giovedì 21 ottobre 2010

legaconsumatoripuglia.it
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Contratti stipulati fuori dai locali commerciali (D.Lgs. n.206/05 ast. 45 e seguenti)



Per contratti stipulati fuori dai locali commerciali si intende:




1. vendite porta a porta

2. visita del professionista al domicilio del consumatore, sul luogo di lavoro o di studio o di cura (ma solo per esigenze personali)

3. per strada

4. durante gite organizzate per scopi promozionali


L’oggetto del contratto è l’acquisto di beni e servizi.



Sono ESCLUSI dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali




1. Contratti di valore inferiore ai 26 euro

2. Acquisto di beni immobili

3. Valori mobiliari (azioni ecc…)

4. Assicurazioni

5. Fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari


Perché un contratto sia conforme alla legge deve essere inserita in maniera ben evidente la clausola inerente il diritto di ripensamento (o recesso)



“DIRITTO DI RECESSO”. L’acquirente può recedere dal presente acquisto comunicando per iscritto all’indirizzo del professionista a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R. entro 10 giorni lavorativi dalla firma del presente contratto (oppure con telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermare entro le 48 ore successive). Qualora in possesso della merce, essa dovrà essere restituita entro 10 giorni a proprie spese all’indirizzo del professionista



La ditta, entro 30 gg. dal ricevimento del recesso dovrà restituire al consumatore tutte le somme ricevute, pena la denuncia alle Autorità amministrative.

Il venditore non può richiedere a titolo di pagamento cambiali che abbiano scadenza inferiore ai 15 gg. dalla stipula del contratto.



Il recesso entro 10 giorni deve avvenire dalla data della firma del contratto oppure dalla data della consegna della merce, se all’acquirente è stato mostrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.



Qualora la ditta non abbia fornito al consumatore l’informazione sul diritto di recesso oppure l’informazione non fosse stata corretta i giorni entro cui poter effettuare il recesso diventano 60.



ATTENZIONE: il venditore, può richiedere al consumatore, che ha esercitato il diritto di recesso, il pagamento delle spese accessorie purché queste siano indicate in contratto in maniera analitica.

Nel caso le spese accessorie risultino essere manifestamente eccessive, anche se descritte in maniera analitica, occorre contestarle con ulteriore lettera raccomandata.



I TERMINI PER “RIPENSARCI”

Salvo che per i contratti di somministrazione servizi quali l’energia elettrica, il gas, l’acqua, il telefono, dove contestualmente alla sottoscrizione, deve essere consegnata per legge (n. 142/92) copia del contratto stesso, per le altre tipologie il rilascio di una copia non è obbligatorio per cui spesso l’utente non viene messo a conoscenza del fatto che potrebbe “ripensarci”.



I termini per il recesso sono:




* 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.

* 7 giorni per i valori come azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi di investimento aperti, ecc., venduti fuori dai locali commerciali o a distanza.

* 7 giorni per tutti i contratti stipulati per via telematica mediante l’uso della forma digitale.

* 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali (per strada, in albergo, a casa, ecc.)

* 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza (per corrispondenza, televisivi, via internet, per telefono, ecc.)

* 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà , anche se firmati nella sede dell’agenzia immobiliare.

* 14 giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto servizi di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.

* 15 giorni per recedere da un contratto bancario di deposito se la banca decide una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al cliente.

* 30 giorni per le polizze vita acquistate a distanza

* 60 giorni per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, quando sul contratto non figura alcuna informazione sul diritto di recesso, oppure l’informazione è stata data in modo non corretto (es. con carattere più piccolo oppure poco chiaro).

* 90 giorni per acquisti fatti a seguito di un’offerta telefonica, televendita o internet, se il fornitore non ha dato tutte le informazioni sul diritto di recesso e sul prodotto.





versione stampabile

* FALLIMENTO VIAGGI DEL VENTAGLIO FONTE HELP CONSUMATORI
* MANUALE DI TUTELA DELLA FAMIGLIA IN INTERNET
* CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
* PACCHETTI TURISTICI: COME OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO
* RAI: DISDETTA DELL'ABBONAMENTO
* LA LEGA CONSUMATORI PROMUOVE CENTRO TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE


Telefono 0832 910743
Mail utenza@legaconsumatoripuglia.it

mercoledì 20 ottobre 2010

DANNI PER BUCHE

DANNI PER BUCHE

Danni da buca? Ecco cosa fare


Se avete subito un danno a causa di una buca o per il manto stradale dissestato, ecco cosa occorre fare per ottenere un risarcimento.
Per prima cosa, al verificarsi del danno, è necessario chiamare un agente di polizia urbana che accerti il sinistro e che rediga un verbale in cui si espliciti che il danno sia stato causato dalla tal buca sita nella tal strada.
Attenzione: è fondamentale provare quella che viene definita l’“insidia stradale”, ovvero che la buca non era né segnalata né visibile e quindi, pur adottando uno stile di guida prudente, non era evitabile.
Il passo successivo consiste nell’inviare il verbale e una richiesta di risarcimento al comune o all’ente proprietario della strada.
A questo punto il comune, tramite segnalazione al proprio assicuratore, attiverà la polizza di responsabilità civile verso terzi e comunicherà al danneggiato l’avvio dell’indagine per accertare il danno e le eventuali responsabilità.

martedì 19 ottobre 2010

Clausole vessatorie:

diffidati 5 gestori di energia elettrica
Abbiamo diffidato cinque società fornitrici di energia elettrica: Acea, A2A, E.on, Italcogim e Sorgenia. Le clausole vessatorie che abbiamo trovato nei loro contratti devono essere eliminate.
Pratica commerciale scorretta: segnala all'autorità
'Contro corrente': risparmia sulla bolletta

Clausole vessatorie: diffidati 5 gestori di energia elettrica
Obblighi pesanti per gli utenti
Si tratta di clausole che impongono al cliente obblighi troppo pesanti o limitano i suoi diritti, creando uno squilibrio tra chi offre e chi usa il servizio. Se in un tempo congruo non riceveremo risposta o le nostre richieste non saranno accolte, il passo successivo sarà un'azione inibitoria in giudizio.

Pratiche commerciali scorrette
La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha scatenato una concorrenza feroce tra i gestori che troppo spesso ricorrono a tecniche di vendita scorrette pur di accaparrarsi un nuovo contratto di fornitura. Per l'utente è sempre più difficile districarsi nella giungla delle tariffe e capire se lo sconosciuto che si presenta a casa promettendo sconti mirabolanti sulla bolletta sia un millantatore o ci sia dietro una proposta davvero conveniente.

Prima di firmare
Per fare una scelta consapevole bisogna leggere bene il contratto di fornitura proposto. Su indicazione del Garante, insieme al contratto devono essere consegnate due schede, una sugli obblighi dei venditori, una per il calcolo della spesa complessiva di un cliente-tipo. Studiate bene il contratto prima di firmare e in particolare leggete le clausole che stabiliscono:

quali prestazioni saranno effettivamente fornite al cliente;
la data di inizio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire al venditore per ottenere il servizio (per esempio, un deposito cauzionale);
gli oneri e le spese che, oltre al prezzo del servizio, saranno a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette e le relative scadenze, oltre che la modalità di pagamento;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i tempi e le modalità di recesso;
come fare per ottenere informazioni e presentare un reclamo.

Disciplina della vendita di beni di consumo

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.


Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';

f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.




Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.

Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';

b) dell'entita' del difetto di conformita';

c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno all'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). – Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Art. 2
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002 le disposizioni di cui all’articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

CONTRATTI A DISTANZA

Vendite a distanza

Dieci giorni per recedere dall'accordo concluso online

I riferimenti legislativi
• Decreto legislativo n.l85, 22 maggio 1999;
• direttiva 97/7/Ce

Con la diffusione di Internet e delle vendite online, diventa importante conoscere le regole e i diritti in questo particolarissimo campo, disciplinato dal Dlgs 185/99. Il decreto non riguarda solo i contratti conclusi via Internet, ma anche quelli conclusi tra consumatori e operatori commerciali (professionisti) grazie ad altri strumenti che possono mettere virtualmente in contatto venditore e cliente: ad esempio, il teletext televisivo oppure il classico mezzo telefonico. Ma ecco cosa prevede la legge.
Contratto a distanza. È definito tale un contratto riguardante beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Consumatore e fornitore. Il primo è la persona fisica che effettua l'acquisto per scopi non riconducibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il secondo è la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale.
Tecnica di comunicazione a distanza. È qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
Esclusioni. La normativa si applica su tutti i contratti a distanza fatta eccezione per alcune tipologie, ossia: i contratti relativi ai servizi finanziari quali servizi bancari, operazioni su fondi pensione o di assicurazione; i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; i contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; i contratti relativi a beni immobili, esclusa la locazione; i contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Informazioni. Il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto stipulato a distanza, deve ricevere una serie precisa di informazioni, ossia:
• l'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
• le caratteristiche essenziali del bene o del servlzlo;
• il prezzo, incluse tasse, imposte e spese di consegna;
• le modalità di pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio;
• l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso qualora si verta dinanzi a particolari tipi di contratto.
• le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro dei beni per l'esercizio del dirigo di recesso;
• la durata della validità dell'offerta e del prezzo;
• la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi in forma continuata o periodica.
Conferma scritta. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto.
Recesso. L'acquirente ha il diritto di recedere, senza penalità alcuna e senza motivazione (con lettera raccomandata Ar indirizzata alla sede della società venditrice) entro 10 giorni lavorativi che decorrono:
• per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore se sono stati rispettati gli obblighi di informazione o dal giorno in cui sono stati rispettati, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto (purché non oltre tre mesi dalla conclusione);
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati rispettati gli obblighi informativi, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre tre mesi dalla conclusione.
Se il fornitore non ottempera agli obblighi di informazione il termine è di tre mesi e decorre per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Esclusione del recesso. In alcuni casi, salvo espressa pattuizione, il consumatore non ha facoltà di recesso. Oltre che per i servizi di scommesse e lotterie è escluso per le forniture di:
servizi la cui esecuzione, con l'accordo del consumatore, sia iniziata prima della scadenza dei dieci giorni per il recesso; beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare; beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore: giornali, periodici e riviste.

