giovedì 20 gennaio 2011

Nuova Etichetta per prodotti alimentari


Prodotti alimentari: l’origine non fa da garanzia
19-01-2011
La Lega Consumatori Puglia da il benvenuto alla nuova legge sull’etichettatura d’origine degli alimenti. Se il suo cammino procederà senza intoppi, i consumatori potranno conoscere il paese di provenienza di tutto ciò che finisce nel loro piatto. Un passo avanti importante verso la trasparenza, che però non deve essere confuso con la possibilità per il consumatore di orientarsi verso prodotti di maggiore qualità,
La sicurezza è data dai controlli
 Il fatto che si potrà verificare l’origine dell’alimento, in particolare la sua provenienza italiana, non è di per sé una garanzia di sicurezza. ma la consapevolezza di acquistare un prodotto conoscendo l’origine La trasparenza, lo ripetiamo, è una conquista importante, ma non deve essere spacciata come l’unico mezzo per acquistare prodotti più sicuri. In particolare, non ci ha mai convinto la logica protezionistica secondo cui tutto ciò che è fatto nel nostro paese è più sano e più buono di ciò che è prodotto all’estero. I lunghi anni trascorsi ad analizzare prodotti alimentari, infatti, ci hanno insegnato che non è così,anche noi usiamo anti crittogamici, e come ci hanno dimostrato gli  ultimi fatti di cronaca cibi inquinati alla diossina. 
Ecco cosa non ci convince
La sicurezza alimentare si fa con i controlli, le leggi e le sanzioni. Non con maggiori informazioni in etichetta, pur sempre benvenute.
Questa norma non deve passare come la panacea di tutti i mali. Siamo contrari a logiche di tipo protezionistico: il made in Italy non sempre è il meglio di ciò che si può trovare sul mercato.
Aspettiamo i decreti attuativi, senza i quali le dichiarazioni del ministro Galan resteranno lettera morta.
Questa legge deve passare ancora il vaglio della Commissione europea, scettica verso una manovra che sa troppo di protezionismo. L’Europa potrebbe bocciarla.

lunedì 17 gennaio 2011

IL COSTO DELL'ARIA NEL GAS
II CONTATORE SEGNA I METRI CUBI, MA IN REALTÀ IL CONSUMO DIPENDE DAL PESO. QUESTO VARIA CON LA PRESSIONE, MA NESSUNO SA QUALE SIA.



I
l problema è questo: la bolletta del gas è fatturata in metri cubi, ma quanto gas c'è in un metro cubo? È già scattata la liberalizzazione del mercato del gai;, ma ancora non si sa quanto ce n'è in un metro cubo. La cosa è importante, per­ché per il consumatore conta il peso del gas, non il volume. Tutto deriva dal fatto che il contatore segna i metri cubi con­sumati, non i grammi o i chili, e ogni me­tro cubo di metano deve fornire come prestazione convenzio­nale 9.200 calorie; se ne fornisce di meno ; la tariffa è un po' più bassa, se ne forni­sce di più è un po' più alta Contano le calorie, che corrispon­dono alla quantità di no presente in un metro cubo. La domanda è: quanto metano c'è in un me­tro cubo che esce dal contatore?
Non si sa, sulla bolletta non c'è scritto, sul contratto nemmeno, nella Carta di servizio neanche; le aziende erogatrici non lo dicono, l'Autorità del gas non si è occupata del problema e in passato non se ne occuparono né il Cip né il ministero-

 dell'Industria, perché tanto i contatori
segnano i metri cubi/0ra, è noto da alme­
no tre secoli che un certo volume di gas
contiene più o meno molecole (cioè pesa
di più o di meno) secondo le condizioni
di temperatura e di pressione. Il metano
viene immesso in rete a una determinata
pressione, che non può essere modifica­
ta da un momento all'altro, perché sorgerebbero  problemi di sicurezza. La pressio­ne di partenza è sempre la stessa ma, la­sciando da parte la temperatura, quando tutti gli utenti accendono il gas, la pressione lun­go la rete cala a causa della richiesta massic­cia e ciò si nota anche dal fuoco meno vivace che esce dal fornello. La domanda che si pone l'utente è: quanto pesa un metro cubo di metano segnato dal contatore quando cala la pressione? Altrettanto semplice è il mo­tivo della domanda: se il gas pesa di meno, la fatturazione dei consumi in metri cubi è gonfiata. Ecco perché è im­portante che almeno la pressione di partenza sia rispettata.

