori informazioni in etichetta, pur sempre benvenute.
Questa norma non deve passare come la panacea di tutti i mali. Siamo contrari a logiche di tipo protezionistico: il made in Italy non sempre è il meglio di ciò che si può trovare sul mercato.
Aspettiamo i decreti attuativi, senza i quali le dichiarazioni del ministro Galan resteranno lettera morta.
Questa legge deve passare ancora il vaglio della Commissione europea, scettica verso una manovra che sa troppo di protezionismo. L’Europa potrebbe bocciarla.

lunedì 17 gennaio 2011

IL COSTO DELL'ARIA NEL GAS
II CONTATORE SEGNA I METRI CUBI, MA IN REALTÀ IL CONSUMO DIPENDE DAL PESO. QUESTO VARIA CON LA PRESSIONE, MA NESSUNO SA QUALE SIA.



I
l problema è questo: la bolletta del gas è fatturata in metri cubi, ma quanto gas c'è in un metro cubo? È già scattata la liberalizzazione del mercato del gai;, ma ancora non si sa quanto ce n'è in un metro cubo. La cosa è importante, per­ché per il consumatore conta il peso del gas, non il volume. Tutto deriva dal fatto che il contatore segna i metri cubi con­sumati, non i grammi o i chili, e ogni me­tro cubo di metano deve fornire come prestazione convenzio­nale 9.200 calorie; se ne fornisce di meno ; la tariffa è un po' più bassa, se ne forni­sce di più è un po' più alta Contano le calorie, che corrispon­dono alla quantità di no presente in un metro cubo. La domanda è: quanto metano c'è in un me­tro cubo che esce dal contatore?
Non si sa, sulla bolletta non c'è scritto, sul contratto nemmeno, nella Carta di servizio neanche; le aziende erogatrici non lo dicono, l'Autorità del gas non si è occupata del problema e in passato non se ne occuparono né il Cip né il ministero-

 dell'Industria, perché tanto i contatori
segnano i metri cubi/0ra, è noto da alme­
no tre secoli che un certo volume di gas
contiene più o meno molecole (cioè pesa
di più o di meno) secondo le condizioni
di temperatura e di pressione. Il metano
viene immesso in rete a una determinata
pressione, che non può essere modifica­
ta da un momento all'altro, perché sorgerebbero  problemi di sicurezza. La pressio­ne di partenza è sempre la stessa ma, la­sciando da parte la temperatura, quando tutti gli utenti accendono il gas, la pressione lun­go la rete cala a causa della richiesta massic­cia e ciò si nota anche dal fuoco meno vivace che esce dal fornello. La domanda che si pone l'utente è: quanto pesa un metro cubo di metano segnato dal contatore quando cala la pressione? Altrettanto semplice è il mo­tivo della domanda: se il gas pesa di meno, la fatturazione dei consumi in metri cubi è gonfiata. Ecco perché è im­portante che almeno la pressione di partenza sia rispettata.

