lunedì 4 aprile 2011

Buche Stradali in Leverano








Leverano e le strade dissestate                       
Leggendo l’albo pretorio on line del Comune di Leverano, ho notato la determina n°113 del 29/03/2011, avente ad oggetto “Sistemazione strade comunali interne mediante rappezzi chiusura buche  con conglomerato bituminoso confezionato a caldo - bynderino - Approvazione  verbale di gara e affidamento definitivo lavori. Affidamento fornitura bitume a freddo”. Ovviamente manca il “corpo” della determina, come nella maggior parte delle determine pubblicate recentemente (cosa mai ci sarà scritto all’interno che non vogliono far vedere? O si tratta solo di inconvenienti tecnici nella pubblicazione?). Vi è solo l’oggetto e l’attestazione della Sig.ra Giovanna Durante che il procedimento istruttorio a lei affidato è conforme alla normativa vigente.
Preso dalla curiosità, ho fatto delle ricerche on line per vedere cosa sia il conglomerato bituminoso confezionato a caldo – bynderino.  Ho trovato una relazione interessante di esperti del settore, nella quale è spiegato cos’è. Ma procediamo con ordine.
Innanzi tutto precisiamo che il Bynderino è un neologismo tecnico che è stato coniato, quasi esclusivamente in Provincia di Lecce per quello che ho visto, per  indicare un conglomerato bituminoso per sovrastrutture  stradali avente le caratteristiche intermedie tra un conglomerato di tipo “aperto” (e quindi poroso all’acqua)  chiamato bynder e un conglomerato di tipo “chiuso (e quindi impermeabile all’acqua) chiamato tappetino d’usura; in sostanza quindi è un conglomerato bituminoso di tipo  “semichiuso” o se vogliamo “semiaperto” (è solo una questione  di lana caprina, un po’ come vedere il bicchiere semi-vuoto o semi-pieno), che non ha la stessa porosità del bynder ma che comunque non è nemmeno completamente impermeabilizzante.  Si può concludere quindi che il Bynderino non è la panacea di  tutti i mali che affliggono le pavimentazioni stradali perché, tra l’altro, lascia filtrare l’acqua  piovana nei sottostanti strati.
E’ da apprezzare il fatto che sia stato utilizzato del bitume forse leggermente migliore di altri, per trovare una soluzione all’annoso problema del dissesto dei piani viabili all’interno dell’abitato.
A mio avviso però, prima di parlare delle possibili soluzioni, sarebbe più opportuno individuare le cause del problema  che, ad onor del vero, affligge un po’ tutti i paesi salentini, non solo Leverano. e purtroppo non è di semplice risoluzione.
I cedimenti, gli sfondamenti, le buche sul piano viabile all’interno dei centri abitati, nella maggior parte dei casi, sono dovuti  alla presenza dei sottoservizi o, meglio, sono causati dal cattivo costipamento del rinterro degli scavi che li ospitano. Tali cedimenti sono inevitabili e si verificherebbero, se pur di minore entità, anche nel caso in cui si riempisse di calcestruzzo l’intero scavo; spesso però sono esaltati dalla presenza d’acqua nel sottosuolo.
Tale acqua, non necessariamente si filtra dalla pavimentazione sovrastante, ma molto spesso proviene da perdite nelle condotte idrico-fognanti presenti nelle vicinanze dei cedimenti. Non è raro infatti che le tubazioni dell’AQP abbiano perdite occulte, così come di frequente capita che durante la posa in opera di sottoservizi vengano danneggiate e mal ripristinate condotte di fognatura sia pluviale che nera.
Cosa si può fare?
Certamente servirebbe, o meglio, sarebbe servita, una specifica azione di controllo durante i lavori da parte dei tecnici comunali  per  verificare l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo l’insorgere dei dissesti, fermo restando che ogni Comune dovrebbe sempre addebitare i costi dei  successivi ripristini a chi effettivamente ha provocato l’inconveniente (il comune di Porto Cesareo, ad esempio, lo fa ed, in aggiunta, pretende una caparra ad opera dei cittadini che inizino dei lavori, caparra che viene restituita dopo aver accertato che i lavori siano stati fatti a regola d’arte. Nei casi di sinistri stradali per le buche, inoltre, chiama in garanzia i vari enti tipo ENEL ed AQP che non hanno svolto i lavori a regola d’arte).
In genere, ad esclusione delle reti di fognatura bianca, i sottoservizi non sono di proprietà comunale. Un caso a parte è rappresentato dalle reti idrico-fognanti per le quali, i tecnici dell’AQP, a seconda della convenienza del momento, ne reclamano o la proprietà oppure la semplice gestione. L’utilizzo del sottosuolo da parte degli enti proprietari dei servizi spesso non è stato, nel corso degli anni, disciplinato in maniera puntuale dalle concessioni emesse dai Comuni proprietari delle strade, per cui frequentemente gli atti presentano grosse lacune nelle norme che dovrebbero disciplinare l’ubicazione dei sottoservizi all’interno della sezione stradale e la successiva manutenzione delle opere. Per  tale motivo ogni ente ha utilizzato la sede stradale come meglio ha creduto ed oggi è praticamente impossibile districarsi in questo groviglio di reti, rinterri dei cavi, ripristini di pavimentazione ecc, tanto che anche per gli stessi tecnici degli Enti spesso è impossibile risalire all’effettiva posizione dei propri sottoservizi; figuriamoci poi se un tecnico comunale sia nelle condizioni di individuare a quale ente imputare le colpe dei cedimenti.
Eppure la materia è disciplinata in modo chiaro e puntuale dalla Legge Italiana!
Basterebbe far rispettare il “Codice della Strada” e il relativo “Regolamento di Esecuzione”.
Ecco cosa dice il Codice della Strada:
Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale”Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede  stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di tele comunicazione, sia aeree  che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri Impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità' dalle fasce di pertinenza della strada. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26”.
Il regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