Cenni Storici della localtà (ALBARO)

CASALE ALBARO
Origini storiche
Sottomesse ormai alla signoria dell’oblio le vere origini del casale Albaro sfumano nelle fitte brume del passato…, esse si inseriscono comunque nel periodo aureo dell’Impero Romano e alle successive vicissitudini che lo consegnarono a quel degrado cui il paesaggio agrario andò incontro in seguito alla decadenza dell’Impero stesso. Nel 456 il territorio subisce, infatti, il saccheggio dei Vandali di Gianserico; nel 538 è la volta dei Greci a cui fecero seguito, nel 547, le invasioni gotiche di Totila. Saranno proprio queste guerre greco-gotiche (535-553) - combattute dai Bizantini per volere dell’imperatore Giustiniano intenzionato a riunire l’Impero Romano sotto l’egida di Costantinopoli - a rendere il territorio ancor più vulnerabile che, impotente, nel 662 subirà l’ulteriore scorribanda dei Longobardi. Tali crisi, unite alla drastica riduzione di manodopera servile, costrinsero le popolazioni locali ad abbandonare vecchi agglomerati urbani e ad occuparne altri o a costruirne di nuovi. Alla riorganizzazione e ristrutturazione di questi casali (centri agricoli autosufficienti) contribuirono, in certa misura, anche i monaci Basiliani profughi dal vicino Oriente.
Il ritrovamento in zona di alcune monete di epoca Bizantina ma soprattutto il rinvenimento di preziosissimi “Sesterzi” risalenti al periodo Neroniano (cfr. DE SIMONE, “Lecce e i suoi monumenti” I, 191) hanno indotto alcuni storiografi a fissare la nascita di Albaro intorno al I secolo d.C. Con ragionevole attendibilità si può affermare che la sua primitiva destinazione fu di accampamento (castra) per guarnigioni romane oppure il centro di una qualche attività commerciale. La sua posizione strategica di connessione tra la costa e l’entroterra fece sì che, in epoche successive, da quest’area si irradiasse anche una fitta rete viaria di distribuzione alle diverse unità colturali presenti nella zona. In quel periodo, difatti, la vicina marina Sasinae portus - l’odierna Porto Cesareo - costituiva il suo principale centro di riferimento.
Nel IX secolo il territorio subisce le incursioni dei Saraceni di Sicilia e la sua vicinanza col mare favorirà le successive scorrerie piratesche che, tra medioevo ed età moderna, tormenteranno le coste salentine. Una relativa tranquillità viene raggiunta con l’avvento dei Normanni (XI sec.) che, organizzando i loro possedimenti in baronie, si occupavano anche delle difese del territorio.
Nel 1266 Carlo I d’Angiò, dopo aver fondato la Contea di Copertino, assume la proprietà del casale Albaro. Passano solo due anni e la proprietà passa a Gualtieri di Brienne, duca di Atene e conte di Lecce. In seguito all’acuirsi della guerra tra Giovanna Ia d’Angiò regina di Napoli e Francesco del Balzo duca di Andria nel 1373 il casale viene distrutto costringendo i superstiti a rifugiarsi nel più importante dei centri più vicini: Leverano. A tal proposito Girolamo Marciano (illustre medico, letterato e corografo leveranese, morto nel 1628) nella sua opera “Descrizione, origine e successi della Provincia d’Otranto”, così scrive:

...«E nel 1373, o secondo il Coniger 1378, Francesco del Balzo Duca di Andria, rottosi colla Regina Giovanna Ia, condusse nel regno di Napoli Giovanni Montacuto, capitano Bretone con seimila Brettoni ed Inglesi; (…) passò nell’assedio della città di Lecce, e nel passaggio distruggendo quanti luoghi incontrava della Regina distrusse con repentino assalto il Casale Albaro, i cui abitatori si ridussero ad abitare in questa terra. [Leverano]»…

Il casale Albaro conosce un periodo di abbandono finché nel ’600 la famiglia Goffreda ne acquisisce la proprietà trasformando il complesso in masseria. Non è dato sapere se fu la stessa famiglia a costruire - ma di certo restaurò - una piccola cappella rurale dedicata a S. Vincenzo. Detta cappella è infatti menzionata nei Documenti dell’Archivio parrocchiale della Chiesa SS. Annunziata di Leverano e sorgeva nel ’600 …“dovè la masseria dé Goffreda nell’aia de l’Albaro”; e il catasto onciario di Leverano (sec. XVIII) registra: “Beneficio sotto il titolo di S. Vincenzo, de jure patronatus della famiglia Goffreda”. Di questa cappella non restano riscontri oggettivi ma solo memorie d’archivio.
Nel ’700 il complesso passa alla famiglia Della Ratta e sono questi gli anni in cui l’antica chiesetta “S. Maria di Albaro” - che fino alla distruzione del casale (1373) aveva rappresentato la sua chiesa Parrocchiale - viene restaurata e dedicata alla “Vergine Neonata”. A memoria del culto e della devozione dei leveranesi alla Madonna di questa località, sulla porta d’ingresso un’epigrafe in latino ricorda:

A DIO OTTIMO MASSIMO
E ALLA VERGINE NEONATA MADRE DI DIO
QUESTA CASA È DEDICATA
FESTEGGIATA OGNI ANNO CON SOLENNE SUPPLICA
DAL CLERO E DAL POPOLO DI LEVERANO
ROVINATA DALLA VECCHIEZZA E DALL’OFFESA DEI TEMPI
ANNIBALE DE LEO
PATRIZIO E ARCIVESCOVO DI BRINDISI
CON LA SUA PARTICOLARE LIBERALITÀ
CON LA QUALE SI STUDIA DI ESSERE DI AIUTO A TUTTI
E DI DANNO A NESSUNO
E COL CONSENSO DEL CLERO E DEL POPOLO
L’AFFIDÒ PER I RESTAURI ALL’AMICO BENEMERITO
GIOVANNI DELLA RATTA
PATRIZIO LECCESE
DANDOGLI IL DIRITTO DI PATRONATO
E PERCHÉ NON MANCASSE NIENTE A TALE OPERA
E PROVVEDENDO PRINCIPALMENTE ALL’ISTRUZIONE
RELIGIOSA DEI CONTADINI
SENZA BADARE A SPESE
IL PADRE GIACOMO DELLA RATTA
UOMO A NESSUNO SECONDO PER PIETÀ
AFFINCHÈ RIMANESSE SALDA NEL TEMPO
LA COSTITUÌ COME DOTE EREDITARIA
E CURÒ CHE FOSSE RIPORTATA A FORMA MIGLIORE E PIÙ BELLA
E LA POSE COME MONUMENTO PER I POSTERI
1° MAGGIO 1800.
All’interno della cappella, sulla porta d’ingresso, il frammento di un affresco reca l’esortazione: DOMUS / DEI / (D)OMUS / ORATIONI(S) / (N)ON SCURRILITATI(S) / STULTILOQUI: “Casa / di Dio / Casa / di preghiera / non di volgarità / (né) di stolto eloquio”.
Lo stretto legame tra la Chiesa SS. Annunziata di Leverano e la chiesetta “S. Maria di Albaro” è confermato da un Manoscritto datato 1789 conservato presso l’Archivio Capitolare della stessa Collegiata che così annota:

…«il Capitolo e Clero di questa insigne Collegiata Chiesa ab immemorabili due volte l’anno si porta processionalmente a cavallo in una Chiesa di detto Baro [Albaro] a cantar Messa nel giorno della Natività della Vergine SS., dove adempiscono al Precetto Pasquale gli abitatori delle vicine Masserie ed altri, che si comunicano alla Messa Cantata, ed un Chierico coll’abito corale [la cotta prevista per lo svolgimento di alcune funzioni liturgiche] esce colla Croce di quella Chiesa, che fu parrocchiale, per ricevere il Capitolo, che scende da cavallo vicino la detta Chiesa, e s’incammina processionalmente colla propria Croce.» …

Queste due processioni avvenivano nel giorno dell’8 settembre (Natività della Vergine SS.) e il primo giovedì dopo Pasqua (Pasquetta, “Urteddhra” in vernacolo).
È interessante osservare che molti paesi del Salento includevano nel proprio feudo una cappella agreste nella quale si osservava un particolare culto. Il rito era in genere teso a impetrare la pioggia nei periodi di estrema siccità e sovente consisteva nel portare in processione la statua del santo a cui la richiesta era rivolta. Alla cosiddetta chiesetta “ti lu Aru”, era uso portare la statua di S. Rocco (protettore di Leverano) con in bocca una sardina affinché, stimolandogli la sete, favorisse la pioggia.
Nella seconda metà del ’700 il casale Albaro cambia ancora la sua destinazione d’uso divenendo un complesso residenziale sub-urbano dall’architettura sobria ed elegante. Le sue linee di facciata e d’impianto manifestavano la premura di una cultura abbiente che riservava alla stagionalità - intesa come rapporto privilegiato tra territorio e attività rurali - una particolare attenzione. Il suo assetto strutturale e formale polarizzava lo sguardo del visitatore soprattutto per le due grandi arcate dal caratteristico disegno riscontrabile nei casini (piccole case signorili di campagna) tipici del tardo settecento. La facciata principale si presenta ancora oggi con due elementi voltati e arretrati aventi funzione di accesso. Tali arcate sono valorizzate da cornici e sovrastate dalle incastonature dei rispettivi stemmi gentilizi degli antichi proprietari. L’arcata di sinistra - che permette l’ingresso alla cappella - espone lo stemma gentilizio della famiglia Della Ratta; l’arcata di destra - dalla quale si accede alla residenza - presenta quello della famiglia Venturi.
Il visitatore era certamente colpito anche dall’effetto abbagliante della luce riflessa dal bianco della calce, dalle proporzioni del suo prospetto che evidenziano uno sviluppo più in orizzontale che in verticale, nonché dallo svettante campanile a vela dove primeggia ancora la scritta: «MATER DIVINAE GRATIAE».