lunedì 10 gennaio 2011

.Forti aumenti nelle tariffe RCA auto




Forti aumenti nelle tariffe RCA auto

Le tariffe RCA sono aumentate in meno di un decennio di circa un 140% a fronte di un aumento dei prezzi al consumo di appena un 39%. Le perdite del 2009 di bilancio  hanno portato le compagnie di assicurazioni a richiedere per il 2010 aumenti medi del 15-20% con punte del 31% per i ciclomotori. Hanno contribuito all’aumento dei costi diversi fattori. Il meccanismo  Bonus –Malus è stato spiazzato dal decreto Bersani, che ha consentito qualche risparmio ai neo patentati o agli acquirenti di nuove vetture perché ha permesso di godere condizioni migliori nel pagamento del premio assicurativo. A questo si aggiungono le nuove tabelle di risarcimento dei danni fisici e il normale aumento dei costi di riparazione dei carrozzieri Le compagnie di assicurazioni si sono rifatte effettuando l’aumento dei premi assicurativi per difendere i propri bilanci e per aumentare i fondi di accantonamento per futuri risarcimenti. Altre azioni difensive le compagnie le hanno messo in atto, effettuando nel Sud-Italia numerose  azioni di riorganizzazione, con chiusure di agenzie e conseguente licenziamento di personale, oltre a pesanti azioni di disdette di portafoglio che, visto l’obbligatorietà della garanzia RCA, determinano di fatto la costrizione a cambiare compagnia e intermediario di fiducia (visto che l’attuazione della legge 40/2007 è resa impossibile in quelle aree territoriali), pagando un premio più elevato o usufruendo di garanzie più limitate. Spesso, purtroppo, questo fenomeno alimenta un’altra costosa piaga sociale ed economica del Paese, perché fanno aumentare il numero di cittadini che circolano senza assicurazione. Ne consegue che le categorie maggiormente a rischio, come i pluri sinistrati, i residenti nelle regioni meridionali, i giovani al di sotto dei 25 anni, si vedono applicare tariffe a prezzi proibitivi e comunque al di sopra delle loro capacità economiche. Le categorie virtuose socializzano la mutualità sempre meno nazionale e quando il premio assicurativo supera il livello di sopportabilità sociale, gli assicurati-consumatori sono spinti ad evadere l’obbligo assicurativo, con la conseguenza che vengono a crearsi vaste aree off-limits, nelle quali sarà sempre più pericoloso aprire agenzie, in considerazione del pericolo di subire danni alle cose e peggio ancora alla persona, che non possono essere risarciti da alcuno. Bisogna tener presente che le regioni  meridionali rappresentano in termini di raccolta premi RCAuto, complessivamente circa il 27% del mercato.  Il rapporto sinistri/premi nel ramo RCA auto è aumentato dell’8,3% negli ultimi cinque anni, passando dal (75,4%) del 2003 al (81,7%) del 2008. I sinistri pagati dalle imprese per danni a cose nel 2008 nel ramo RCA auto registrano un aumento del 2,5%, rispetto all’anno precedente, mentre i sinistri con danni alle persone coinvolte in incidenti stradali segnalano un aumento maggiore pari al 5,2% dell’esercizio 2008, rispetto al 2007. Infatti, secondo i dati ANIA, il numero di persone decedute o ferite in incidenti stradali risultano cresciute da 967.431 nel 2007 a 1.057.621 nel 2008, con un aumento del 9,3%. Singolare e significativo che, invece, da fonte ISTAT il numero di persone morte o ferite sulla strada risulti essersi ridotto, da 330.981 del 2007 a 315.470 del 2008, con una diminuzione del 5% circa.  La differenza (tra un aumento del 9,3% ad una riduzione del 5%) dipende dal fatto che i dati ISTAT riguardano danni alla persona rilevati dalla forza pubblica, quelli ANIA rilevano invece lesioni fisiche semplicemente denunciate da chi richiede risarcimento.
E’ possibile che vi siano lesioni effettive e reali anche quando non intervengono a constatarle le forze di polizia, ma che siano di una simile rilevanza numerica lascia indubbiamente perplessi. Così come non trova giustificazione l’aumento della frequenza sinistri che interessa in particolare le regioni meridionali, crescendo in maniera smisurata in determinate province del meridione (Napoli + 21,4%, Vibo Valentia +5,5%, Brindisi +4,2% .Altrettanto significativa l’incidenza che rileva il numero di sinistri con danni alla persona in Italia: incidono per il circa 21% del totale dei sinistri Auto (nelle aree meridionali critiche, l’aliquota sfiora il 50%). A livello europeo si evidenzia che la percentuale dei danni a persone è del 10,3% per la Francia e del 10,1% della Germania (Fonte ANIA) Rilevante sapere che l’85% dei sinistri RCAuto con lesioni alla persona costano al sistema ben 6 miliardi di euro. Se in Italia evitassimo di pagare in maniera spropositata le micro invalidità permanenti, ad esempio quelle dell’1 o del 2% (che rappresentano addirittura il 70% dei danni liquidati perlesioni in RCA), si risparmierebbero 1,5 miliardi di €, ossia si ridurrebbe di ben il 10% l’onere complessivo dei sinistri. Detto in altri termini, si potrebbe evitare un aumento del 10% delle tariffe RC Auto. Intervenire sulle frodi, sulle speculazioni, ridurre il costo sul sistema complessivo, fermare l’aumento delle tariffe RC Auto, limitare l’elusione (ossia coloro che non si assicurano più), per ridurre il costo indiretto che comunque viene spalmato a livello nazionale, tanto sulle tariffe della RC obbligatoria, quanto sul sistema sociale (il fondo nazionale per le vittime della strada e l’assistenza sanitaria pubblica che interviene a spese dei cittadini per chi ha subito un sinistro da auto non assicurata).Favorendo il contenimento della illecita speculazione, si potrà ottenere una contrazione del costo dei sinistri RCAuto, a vantaggio di tutto il settore e dei consumatori, i quali beneficeranno di una diminuzione dei prezzi.

lunedì 3 gennaio 2011

Decalogo Saldi

DECALOGO SALDI
1) Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire, il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso. Ma la novità è che non c’è più bisogno di denunziare ''i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta''. Il termine è stato elevato a due mesi.
2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ''saldo'' deve essere l'avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino.
3) Non fermarsi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi.
4) È bene avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: in questo modo il cliente è meno influenzabile dal negoziante. Pagare un prezzo alto, inoltre, non significa comprare un prodotto di qualità e bisogna diffidare dei marchi molto simili a quelli noti.
5) Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi.
6) Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità.
7) Nei negozi e nelle vetrine è obbligatorio sia esposto sulla merce il cartellino che indica, in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale di sconto. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce.
8) Consentire la prova dei capi non è un obbligo, sta alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.
9) Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.
10) Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura ci si può rivolgere allo Sportello del Consumatore, oppure all'Ufficio Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.

Comunicazioni da parte di Enti associativi (modello Eas)

Scheda informativa

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
·                       gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
·                       le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
·                       le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
·                       i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
·                       le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
·                       gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
·                       le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
·                       le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
·                       le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
·                       le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
·                       le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
·                       i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
·                       le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
·                       l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
·                       le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
·                       le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
·                       le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

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