lunedì 10 gennaio 2011

.Forti aumenti nelle tariffe RCA auto




Forti aumenti nelle tariffe RCA auto

Le tariffe RCA sono aumentate in meno di un decennio di circa un 140% a fronte di un aumento dei prezzi al consumo di appena un 39%. Le perdite del 2009 di bilancio  hanno portato le compagnie di assicurazioni a richiedere per il 2010 aumenti medi del 15-20% con punte del 31% per i ciclomotori. Hanno contribuito all’aumento dei costi diversi fattori. Il meccanismo  Bonus –Malus è stato spiazzato dal decreto Bersani, che ha consentito qualche risparmio ai neo patentati o agli acquirenti di nuove vetture perché ha permesso di godere condizioni migliori nel pagamento del premio assicurativo. A questo si aggiungono le nuove tabelle di risarcimento dei danni fisici e il normale aumento dei costi di riparazione dei carrozzieri Le compagnie di assicurazioni si sono rifatte effettuando l’aumento dei premi assicurativi per difendere i propri bilanci e per aumentare i fondi di accantonamento per futuri risarcimenti. Altre azioni difensive le compagnie le hanno messo in atto, effettuando nel Sud-Italia numerose  azioni di riorganizzazione, con chiusure di agenzie e conseguente licenziamento di personale, oltre a pesanti azioni di disdette di portafoglio che, visto l’obbligatorietà della garanzia RCA, determinano di fatto la costrizione a cambiare compagnia e intermediario di fiducia (visto che l’attuazione della legge 40/2007 è resa impossibile in quelle aree territoriali), pagando un premio più elevato o usufruendo di garanzie più limitate. Spesso, purtroppo, questo fenomeno alimenta un’altra costosa piaga sociale ed economica del Paese, perché fanno aumentare il numero di cittadini che circolano senza assicurazione. Ne consegue che le categorie maggiormente a rischio, come i pluri sinistrati, i residenti nelle regioni meridionali, i giovani al di sotto dei 25 anni, si vedono applicare tariffe a prezzi proibitivi e comunque al di sopra delle loro capacità economiche. Le categorie virtuose socializzano la mutualità sempre meno nazionale e quando il premio assicurativo supera il livello di sopportabilità sociale, gli assicurati-consumatori sono spinti ad evadere l’obbligo assicurativo, con la conseguenza che vengono a crearsi vaste aree off-limits, nelle quali sarà sempre più pericoloso aprire agenzie, in considerazione del pericolo di subire danni alle cose e peggio ancora alla persona, che non possono essere risarciti da alcuno. Bisogna tener presente che le regioni  meridionali rappresentano in termini di raccolta premi RCAuto, complessivamente circa il 27% del mercato.  Il rapporto sinistri/premi nel ramo RCA auto è aumentato dell’8,3% negli ultimi cinque anni, passando dal (75,4%) del 2003 al (81,7%) del 2008. I sinistri pagati dalle imprese per danni a cose nel 2008 nel ramo RCA auto registrano un aumento del 2,5%, rispetto all’anno precedente, mentre i sinistri con danni alle persone coinvolte in incidenti stradali segnalano un aumento maggiore pari al 5,2% dell’esercizio 2008, rispetto al 2007. Infatti, secondo i dati ANIA, il numero di persone decedute o ferite in incidenti stradali risultano cresciute da 967.431 nel 2007 a 1.057.621 nel 2008, con un aumento del 9,3%. Singolare e significativo che, invece, da fonte ISTAT il numero di persone morte o ferite sulla strada risulti essersi ridotto, da 330.981 del 2007 a 315.470 del 2008, con una diminuzione del 5% circa.  La differenza (tra un aumento del 9,3% ad una riduzione del 5%) dipende dal fatto che i dati ISTAT riguardano danni alla persona rilevati dalla forza pubblica, quelli ANIA rilevano invece lesioni fisiche semplicemente denunciate da chi richiede risarcimento.
E’ possibile che vi siano lesioni effettive e reali anche quando non intervengono a constatarle le forze di polizia, ma che siano di una simile rilevanza numerica lascia indubbiamente perplessi. Così come non trova giustificazione l’aumento della frequenza sinistri che interessa in particolare le regioni meridionali, crescendo in maniera smisurata in determinate province del meridione (Napoli + 21,4%, Vibo Valentia +5,5%, Brindisi +4,2% .Altrettanto significativa l’incidenza che rileva il numero di sinistri con danni alla persona in Italia: incidono per il circa 21% del totale dei sinistri Auto (nelle aree meridionali critiche, l’aliquota sfiora il 50%). A livello europeo si evidenzia che la percentuale dei danni a persone è del 10,3% per la Francia e del 10,1% della Germania (Fonte ANIA) Rilevante sapere che l’85% dei sinistri RCAuto con lesioni alla persona costano al sistema ben 6 miliardi di euro. Se in Italia evitassimo di pagare in maniera spropositata le micro invalidità permanenti, ad esempio quelle dell’1 o del 2% (che rappresentano addirittura il 70% dei danni liquidati perlesioni in RCA), si risparmierebbero 1,5 miliardi di €, ossia si ridurrebbe di ben il 10% l’onere complessivo dei sinistri. Detto in altri termini, si potrebbe evitare un aumento del 10% delle tariffe RC Auto. Intervenire sulle frodi, sulle speculazioni, ridurre il costo sul sistema complessivo, fermare l’aumento delle tariffe RC Auto, limitare l’elusione (ossia coloro che non si assicurano più), per ridurre il costo indiretto che comunque viene spalmato a livello nazionale, tanto sulle tariffe della RC obbligatoria, quanto sul sistema sociale (il fondo nazionale per le vittime della strada e l’assistenza sanitaria pubblica che interviene a spese dei cittadini per chi ha subito un sinistro da auto non assicurata).Favorendo il contenimento della illecita speculazione, si potrà ottenere una contrazione del costo dei sinistri RCAuto, a vantaggio di tutto il settore e dei consumatori, i quali beneficeranno di una diminuzione dei prezzi.