Ipotesi etimologiche
Una possibile etimologia deriverebbe il nome Albaro dal termine greco αλβάριος (albarios) assimilato poi nel latino albārĭus: “imbiancatore, stuccatore”. Albaro, dunque, sarebbe stato un luogo dove si produceva calce…? O dove maestranze provvedevano a intonacare muri…?
Una seconda possibilità vedrebbe la sua derivazione da “alba” e “ara”: “altare bianco”, ma anche “rifugio bianco” o “protezione bianca”. È noto, infatti, che negli usi della cultura pagana rifugiarsi in luoghi sacri assicurava protezione dal nemico che, in caso di offesa o di delitto, avrebbe commesso empietà. E ancora, tenendo conto dei contatti che intercorsero tra Albaro e “Sasinae portus” - dove sappiamo che già dal VI secolo a.C. esisteva un’area dedicata al culto della dea messapica “Thana” - tale ipotesi orienterebbe proprio verso questa divinità. La leggenda relativa alla dea racconta di una giovinetta pura e indifesa che - assalita da un bruto - chiamò la Luna in sua difesa la quale, con i suoi bianchi raggi, riuscì a spaventare e mettere in fuga il malintenzionato. La Luna stessa investì poi Thana del titolo di “Dea della Luna” e regina di tutti gli incantesimi. Più tardi, nel 313 d.C., l’editto di Costantino conferirà al cristianesimo un ruolo privilegiato e dominante tra le tante religioni che Roma consentiva di professare liberamente nell’Impero. Pertanto, in origine, Albaro avrebbe potuto accogliere un piccolo tempio dedicato alla dea Thana che successivamente sarebbe stato ridedicato a qualche protomartire dell’ormai dominante cristianesimo…?
Un’altra suggestiva e interessante ipotesi glossologica attribuisce invece al termine Albărus una derivazione tardo-latina formatasi per incrocio dei termini arbor (albero) con albus (bianco) che, in un primo tempo, assume il significato di “albero bianco”, poi di “pioppo bianco” e infine, semplicemente, di “pioppo”. L’etimo troverebbe conferma storica nella presenza, fino agli anni ’30 del secolo scorso, di una schiera di pioppi e cipressi esterna alle mura posteriori di questa antica struttura. Nell’antichità il pioppo e il cipresso erano considerate piante funerarie; la presenza di tali alberi e il rinvenimento di alcune tombe consoliderebbero così la tesi secondo la quale - antecedente la nascita del casale - il luogo abbia ospitato un’area di sepoltura. Questo in accordo con gli usi dei periodi tardo-antico e alto-medioevale che permettevano lo sviluppo di tali aree solo in zone extraurbane, presso piccoli nuclei prediali, in prossimità della sepoltura di un martire (ad sanctos), o in luoghi di culto (apud ecclesiam). Ad avvalorare tale ipotesi concorre altresì l’espressione dialettale locale che in passato traduceva l’immagine del cimitero con: “alli chiuppi”, termine alquanto assonante tanto a “pioppi” quanto al greco “κυπάρισσοι” (kyparissoi) “cipressi”. È altresì noto che le credenze antiche vedevano tanto nel pioppo quanto nel cipresso il simbolo della vita dopo la morte.

I miti legati al pioppo
L’antica civiltà minoica racconta che sul monte Ida a Creta - davanti alla caverna che si riteneva fosse la tomba dello Zeus cretese - era posto un pioppo bianco, simbolo della rinascita di una vegetazione che muore solo per rinnovarsi. Dalla mitologia classica sappiamo che un pioppo bianco si ergeva all’ingresso del regno di Ade, il dio dell’Oltretomba, a custodia di quanti erano costretti ad entrarvi.
Tra i miti greci legati al pioppo uno di essi racconta di Fetonte - figlio del dio Elio e della ninfa Climene - cresciuto senza conoscere il nome del padre. Divenuto adolescente la madre gli confidò chi fosse suo padre e il desiderio di Fetonte di incontrarlo fu talmente forte che subito si mise in viaggio verso il suo palazzo. Elio, commosso dalla manifestazione di tanto amore, concesse al figlio di guidare il suo cocchio solare dall’alba al tramonto, benché esitasse ad affidargli un compito tanto importante. Fetonte si pose così alla guida del carro solare e si mosse in direzione della rotta da percorrere, ma alla vista degli animali dello zodiaco si spaventò e si spostò troppo in basso, rischiando di incenerire la terra. Quindi salì verso l’alto, tanto in alto che gli Astri se ne lamentarono con Zeus il quale fu costretto a punirlo scagliandogli contro un fulmine. Colpito al petto Fetonte cadde nel fiume Eridano (mitico fiume di cui si pensa trattarsi del Po) e le sue sorelle, le Eliadi, piansero lungamente per il dolore. Mosso a compassione Zeus le trasformò in alti pioppi cipressini che allineò lungo l’argine dello stesso fiume. Le loro lacrime divennero gocce d’ambra che stillano dai rami di quest’albero e che il sole indurisce. In primavera, infatti, dalle gemme dei pioppi neri cadono goccioline di resina che simboleggiano le lacrime delle Eliadi e lo stormire delle foglie ricorda i loro lamenti.
Una delle versioni più antiche di questo racconto è quella riportata da Apollonio Rodio, poeta ellenistico del III sec. a.C., che nel IV libro delle “Argonautiche” segue la nave Argo in Occidente, mentre si addentra nelle correnti dell’Eridano:

…«penetrarono profondamente nella corrente dell’Eridano, dove una volta, colpito in petto dal fulmine fiammeggiante, a metà bruciato Fetonte cadde dal cocchio del sole nelle acque di questa profonda palude, ed essa ancor oggi esala dalla ferita bruciante un tremendo vapore... (IV, vv. 596-600). (…) Tutt’intorno le giovani Eliadi, mutate negli alti pioppi, effondono miseramente un triste lamento, e dagli occhi versano al suolo gocce di ambra splendente; queste si asciugano al sole sulla sabbia, e quando le acque della sacra palude bagnano le coste al soffio del vento sonoro, allora tutte compatte sono trascinate rotolando verso l’Eridano dalla gonfia corrente»... (IV, vv.603-611).

Un altro mito racconta di Leuke, la meravigliosa ninfa figlia di Oceano che per sfuggire ad Ade, invaghitosi di lei e che voleva per sé, si trasformò in un pioppo bianco. Lo stesso Ade la condusse poi nel suo mondo ponendola accanto alla magica fonte Mnemosine (la fonte della Memoria), alla quale si dissetano le anime il cui scopo è di ricordare l’eccezionale esperienza ultraterrena. Leuke simboleggiò così la vita che sfugge alla morte a condizione di abbandonare la forma umana. Posta all’ingresso dell’Oltretomba Leuke ridava la speranza perduta con la morte a coloro che ne varcavano la soglia. Il racconto di questo mito è inciso sulla laminetta aurea di Petelia (antica regione con cui i Romani identificavano la parte meridionale dell’attuale Calabria) risalente al IV-III sec. a.C.:

«E troverai alla sinistra delle case di Ade una fonte, e accanto a essa un bianco cipresso diritto: a questa fonte non accostarti neppure, da presso. E ne troverai un’altra, fredda acqua che scorre dalla palude di Mnemosine, fresca acqua sgorgante»…
A conferma di tale mito interviene una leggenda nata a Olimpia che racconta di Eracle (Ercole) che, per la riuscita della sua dodicesima fatica - la cattura del cane infernale Cèrbero: guardiano dell’Ade - colse dei rami dal pioppo di Leuke e ne intrecciò una corona che pose sul suo capo. I fumi, il calore e l’aria putrida degli Inferi tinsero della tipica colorazione verde scura la superficie superiore delle foglie del pioppo, mentre la parte interna, a contatto col sudore dell’eroe e della luminosità della sua fronte, divenne di un colore bianco-argento. Da allora il pioppo bianco coronò la fronte di coloro che avevano percorso i due mondi senza smarrirsi e simboleggiò il cammino verso una nuova vita; il passaggio dell’eroe dall’oscurità a una nuova condizione di luce; il trionfo della vita sulla morte. Il viaggio di Ercole può essere interpretato come il percorso dell’uomo che intraprende il viaggio nei meandri più oscuri della sua interiorità, luogo dove risiede la zona più buia e misteriosa di sé che, illuminata e sconfitta dalla conoscenza, si apre alla rinascita spirituale. È proprio nel contrasto cromatico delle due superfici della foglia che il mito raffigura questo cambiamento.