L’art. 66 dice testualmente: “Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo, sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti. Sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati e assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissioni del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei Lavori pubblici di concerto con il dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti sono comunque realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non  e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 metro ……  Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che esistono sulla strada statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3”.
Art. 67, “Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali”: L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di  apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi ……… L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori ………  La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione e' accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra  l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti: 1)la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata; 2) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; 3) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; 4) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; 5) la durata della concessione; 6) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati; 7) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del Codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, a ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali e' determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che e' limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere.  Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario”.
Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Se ci fosse la volontà politica, le strade cittadine potrebbero essere   sistemate senza particolari esborsi per le casse comunali. A parere dello scrivente gli organi comunali preposti dovrebbero soltanto applicare gli articoli di legge sopra riportati.
Sarebbe inoltre auspicabile che il Sindaco individui un unico responsabile del procedimento con il compito di rilasciare i certificati di collaudo e al quale fare riferimento per eventuali azioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle concessioni da parte degli enti concessionari. Sarebbe infine auspicabile che il Segretario Comunale/Direttore Generale, che in base all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 svolge funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, vegliasse in maniera costante su tali lavori.
Tutto ciò dovrebbe essere necessariamente preceduto dall’aggiornamento, ove esistenti, di tutte le vecchie convenzioni tra l'ente proprietario della strada concedente e i concessionari. Tali convenzioni, sottoscritte in epoca ormai remota, risentirono di una certa benevolenza da parte dei Comuni nei confronti di Enti che di fatto a quel tempo erano organismi statali o comunque pubblici. Oggi invece i concessionari nella maggior parte dei casi sono società di capitale private alle quale non può più essere riservato un trattamento diverso da quello a cui è soggetto qualsiasi cittadino quando avanza al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico. Si comprende bene come la questione abbia importanti risvolti anche dal punto erariale.
Una domanda però è d’obbligo: senza dover necessariamente risalire alla notte dei tempi, perché a Leverano il Codice della Strada non è stato applicato almeno per le strade di recente esecuzione o ammodernamento quali, per esempio, Via Otranto, lungo la quale è stata recentemente costruita una rotatoria? O lungo le vie in cui è stata recentemente sistemata la fognatura? O, infine, in occasione dei recenti lavori effettuati dall’AQP?
E’ ancora tollerabile, nel 2011, che vengano prima bitumate le strade e poi, a distanza di pochi mesi, vengano realizzati gli allacci dei servizi alle utenze private senza rispettare il Codice della Strada? E’ ancora tollerabile autorizzare l’esecuzione di canalizzazioni senza pretendere il successivo ripristino della sede stradale a tutta larghezza previa fresatura della stessa in maniera da non lasciare dislivelli tra vecchia e nuova pavimentazione? E’ assurdo pensare di obbligare i concessionari a posare il tappeto d’usura a distanza di qualche mese dalla realizzazione degli scavi per permettere gli assestamenti del piano viabile? Oppure dobbiamo continuare ad arricchire le imprese di pronto intervento, quelle di manutenzione e le compagnie assicurative?
Le strade sono di tutti i cittadini! Enel s.p.a., Italcogim s.p.a, Telecom s.p.a, Wind s.p.a, AQP s.p.a., e tutte le altre holding che occupano il suolo pubblico a scopo di lucro devono accollarsi l’onere della manutenzione delle vie cittadine interessate dai loro scavi, così come è ormai doveroso che i concessionari rimuovano tutti i servizi aerei nei centri storici.
Mai più lavori stradali se prima non si realizzano le altre urbanizzazioni interrate nei modi e nei termini imposti dal Codice della Strada; mai più ripavimentazione di strade cittadine se prima non si avvisano con congruo anticipo i concessionari al fine di scongiurare l’esecuzione di scavi il giorno successivo alla bitumatura.

venerdì 1 aprile 2011

TELEFONIA MOBILE

Quando la ricarica più che un SOS è un furto
Un servizio di ricarica di emergenza per la telefonia mobile, anche di pochi euro, con un costo fisso altissimo in percentuale (4,5 euro Vodafone e 3 euro TIM), pari a un tasso di addebito sul credito erogato ben oltre le soglie di usura, stabilite dalla legge. Per questo motivo le associazioni dei consumatori hanno inviato una diffida a TIM e Vodafone affinché cessino quest'attività, dal nome SOS ricarica, lesiva degli interessi degli utenti.

Le associazioni di consumatori contestano l'applicazione dell'addebito, su un servizio a richiesta dell'utente, pari al 50% del credito erogato, dunque illegittimo sia perché in violazione della soglia dei tassi che possono essere applicati secondo la legge 108/96, oltre la quale scatta il reato di usura, sia infrangendo il decreto 40/2007 che eliminava i costi di ricarica nella telefonia mobile.

Le associazioni di consumatori, applicando il Codice del Consumo, chiedono ai due operatori l'interruzione immediata del servizio e il rimborso di tutti gli utenti TIM e Vodafone delle somme addebitate nel tempo con SOS ricarica.