lunedì 3 gennaio 2011

Decalogo Saldi

DECALOGO SALDI
1) Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire, il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso. Ma la novità è che non c’è più bisogno di denunziare ''i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta''. Il termine è stato elevato a due mesi.
2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ''saldo'' deve essere l'avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino.
3) Non fermarsi mai al primo negozio che propone sconti ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi.
4) È bene avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: in questo modo il cliente è meno influenzabile dal negoziante. Pagare un prezzo alto, inoltre, non significa comprare un prodotto di qualità e bisogna diffidare dei marchi molto simili a quelli noti.
5) Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi.
6) Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità.
7) Nei negozi e nelle vetrine è obbligatorio sia esposto sulla merce il cartellino che indica, in modo chiaro e leggibile, il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale di sconto. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce.
8) Consentire la prova dei capi non è un obbligo, sta alla discrezionalità del negoziante. Ma il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati.
9) Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi.
10) Fregature. Se pensate di avere preso una fregatura ci si può rivolgere allo Sportello del Consumatore, oppure all'Ufficio Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.

Comunicazioni da parte di Enti associativi (modello Eas)

Scheda informativa

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
·                       gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
·                       le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
·                       le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
·                       i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
·                       le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
·                       gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
·                       le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
·                       le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
·                       le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
·                       le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
·                       le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
·                       i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
·                       le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
·                       l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
·                       le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
·                       le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
·                       le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

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