Usanze e credenze
Secondo le usanze tradizionali, i rametti di pioppo intrecciati potevano essere posti sulla porta d’ingresso di casa per proteggersi dalle malattie, mentre si potevano inserire in un sacchettino da porre sotto il cuscino per avere un sonno tranquillo e bei sogni. Se invece il sacchettino fosse stato portato addosso ci si sarebbe assicurati una lunga vita e una protezione dalle fatture maligne e dal malocchio. Se si soffriva di febbre si poteva avvolgere un pezzo di stoffa intorno al fusto del pioppo per trasmettergli i propri tremori e di conseguenza la febbre. Oppure si potevano porre le unghie del malato in un foro praticato nella sua corteccia che poi veniva richiuso, se la corteccia fosse ricresciuta allora il malato sarebbe guarito. Sempre in caso di febbre, un’altra usanza prevedeva di appuntare sul tronco dell’albero una ciocca di capelli della persona malata, pronunciando una formula particolare e allontanandosi poi in assoluto silenzio.
Nell’antica Roma il termine “pioppo” era legato al “populus” (popolo) poiché la sua folta chioma, mossa dal vento, produce un brusio che ricorderebbe appunto il mormorio delle folle radunate nelle piazze. La stessa peculiarità ha probabilmente indotto i nativi americani a definirlo “L’albero che sussurra”. Gli Indiani Dakota considerano il pioppo “l’Asse del Mondo” che unisce simbolicamente il cielo con la terra. In occasione della “Danza del Sole” un pioppo viene tagliato e posto al centro della capanna in cui si svolge il rituale, la danza viene eseguita intorno all’albero che rappresenta “Wakan-Tanka”: il “Grande Spirito”.
Dalle tradizioni e credenze collegate a quest’albero, nate probabilmente da una saggezza antica che dava ascolto alla voce della Natura e degli alberi, si può intuire lo spirito del pioppo. Esso rappresenta la protezione, la forza interiore, lo scudo che aiuta a proteggerci da ciò che può ferire o compromettere la parte più preziosa e pura di noi: l’Anima. Con la sua forza e la capacità di rigenerarsi rapidamente il pioppo ci aiuta a fare lo stesso soprattutto nei momenti di particolari “crisi”, siano esse minimi cambiamenti quotidiani o vere e proprie conversioni esistenziali.
Il suo dono più prezioso, infine, è quello di predisporre all’Ascolto dei “suoni silenziosi” della Natura; così il tremore e il canto delle sue foglie potrebbero realmente riverberare lo “Sidhe”: il regno ultraterreno del popolo fatato delle leggende celtiche; il messaggero del Divino, l’intermediario tra questo e l’altro mondo, l’eco che svela i misteri più nascosti, quelli non raggiungibili con la mente o con la sola volontà.
Il pioppo è una delle mille voci della “Grande Madre” e quanti vorranno ascoltarne il ritmo incantato della sua eterna danza troveranno qui, ad “Albaro”, quel sentiero che li condurrà alla verità dell’Anima, Voce che svelerà a ciascuno il mistero e la preziosa unicità di ogni esistenza.
Maurizio Quarta

PRIMA DI GUIDARE… PENSA


LEGA CONSUMATORI
COORDINAMENTO REGIONALE




PRIMA DI GUIDARE…
PENSA


INTRODUZIONE

Questa iniziativa della Lega consumatori Puglia nasce dalla profonda esigenza di fornire al cittadino in generale e all’automobilista, in particolare, un insieme di consigli utili a salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri. Questo per un razionale utilizzo dell’autoveicolo e per una rinnovata responsabilità sociale che ciascuno deve assumersi. Sappiamo che gli incidenti stradali in Italia provocano ogni anno circa 8.000 decessi (2% del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; essi rappresentano la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni più o meno gravi in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all’assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una “emergenza” non trascurabile. È del tutto evidente quindi che le problematiche legate alla sicurezza stradale, pur nella molteplicità dei fattori implicati e degli organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive, costituiscono certamente un aspetto primario della Sanità Pubblica. È diventato prioritario, pertanto, individuare nuove strategie di prevenzione che consentano, a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo allarmante fenomeno dei nostri tempi.




PRIMA DI GUIDARE…

I bambini e la strada
Alcuni aspetti che è utile conoscere L’inesperienza e l’immaturità dei bambini fanno sì che essi, circolando sulla strada, affrontino i pericoli in modo diverso da un adulto. Già, a causa della loro ridotta altezza, hanno un panorama visivo più limitato rispetto ad un adulto.
Non possono infatti percepire la presenza di un veicolo nascosto dietro un altro, mentre la stessa valutazione delle distanze e delle dimensioni - applicando il metodo della “triangolazione” che il cervello usa - può risultare influenzata dalla minore base di misurazione.
Per lo stesso motivo, non sono in grado di valutare correttamente la velocità di avvicinamento di oggetti. Questa valutazione avviene infatti grazie ad un complesso procedimento di confronto tra i diversi angoli visuali dello stesso oggetto man mano che esso si avvicina ed il tempo impiegato per la variazione degli angoli, comparando inoltre il tutto con precedenti esperienze.
Nel bambino queste esperienze sono molto minori, mentre lo stesso processo di confronto tra angoli e tempi è più lento e meno preciso. Inoltre, gli oggetti in movimento sono percepiti come successione di immagini isolate, sulle quali l’attenzione viene concentrata per un periodo molto inferiore rispetto ad un adulto. E ancora, non hanno esperienza e non sanno valutare quanto spazio è necessario ad un veicolo per fermarsi; hanno una visione periferica ancora imperfetta che impedisce loro di
percepire dettagli importanti con la “coda dell’occhio”; hanno più difficoltà a localizzare l’origine e la direzione di provenienza dei suoni; hanno un concetto “magico” della realtà e si aspettano che i veicoli si fermino per il solo fatto che stanno attraversando la strada. Non si deve trascurare poi che, nella ricerca della soddisfazione di alcuni “bisogni elementari” (tra cui soprattutto il gioco) difficilmente tengono conto della situazione in cui si trovano. Ma anche certe “urgenze psicologiche” (non far tardi a scuola, raggiungere un certo luogo) fanno dimenticare i pericoli della strada; spesso, nel ritorno da scuola, è più facile che abbandonino certe regole di prudenza proprio in prossimità di casa: è la cosiddetta “sindrome del nido” (presente anche negli adulti), che fa diminuire l’attenzione proprio perché si considera ormai compiuta l’attività che la richiede. Ed è anche normale che, nella loro evoluzione psicologica ed emotiva, attraversino fasi alterne di eccesso di prudenza e di eccesso di spavalderia: i bambini non si comportano e non reagiscono tutti nello stesso modo. In conclusione, il bambino percepisce, valuta, ragiona e si comporta in modo diverso da un adulto e da lui non ci si può attendere un comportamento conforme agli “standard di sicurezza” tipici di un mondo adulto. Di tutti questi elementi devono sempre tener conto anche i conducenti di veicoli. Pertanto, il loro rapporto con i piccoli utenti della strada dovrà svolgersi in modo corrispondente a questa diversità.
In generale, i bambini che iniziano presto ad utilizzare la strada - in bicicletta o a piedi, accompagnati da un adulto che educa a comportamenti corretti evidenziando i possibili pericoli - sviluppano più rapidamente e meglio le abilità e le capacità utili per circolare in sicurezza. Nella spiegazione delle “regole” occorre però assicurarsi di utilizzare un linguaggio comprensibile al bambino e di chiarire anche il “perché” di quelle regole.



1. Prova di impatto frontale contro ostacolo deformabile: il veicolo in prova viene spinto a 64 km/h contro un blocco fisso formato da vari strati sovrapposti di alluminio a “nido d’ape” (simula il frontale di un’altra auto), sfalsato rispetto al centro del veicolo. All'interno, debitamente allacciati alle cinture di sicurezza, sono collocati dei “manichini strumentati”, corredati cioè di strumenti che rilevano le decelerazioni in ogni istante. I valori registrati dagli strumenti, le deformazioni subite dalla carrozzeria e dai manichini e l’analisi dei fotogrammi delle riprese ad alta velocità durante l’urto consentono di attribuire le “stelle” (da una a cinque) del comportamento del veicolo e delle sue dotazioni di sicurezza (cinture, airbag) in questa situazione. Il test è più severo rispetto a quello dell’omologazione, che si svolge ad una velocità di 56 km/h.

2. Prova di impatto laterale: contro il veicolo in prova, fermo, viene sospinto a 50 km/h un pesante carrello con un frontale deformabile (del tipo di quello della prova precedente) che lo va ad urtare in un punto preciso, all'altezza del bacino di un conducente “medio”; anche in questo caso all'interno è posizionato un “manichino strumentato”.

3. Prova di urto laterale contro un palo: il veicolo in prova viene spinto a 29 km/h lateralmente contro un palo di acciaio fissato al suolo, che lo urta nello stesso punto della prova precedente; si misura l’intrusione del palo dentro l’abitacolo e soprattutto il grado di protezione offerto alla testa del conducente.

4. Prova di impatto contro pedone: in questo caso sono degli “impattori” (tubi o calotte di materiali plastici particolari, con caratteristiche di deformazione simili a quelle del corpo

umano, con inseriti degli strumenti di misura delle decelerazioni) ad essere proiettati contro vari punti della parte anteriore della carrozzeria del veicolo, simulando un investimento a 40 km/h; si misurano le decelerazioni ed il grado di “aggressività” della parte anteriore della carrozzeria nei confronti di un pedone adulto e di un bambino. le lesioni sopra indicate come gravi è meglio attendere l’arrivo di soccorsi specializzati piuttosto che tentare manovre rischiose (tipo l’estrazione del ferito dall’abitacolo, l’estrazione del casco, massaggi cardiaci sul posto ecc.) che potrebbero procurare lesioni vertebrali irreversibili o emorragie interne inarrestabili.
Solo in caso di incendio in atto o in imminente percolo tale cautela può essere superata dalla necessità di allontanare il ferito. In questo caso, occorre agire senza strattonare, tirare o piegare, soprattutto a livello di colonna vertebrale e di vertebre cervicali, cercando di conservare l’allineamento delle vertebre.

Negli altri casi, è possibile intervenire ad esempio tamponando emorragie esterne. La riduzione ed immobilizzazione di fratture di arti può essere tentata solo se si hanno sufficienti conoscenze ed esperienze.
Mantenete la calma, valutate oggettivamente la situazione, proteggete i feriti e voi stessi da ulteriori incidenti, fornite informazioni precise agli operatori del pronto soccorso.

Il comportamento del veicolo, nelle varie prove, viene sintetizzato con l'attribuzione delle “stelle” ed un giudizio valutativo (buono, adeguato, mediocre, scarso, insufficiente) sui singoli aspetti. Ciò consente di effettuare facilmente delle valutazioni comparative tra vari modelli; tuttavia, queste valutazioni hanno piena validità tra veicoli della stessa categoria (utilitarie, ecc.) mentre - per le modalità stesse di attribuzione delle “stelle” - possono essere inadeguate per le valutazioni tra veicoli di categorie diverse.
I test Euro-NCAP sono finanziati dall’Unione Europea, con il concorso di numerosi partners:
FIA - Federation Internationale de l’Automobile
AIT - Alliance Internationale de Tourisme Gli organismi statali per la sicurezza stradale di Germania, Francia, Regno Unito, Olanda
Gli Automobile Club di Germania, Regno Unito, Austria, Olanda Organizzazioni di consumatori di Francia, Germania, Regno Unito
Il programma Euro-NCAP ha un proprio sito ufficiale (in lingua inglese) www.euroncap.com, nel quale sono reperibili le modalità di prova ed i risultati dei test. Gli stessi risultati sono riprodotti in molte riviste di automobilismo, tra cui L’Automobile. (immagini riprodotte per gentile concessione di AIT/FIA/Euro-NCAP).
CRASH TEST
Guidare in sicurezza
I crash test eseguiti nell'ambito del programma EuroNCAP servono per valutare ancor più estesamente le prestazioni di sicurezza passiva dei veicoli omologati. A differenza dei test eseguiti per la omologazione dei veicoli - nei quali occorre dimostrare il superamento di una soglia di valori di qualità per vari aspetti. Nei test Euro-NCAP, infatti, i veicoli si rivelano ben diversi tra loro: alcuni proteggono meglio di altri in caso d’urto, oppure l’abitacolo si deforma di meno rispetto ad altri.
Le prove di Euro-NCAP attualmente sono quattro:
L’esempio dell’adulto è di fondamentale importanza, sia per i comportamenti corretti e prudenti che per quelli sbagliati. Occorre anche tener conto che certi “adattamenti delle regole” tipici degli adulti (ad esempio attraversare la strada con semaforo pedonale rosso oppure di corsa) possono essere di difficile comprensione e applicazione da parte di un bambino e possono essere interpretati ed eseguiti in modo sbagliato.
In Italia circolano oltre 30 milioni di veicoli ed ogni anno si verificano milioni di incidenti molti dei quali con conseguenze gravissime. Ai tanti danni materiali si aggiungono purtroppo morti e feriti gravi, anche con lesioni permanenti, mentre molti dei sopravvissuti accusano per diverso tempo problemi di natura psicologica oltre che legali (sensi di colpa, rimorsi, accusa di omicidio colposo ed altro). Le principali cause degli incidenti sono: scarse condizioni della strada, avverse condizioni meteorologiche, cattivo stato dei veicoli, comportamenti inadeguati, distrazione, imprudenza e cattive condizione psicofisiche dei soggetti interessati.
Il codice della strada, quindi, non vuole essere una restrizione alla nostra libertà bensì il tentativo da parte delle istituzioni di regolamentare la circolazione stradale e il comportamento di tutti i soggetti interessati, che non sono solo gli automobilisti ma anche pedoni, ciclisti e persino animali, al fine di evitare le stragi che ogni anno si verificano sulle nostre strade.
Conoscere e soprattutto rispettare il codice della strada significa ridurre al minimo la probabilità di incappare in incidenti che potrebbero cambiare, in peggio, la nostra vita. Piccoli accorgimenti, spesso sottovalutati e tutti codificati, come ad esempio rispettare il passaggio pedonale, mantenere efficiente l’apparato di illuminazione della bicicletta oppure guardare indietro prima di aprire lo sportello scongiurerebbero molti incidenti. In genere gli incidenti coinvolgono almeno due soggetti, quindi il rispetto del codice stradale da parte di uno dei due non è sufficiente ad evitare il sinistro. Pertanto oltre alla conoscenza e al rispetto delle norme di circolazione, un elemento di fondamentale importanza per la sicurezza stradale è il senso civico che si manifesta in comportamenti educati, civili e soprattutto prudenti.
Tutto questo è “Educazione stradale”.
Con l’articolo 230 il Codice stradale esprime la necessità di impartire, anche ai più giovani le conoscenze basilari per circolare. Ecco dunque la ragione di una materia didattica, l’educazione stradale, che insegni a quelli che un domani saranno automobilisti e che comunque sfrutteranno la strada in maniera più diretta, non solo la conoscenza dei segnali, ma anche e soprattutto i corretti comportamenti da adottare.
Solo comprendendo che la strada, in quanto pubblica, soggiace a determinate leggi e soprattutto impone prudenza e rispetto nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente, si può sperare in una riduzione degli incidenti e in una mobilità più sostenibile.
Nel Codice della Strada troviamo riferimenti ad altre discipline che motivano le disposizioni stesse. Questo perché capire la motivazione scientifica che sta dietro al posizionamento di un cartello stradale aumenta la tendenza a rispettarlo. Sembra ovvio, ma quanti automobilisti sono invece convinti che è stato fatto per penalizzarli?. Quante volte abbiamo sentito contestare un limite di velocità, un divieto di sosta o un autovelox soprattutto in caso di una multa?
Altro obiettivo dell’educazione stradale (e di iniziative come queste) è inculcare un atteggiamento meno individualista e più consapevole e attivo. Solo così si potranno risolvere gli evidenti ed attuali effetti negativi del traffico (inquinamento, viabilità
• sia privo di conoscenza;
• sia stato sbalzato fuori dal veicolo o dal motociclo;
• abbia violentemente urtato il volante o il cruscotto senza avere la cintura di sicurezza (la gravità dell'urto può essere dedotta anche dai danni al veicolo);
• sia schiacciato da un peso, infilzato da un oggetto (questa circostanza deve essere segnalata all'operatore telefonico);
• abbia una posizione del tronco o della testa così innaturale da far sospettare una lesione vertebrale;
• se si tratta di un bambino, anche al di fuori delle ipotesi precedenti, se abbia segni di emorragia consistenti.
Al lato opposto, possono essere considerate “leggere” o “moderate” le lesioni consistenti in:
• abrasioni, escoriazioni, contusioni, lacerazioni;
• fratture di naso, denti, dita.
Tra i due estremi si situano tutte le lesioni.

Quando intervenire direttamente
In questa parte non vogliamo dare suggerimenti pratici od operativi sulle diverse modalità di soccorso a seconda delle lesioni, né illustrare manovre od operazioni il cui esito può essere garantito solo da un adeguato addestramento. Ogni cittadino dovrebbe avere un minimo di conoscenze di pronto soccorso, acquisite in modo serio ed efficace; ogni automobilista dovrebbe avere la possibilità di integrare tali conoscenze con nozioni ed esperienze relative alle specifiche traumatologie della strada. In attesa che ciò si realizzi, intendiamo solo fornire dei criteri-guida per evitare soprattutto che il generoso impulso a “fare qualcosa” si tramuti in danno irreversibile per la vittima di incidente.
Se pertanto siete inesperti di soccorso, o sentite che le conoscenze possedute sono insufficienti, considerate che in tutte
“informare” i servizi di soccorso, fornendo elementi il più possibile precisi sul luogo dell’incidente, tipo di veicoli coinvolti, numero di persone ferite, gravità delle lesioni, se i feriti sono bloccati all’interno del veicolo. Questi elementi sono molto importanti: sulla base di essi un operatore telefonico dei servizi di soccorso è in grado di valutare con buona approssimazione il numero di ambulanze da inviare, il tipo di personale che dovrà avere a bordo, le particolari attrezzature necessarie, lo “scenario atteso”, la necessità dell’intervento di vigili del fuoco. Questa fase è critica e deve essere realizzata con decisione e sangue freddo; ogni dettaglio in più che si riesce a fornire può essere molto utile.
“prestare soccorso”, nei limiti delle proprie capacità e della prudenza. Alcune lesioni necessitano di manovre od operazioni che è vivamente consigliabile lasciare a specialisti, altre possono essere affrontate anche da inesperti, ma sempre con prudenza, calma e continua valutazione della situazione. In questa fase, compiere operazioni errate, incongrue, eccessive, potrebbe peggiorare le lesioni anche in modo grave. Ulteriori elementi sono dati più avanti.

La valutazione della gravità
La “gravità” che interessa è quella che costituisce “minaccia per la vita”. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla quantità di sangue presente sulla scena dell’incidente. Vi sono lesioni interne anche gravissime che quasi non rilasciano sangue all’esterno; altre, di moderata gravità - quali le lesioni al volto o agli arti - che producono emissioni molto visibili ma non sono gravi nel senso che interessa.
In generale, per il fine che qui interessa, può essere considerato “molto grave” un ferito che:

difficoltosa, alto numero di incidenti stradali, danni al paesaggio, gravi ostacoli alle categorie sociali più deboli come disabili e anziani) e diffondere il concetto di “mobilità sostenibile” ovvero forme di mobilità alternative, che vanno dall’uso di un più organizzato trasporto pubblico al “car sharing” (condivisione dell’auto) e alle giornate senz’auto.
Non c’è nulla da fare! La Statistica dice che per quanto ci si sforzi prima o poi un incidente accade. È quindi necessario introdurre dei dispositivi che, in questi casi, limitino i danni alle persone. Recentemente, il codice della strada, sulla base di numerose statistiche (con dati spaventosi), analisi tecniche e riscontri che ne hanno evidenziato la necessità, ha reso obbligatorio l’uso di alcuni dispositivi di sicurezza.
Conoscerli meglio e soprattutto usarli o adottarli potranno salvare la nostra vita e quella di coloro che trasportiamo!

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Cinture di sicurezza: dal 1° gennaio 2003 sono obbligatorie sia sui posti anteriori che posteriori. Non esistono più esenzioni per limiti di altezza, tutti devono indossare le cinture di sicurezza.
Casco: Sia il conducente che l’eventuale passeggero devono usarlo su tutti i veicoli a motore a due ruote (ciclomotori, motocicli, moto con cellula di sicurezza anticrash e biciclette elettriche con pedalata assistita). Per essere efficiente il casco deve essere bene allacciato.
Dispositivi di ritenuta per bambini: Statistiche alla mano è molto pericoloso per i piccoli usare le cinture di sicurezza o viaggiare seduti sulle ginocchia di un grande. Per questo è obbligatorio l’uso di “seggiolini” dotati di proprie cinture di sicurezza che variano a seconda di età e peso e che sono omologati allo scopo. In genere prevedono due modalità d’uso in base all’età del bambino. Seguite scrupolosamente le istruzioni di montaggio.
Airbag: Innalza notevolmente il livello di sicurezza del veicolo. E’ un palloncino salvavita che si gonfia in caso d'urto attutendo il colpo contro parti interne dell'abitacolo. La sua installazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata.
ATTENZIONE! In caso di trasporto bambini l’airbag potrebbe essere pericoloso. Accertatevi che i dispositivi di ritenuta siano compatibili con esso.

SEGNALETICA
Il codice della strada si manifesta agli utenti della strada soprattutto tramite la segnaletica stradale che possiamo classificarla in 4 grandi categorie:
Segnaletica orizzontale: Ovvero i tracciati sulla strada. Regolano la circolazione e, generalmente, integrano altri segnali. Se usati da soli hanno un proprio ed autonomo significato.
Segnaletica verticale: Sono i cartelli che vengono posizionati ai margini della carreggiata su pali di ferro o sui bordi degli edifici.
Segnaletica luminosa: Ovvero il semaforo nelle sue forme veicolare, direzionale, pedonale e lampeggiante.
Segnaletica manuale: È la segnaletica effettuata manualmente dagli agenti del traffico in situazioni particolari.
Esiste infine una segnaletica temporanea (orizzontale e verticale) ovvero con validità limitata al sussistere di particolari condizioni (ad esempio per lavori in corso).
In tal caso il segnale è una variante del classico segnale orizzontale o verticale caratterizzati dal colore di fondo giallo (proprio ad indicare una situazione di pericolo).
SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
Il Codice della Strada prevede l’obbligo di prestare soccorso in caso di incidente stradale con feriti, stabilendo una sanzione per chi non ottempera; chi presta soccorso, non è soggetto all’arresto in flagranza, cioè sul posto immediatamente dopo.
L’obbligo di soccorso riguarda, secondo il codice penale, non solo chi è coinvolto nell'incidente, ma anche chi si trova a passare più tardi e ha la chiara percezione dell’esistenza di feriti.

La graduatoria delle azioni di soccorso
Il “soccorso” richiesto dalla legge si sviluppa in più fasi, ognuna delle quali di per sé già realizza il soccorso, cioè realizza il fine di salvare vite umane o almeno ridurre il danno.
Sul luogo dell’incidente, le azioni da svolgere sono le seguenti:
“mettere in sicurezza”, cioè segnalare agli altri veicoli sopraggiungenti l'esistenza dell'incidente e dell'ostacolo sulla carreggiata. Tutti i mezzi possono essere utili, in particolare il parcheggiare in condizioni di sicurezza prima del luogo dell'incidente, l'accensione di tutte le luci, il triangolo di emergenza ecc., evitando però di mettere a repentaglio la propria vita. In questo modo si evita che altri veicoli possano impattare sui veicoli incidentati e produrre altre vittime;
“valutare sommariamente” la gravità dell'incidente, cioè stabilire approssimativamente il numero dei feriti e la gravità delle lesioni. Non è richiesta una valutazione approfondita né l’accertamento della morte o della vita; l’importante è acquisire gli elementi necessari per la fase successiva. Ulteriori suggerimenti per la valutazione della gravità sono dati più avanti;




Interazione tra alcol, farmaci o “sostanze” varie
Molti farmaci (in primo luogo tranquillanti ed ansiolitici, ma anche antidolorifici, alcuni antistaminici, perfino sciroppi per la tosse) interagiscono con l’alcol, potenziando reciprocamente gli effetti negativi, con notevoli disturbi a carico dell’attenzione e della percezione, ancor più rilevanti in una situazione di stanchezza, stress e mancanza di sonno. Leggete attentamente i foglietti illustrativi dei medicinali ed evitate di ingerire alcol se da essi risulta anche la minima possibilità di effetti cumulativi. Gli effetti cumulativi sono invece sicuri e “automatici” con tutte le sostanze psicotrope voluttuarie (anfetamine, hashish, marijuana, eroina, sostanze di sintesi ecc.). I rischi sono ben noti a chi usa queste sostanze: insistere oltre sulle conseguenze devastanti di certe miscele non è certamente necessario.





Anche in quantità modeste l’alcol è incompatibile con la guida. Se dovete guidare, evitate di bere alcolici. Bere e guidare non indica forza fisica, carattere, capacità di resistenza; indica solo presunzione sulle proprie capacità e scarso rispetto per chi viaggia con chi guida avendo bevuto o gli affida i propri beni. Se avete bevuto e dovete guidare, fatevi sostituire da altri alla guida. Gli effetti dell’alcol si fanno sentire anche dopo ore (vedi grafico 1). Tenetene conto se avete bevuto con abbondanza qualche ora prima di guidare.

LE COMPONENTI DELLA DISTANZA DI SICUREZZA
La distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve mantenere da quello che lo precede, per potersi arrestare, quando necessario, senza tamponarlo. Nella valutazione della distanza di sicurezza è importante tenere in considerazione alcuni fattori : la prontezza dei riflessi del conducente; il tipo e lo stato di efficienza del veicolo; la velocità; la visibilità e le condizioni atmosferiche; le condizioni del traffico; la pendenza della strada e l'entità del carico.
In teoria, nel calcolo di questa distanza si dovrebbe considerare solo l'equivalente della distanza percorsa in un secondo, cioè nel tempo mediamente impiegato per decidere se l'accensione dello stop del veicolo che precede implica la necessità di una nostra frenata e quindi agire di conseguenza. Si dà infatti per scontato che il veicolo davanti ha uno spazio di arresto uguale a quello del veicolo che segue.

Quale deve essere la distanza di sicurezza?
Tenuto conto che al raddoppio della velocità corrisponde uno spazio di frenata quadruplo, è prudente non scendere mai (neanche nella fase iniziale di un sorpasso, quando cioè si inizia ad
uscire dalla “scia” del veicolo che precede) al di sotto delle seguenti distanze dal veicolo che precede:

Km/h Dist. sicurezza minima in metri Equivalente a
50 25 lunghezza di due autobus
90 40 più di due autotreni
130 130 un campo da calcio
Se i freni non sono perfettamente efficienti, i pneumatici sono consumati, il veicolo è molto carico, lo spazio di frenata si allungherà di molto, e sarà quindi necessario aumentare le distanze almeno della metà.

GUIDA NELLA NEBBIA
La nebbia è la condensazione dell’umidità atmosferica in piccolissime gocce d’acqua. È più facile trovarla in zone basse ed in prossimità di corsi d’acqua, boschi ecc., ed in calma di vento. Nello strato d’aria di circa 20 cm immediatamente sopra il suolo la nebbia è molto più rada o scompare; in questo strato si insinua il raggio luminoso dei proiettori fendinebbia, che per questo motivo devono essere montati in basso ed avere un'emissione molto contenuta verso l’alto.
La nebbia ha la pessima caratteristica di assorbire e disperdere la luce (l’accensione dei proiettori di profondità crea solo un pericoloso “muro luminoso”), di diminuire il contrasto e la differenza dei colori e quindi la visibilità degli oggetti. Per questo, è meglio non illudersi troppo sull’efficacia dei fendinebbia anteriori: sono ottimi per migliorare la visibilità delle strisce di margine o di corsia, ma potrebbero essere insufficienti per la percezione di ostacoli. Con la nebbia diventa anche più difficile la valutazione della differenza di velocità con il veicolo che precede.
La nebbia è un nemico mortale: ogni anno sono centinaia le vittime di imprudenze durante la guida con nebbia, spesso in colossali tamponamenti a catena ma anche in uscite di strada, impatti con alberi, pali, spallette di ponti o in scontri frontali. Valutate obiettivamente le vostre necessità di mobilità con l’automobile; se potete, rinunciatevi e preferite il treno. Con la nebbia, la vostra incolumità è condizionata non solo dal vostro comportamento, ma soprattutto dal comportamento (e dagli errori) degli altri. La tecnologia propone dispositivi, alcuni ancora sperimentali, che si dichiarano in grado di assistervi o di informarvi nella guida nella nebbia; se ve ne siete dotati, apprezzandone l’utilità, non affidatevi tuttavia solo ed interamente ad essi. Rimane il rischio di essere coinvolti in incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfunzionamenti o mancate risposte del dispositivo per situazioni anomale.
Il consiglio fondamentale è: diminuire la velocità e rendersi visibili. La velocità dovrà essere mantenuta nei limiti imposti dalla visibilità di oggetti non emettitori di luce. Occorre infatti mettersi nella condizione di poter percepire in tempo la presenza di un ostacolo e di poter poi arrestare il veicolo.
La seguente tabella potrà aiutarvi: ad ogni distanza in cui è visibile un oggetto non luminoso (alberi, guard-rail, strisce sull’asfalto, carrozzerie di veicoli) corrisponde una velocità.

Valori di visibilità di un oggetto a distanza in caso di nebbia
Km/h Dist. sicurezza minima in metri Equivalente a
8 due autovetture 10 km/h
10 un grosso furgone 20 km/h
20 un po’ più di un autotreno 20 km/h
30 un autotreno e un autobus 35 km/h
40 due autostrade affiancate 40 km/h
50 mezzo campo da calcio 50 km/h
100 un campo da calcio 100 km/h
può bere prima di raggiungere i valori sopra indicati e prima di risentire effetti negativi?
La risposta non è semplice, perché tutto dipende dal meccanismo di diffusione dell'alcol (dallo stomaco al sangue e quindi ai liquidi cellulari del cervello), dal contenuto di alcol delle bevande, dal modo in cui l'alcol viene bevuto, dal sesso e dall'età del soggetto, dalla sua abitudine a bere alcolici.
Il modo in cui l’alcol entra nel circolo sanguigno può essere rappresentato con questo grafico:

supponendo che si tratti di un soggetto che pesa 70 kg e che a digiuno e in breve tempo abbia bevuto due lattine di birra ad alta gradazione (7% in volume).
Entro mezz’ora i circa 35 g di alcol contenuti nella birra, assorbiti attraverso tubo digerente, stomaco ed intestino, trasportati in circolo dal sangue e diffondendosi nei liquidi cellulari, determinano il valore massimo di alcolemia. Nel caso illustrato viene raggiunto il valore di 0,7 g/litro: in ogni litro della “parte liquida” (all'interno delle cellule come pure nel sangue) del corpo del soggetto sono presenti 0,7 grammi di alcol. Tale valore rimane stabile per breve tempo (circa mezz’ora) al suo valore massimo, poi comincia lentamente a decrescere: l’alcol viene metabolizzato per la massima parte (circa il 90%) dal fegato, il resto viene emesso attraverso i polmoni ed i reni. Il ritmo di smaltimento del fegato è costante e l'alcol risulta completamente eliminato nell’arco di 7 ore.
GUIDA IN CASO DI PIOGGIA
L’aquaplaning e i fattori che lo influenzano.
L’aquaplaning è il fenomeno del galleggiamento del veicolo su uno strato d’acqua raccoltosi sul fondo stradale anche per cause diverse dalla pioggia; davanti al pneumatico si forma un “cuneo” di acqua che gli intagli del battistrada non sono più in grado di smaltire lateralmente, finché il pneumatico perde completamente aderenza. Il fenomeno aumenta in proporzione
allo spessore dello strato d’acqua, all’usura del battistrada, alla velocità del veicolo. A parità di questi elementi, viene esaltato dalla pressione del pneumatico inferiore al normale o dalla condizione di veicolo scarico (diminuisce la pressione sul suolo per cm2 di impronta del pneumatico).
La strategia fondamentale (riduzione della velocità, ricalcolo della distanza di sicurezza).
In caso di pioggia occorre procedere guidando con attenzione mantenendo una velocità moderata, evitando brusche accelerazioni, decelerazioni e improvvise sterzate. Particolarmente insidiose possono essere le pozzanghere, quando - come spesso accade - non se ne conosce la profondità. Alcuni tratti di strada possono essere seriamente allagati: affrontarli a velocità eccessiva implica la certezza della assoluta ingovernabilità del veicolo. La ridotta aderenza rende necessario aumentare in modo consistente la distanza di sicurezza, dal 20 all’80% a secondo delle condizioni.
Nelle frenate di emergenza con blocco delle ruote, su terreno bagnato, occorre affrontare un duplice rischio: l’allungamento dello spazio di arresto e l’ingovernabilità del veicolo, che non risponde ai comandi dello sterzo. Entrambi sono il risultato della scarsa aderenza, e possono essere favorevolmente risolti dall’ABS, ma solo entro certi limiti.

EFFETTI SULLA GUIDA
Fattori e situazioni di rischio
Le palpebre man mano si appesantiscono; gli occhi si chiudono sempre più spesso. Aprite il finestrino, accendete la radio, vi sforzate a tenere concentrata l'attenzione. Per un po’ ci riuscite, poi la tentazione di tenere gli occhi chiusi più a lungo diventa quasi invincibile. “Che cosa potrà mai succedere”, pensate, “se chiudo gli occhi per una attimo, un attimo solo”...
Chi può negare di non aver passato, almeno una volta nella propria vita di conducente, un’esperienza simile? Anche senza arrivare al vero e proprio “colpo di sonno”, già solo la stanchezza può indurre cadute dell’attenzione verso l'ambiente esterno e disattenzione o distrazione dalla guida.
Il sonno e la stanchezza sono uno dei nemici più subdoli per chi guida; si stima che tra il 15 ed il 40% degli incidenti più gravi sia imputabile a sonno o stanchezza, il più delle volte associato a concause precise: alcol, medicinali, pasto abbondante. Innumerevoli di più sono poi gli incidenti evitati per un soffio, solo perché, ad esempio, poco dopo un primo attacco di sonnolenza si è arrivati a destinazione.
Numerose ricerche sul fenomeno, condotte sia in Italia che all’estero, hanno permesso la determinazione di “incidenti tipici”, “fattori di rischio”, “situazioni favorenti”.
Effetti oggettivi dell’alcool
Gli effetti negativi dell’alcol sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali (percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati alla quantità di alcol presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico.
Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcol per litro di sangue; un tasso alcolemico di 1g/litro indica quindi che in ogni litro di sangue del soggetto è presente 1 grammo di alcol puro; lo stesso tasso alcolemico può venire espresso anche nella forma 1‰ (uno per mille) oppure 0,1 %.
I primi effetti negativi si cominciano a riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella capacità di suddividere l'attenzione tra due o più fonti di informazioni e nell'interazione con la stanchezza; con un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la resistenza all’abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso di 0,8 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e viene compromessa anche la capacità di valutazione delle distanze, l'attenzione cala in modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce rossa. Ad un tasso di 1 - 1,2 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e compare l’euforia, la visione laterale è fortemente compromessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento degli oggetti. A tassi tra 1,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la completa sottovalutazione dei pericoli, lo scoordinamento dei movimenti (ad esempio si accelera invece di frenare), reazioni fortemente rallentate. Tutto questo si riflette sui rischi di incidente grave. Ma come si raggiungono questi valori ? In altre parole,
nella guida. Non pensate di poter “stringere i denti”, perché qui non conta la volontà. Infatti ...
Quinta regola: non presumete troppo di voi stessi. Il sonno vi prende all’improvviso, al di fuori delle vostre possibilità di controllo. Oltre un certo limite nessuno può andare, presumendo di poter svolgere con la necessaria attenzione un compito delicato come la guida di un veicolo. A maggior ragione, se siete autisti professionali, seguire queste regole garantirà il datore di lavoro che state proteggendo le cose e le persone a voi affidate. Non esitate a denunciare nelle sedi competenti ogni richiesta eccessiva nei vostri confronti ed ogni violazione delle “norme sociali” a tutela del lavoratore e della pubblica incolumità.

Quattro cose che è inutile (o dannoso) fare...
Rimpinzarsi di caffè: ha effetti solo temporanei, di breve durata. Potrebbe impedirvi di riposare quando poi vi renderete conto che è di questo che avete necessità.
Bagnarvi il viso con acqua fredda: altro rimedio di breve durata.
Alzare lo stereo: è un rimedio peggiore del male; non vi sveglia ma anzi, alla lunga, vi procura un affaticamento sensoriale che peggiora la situazione. Piuttosto, sintonizzate la radio su una stazione con programmi interessanti per voi, o che alterni musica, dialoghi, notiziari ecc.
Fumare: effetto di breve durata, che ha come contropartita la diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello.






Vengono infatti attribuite al sonno le uscite di strada, sia in rettilineo che in curva, non determinate da eccessiva velocità o dalla necessità di evitare un ostacolo o da altra causa identificabile. Sempre al sonno sono attribuibili la maggior parte dei violenti tamponamenti non attribuibili a cause identificabili e senza traccia di frenata. Sono questi i tipici incidenti da sonno.

Sono considerati fattori di rischio:
l’età: i giovani fino a 30 anni ed oltre sono i più esposti al rischio, per uno stile di vita meno regolare e l'eccesso di confidenza nelle proprie capacità di resistenza;
l’eccesso di cibo: che richiama il flusso sanguigno verso il sistema digerente, a scapito del flusso verso il cervello;
l’eccesso di alcol: che esalta in grande misura gli effetti della stanchezza;
l’appartenenza ad alcune categorie professionali come i “turnisti”: anch’essi soggetti ad irregolarità negli orari di sonno;
i disturbi del sonno: (insonnia, tendenza ad assopirsi in situazioni diverse, irresistibile impulso a dormire);
chi russa sonoramente: il russare infatti provoca delle apnee (sospensioni del respiro) che spezzano il sonno; le conseguenze si risentono nelle ore successive al risveglio;
chi assume farmaci che inducono assopimento: non solo ansiolitici ma anche antidolorifici, antiallergici, rilassanti muscolari.
Sono invece considerate situazioni a rischio:
il tempo eccessivo di guida: non si dovrebbe guidare per più di due ore consecutive, facendo seguire ogni periodo di guida da almeno 10 minuti di pausa e di riposo; ogni 3 periodi di guida sarebbe opportuno fare una pausa più lunga: mezz’ora di riposo assoluto ad occhi chiusi;
viaggiare da soli: per la mancanza di un’altra persona che possa “sorvegliare” il conducente, stimolarne l'attenzione o addirittura sostituirlo nella guida;
guidare in ore notturne: comprese tra mezzanotte e le 7 del mattino: i ritmi naturali dell'uomo non sono compatibili con lo svolgimento, in quelle ore, di compiti che, come la guida, richiedono attenzione;
guida dopo un periodo di stress: ed affaticamento: molti incidenti da sonno accadono anche il pomeriggio, al ritorno dal lavoro;
disturbi del sonno: (insonnia, tendenza ad assopirsi in situazioni diverse, irresistibile impulso a dormire);
monotonia: e l’eccessiva regolarità del viaggio, che producono una forma di “ipnosi”;
temperatura troppo alta nell’abitacolo: l’eccesso di volume sonoro dello stereo che, alla lunga, produce affaticamento sensoriale;
guida sotto il sole abbagliante: l’eccesso di luminosità induce alla chiusura delle palpebre e produce affaticamento sensoriale;
guida nella nebbia: se la strada è apparentemente sgombra e mancano stimoli adeguati, l'attenzione si concentra su un punto solo pochi metri più avanti il veicolo e ciò può indurre una forma di “ipnosi”.

GUIDA CON STANCHEZZA
I segni premonitori
• difficoltà nel tenere aperti gli occhi o nella messa a fuoco della visione;
• difficoltà nel tenere sollevata la testa;
• ritardi nel riassumere la posizione corretta nella corsia, o andatura ondeggiante tra le corsie;
• difficoltà nel mantenere una velocità costante ed adeguata alle circostanze;
• difficoltà nel ricordare che cosa è successo nei due minuti precedenti (ad esempio il contenuto del cartello appena oltrepassato, il tipo di veicolo incrociato poco prima).

Cosa fare per evitare l’incidente da colpo di sonno
Prima regola: iniziare il viaggio, specie se lungo, sufficientemente riposati.
Seconda regola: evitare, se non necessario, di guidare in ore notturne, o con temperature interne troppo alte o, se possibile, nelle “situazioni a rischio” sopra descritte; nei viaggi lunghi, alternate periodi di due ore di guida a periodi di 10 - 15 minuti di pausa.
Terza regola: fate attenzione a farmaci ed alcol; associati con una situazione di stanchezza già esistente possono moltiplicarne gli effetti; se nelle 24 ore precedenti un viaggio impegnativo siete costretti ad usare sonniferi, preferite quelli ad “azione rapida”, che esauriscono i propri effetti nell'arco di 1 - 2 ore; controllate sempre sui foglietti illustrativi dei farmaci gli eventuali effetti sulla guida.
Quarta regola: se già siete nella fase dei “segni premonitori”, fermatevi almeno per un quarto d’ora, riposatevi, prendete una boccata d’aria fresca, sgranchitevi le gambe. Potrebbe essere un fenomeno passeggero. Ma se vi succede una seconda volta, significa che praticamente siete già cotti: dovete fermarvi e riposare (dormire) almeno mezz’ora. Convincetevi che non state perdendo tempo, ma anzi state guadagnando la possibilità di terminare felicemente il viaggio. Se potete, fatevi sostituire






LEGA CONSUMATORI
SI RACCOMANDA VIVAMENTE
A CHI GUIDA DI
ASTENERSI DALL’USO DI
BEVANDE ALCOLICHE

giovedì 14 ottobre 2010

LA LEGA CONSUMATORI PROMUOVE CENTRO TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE

LA LEGA CONSUMATORI PROMUOVE CENTRO TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE

TUTELA FAMIGLIA
Lega Consumatori, tra gli strumenti ritenuti di particolare importanza nella tutela del cittadino utente, ha organizzato il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, contenitore di risorse umane (gli operatori dell’associazione) e professionali (specialisti medici ed avvocati) la cui finalità é quella di sostenere gli iscritti nella valutazione della prestazione ricevuta da un professionista sanitario (medico o struttura ospedaliera).

Il Centro di Tutela cerca, nello svolgimento della propria missione, di contemperare “due esigenze” apparentemente in opposizione, eppure entrambe fondamentali nell’ambito del rapporto tra medico e paziente: quella di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso d’insuccesso e quella, contraria, di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie dal professionista.

L’agire medico, occorre sottolineare con energia, opera nell’ambito di beni fondamentali e personalissimi dell’individuo, quali il diritto alla salute, sanzionato dall’art.32 Costituzione, ed il diritto all’inviolabilità della libertà personale di cui all’art.13 Costituzione. Correttamente dunque esso non va percepito come sacro e non censurabile, ma al contrario il professionista medico dovrà sempre più valorizzare il coinvolgimento del proprio paziente, ovvero la sua massima partecipazione alle decisioni che lo riguardano.


Il Centro di Tutela del Malato e del Disabile, ispirato dalla sensibilità della Lega Consumatori, persegue dunque l’obiettivo di ottenere, da parte del professionista medico, un operare rispettoso della salute e della libertà del paziente. E libertà del paziente significa innanzitutto la consapevolezza circa il contenuto e le conseguenze degli interventi a cui si trova sottoposto e la relativa adesione.

In premessa ad ogni considerazione sulla qualità della prestazione sanitaria, il Centro di Tutela pone dunque particolare importanza al valore del consenso informato come fondamento della relazione medico-paziente. L’informazione tra medico e paziente infatti, oltre ad essere chiara e completa, deve essere globale, tale cioè da coprire l'intervento nel suo complesso in ogni singola fase dello stesso e parametrata al quid di attività medica che vi si svolge.

L’informazione ed il correlativo consenso ovviamente non sono causa di esonero della responsabilità, ma valgono a rendere edotto il paziente sul rischio normale degli atti medici cui si sottopone, accettando di andare incontro alle eventuali conseguenze negative che possono verificarsi nonostante la corretta e diligente esecuzione della prestazione da parte del medico.

Naturalmente il medico o l'ente ospedaliero, a prescindere dal consenso informato ricevuto dal paziente, rimangono responsabili –e sono perciò tenuto a risarcire il danno- se incorrono in errore colpevolmente nello svolgimento della pratica sanitaria.

La colpa del professionista sanitario può configurasi ancora nella prima fase del rapporto, nella non ponderata accettazione dell’incarico malgrado la consapevolezza di non possedere la preparazione necessaria per intervenire, e poi durante tutto l’iter della prestazione (diagnosi, cura, assistenza post intervento).

Essa infine si configura nelle diverse figure:

- della negligenza, quando il medico agisce con trascuratezza o disattenzione o con inadeguata preparazione omettendo lo svolgimento attività diagnostiche o terapeutiche etc. indispensabili;

- dell’imprudenza, quando agisca con temerarietà sperimentale e senza valutare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici;

- dell’imperizia (carattere che, per disposto dell’art.2236 C.c. è fonte di responsabilità attenuata), quando a connotati di gravità, ovverosia quando il medico risulti non conoscere le nozioni fondamentali e di ignorare quegli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici già sperimentati e consolidati nella prassi medica ovvero quando il caso non presenti caratteristiche di straordinarietà o eccezionalità e non sia stato adeguatamente studiato dalla scienza medica o sperimentato dalla prassi.




Ovvio che la colpa del professionista medico dev’essere provata da chi l’afferma, non essendo sufficiente constatare l’insuccesso della cura essendo la prestazione del professionista sanitario di mezzi e non di risultato.

L’intervento dell’Operatore del Centro di Tutela del Malato e del Disabile, una volta investito dal reclamo di un utente sulla prestazione ricevuta da un medico, ovvero dal personale sanitario di una struttura sanitaria, risulterà particolarmente importante ed efficace sotto due profili:



A) innanzitutto quale supporto alla raccolta delle informazioni relative al trattamento sanitario oggetto di contestazione.

Ricevute le informazioni richiesta, l’utente del Centro di Tutela del Malato e del Disabile potrà rivolgersi ad uno specialista medico in possesso delle competenze atte a valutare la qualità del trattamento sanitario goduto.



B) infine, qualora fossero emersi profili di responsabilità professionale medica, quale supporto all’associato nella contestazione formale al professionista medico ovvero alla struttura sanitaria (ospedale – casa di cura etc.) affinché si facciano carico del ristoro del danno sofferto dal proprio paziente, coinvolgendo qualora possibile la propria Compagnia assicuratrice.

Per richieste di supporto e/o d’informazioni: CENTRO DI TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE Milano - via delle Orchidee n.4/a tel. 02.48303659 - fax 02.48302611 - E.mail: atupertu@legaconsumatori.it