mercoledì 18 agosto 2010

Assicurazioni Pluriennali

POLIZZE ASSICURATIVE PLURIENNALI.
Le compagnie di assicurazione potranno proporre, accanto ai contratti annuali, anche polizze pluriennali ramo danni, purchè sia prevista una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 3, della legge 99/09 in vigore dal 15 agosto. Però necessita che l'assicurato rimanga fedele per almeno un quinquennio, in caso contrario dovrà pagare una penalità. Fonte: Ufficio Comunicazioni IPC


SMARRIMENTO BAGAGLI , ISTRUZIONI ALL'USO DEI PROPRI DIRITTI
A chiunque viaggia in aereo sarà capitato almeno una volta di essere vittima, dello smarrimento o del danneggiamento di un bagaglio. A tutto questo si aggiunge atteggiamento delle compagnie aeree che sembrano ignorare i loro obblighi verso gli utenti. Spesso i viaggiatori non sono a conoscenza di quelli che sono effettivamente i loro diritti, senza poi avere la possibilità di reclamare il dovuto risarcimento. Il problema dello smarrimento dei bagagli riguarda i “bagagli registrati”, che sono quegli articoli che vengono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aereo e che per tutta la durata del volo non sono accessibili al viaggiatore, al contrario di quello che accade per il &ldq uo;bagaglio a mano”. I bagagli registrati vengono al momento della consegna alla compagnia area pesati, etichettati e registrati sul biglietto aereo del passeggero per la loro identificazione all’arrivo. Ma cosa bisogna fare se al momento dell’arrivo ci accorgiamo che il nostro bagaglio è andato smarrito? La convenzione di Montreal espressamente prevede all’art. art. 17 comma 2 che “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”. In caso di Smarrimento bisogna immediatamente recarsi presso gli uffici lost and found dell’aeroporto d’arrivo dove si dovrà compilare un apposito modulo comunem ente denominati PIR (Property Irregularity Report). Come espressamente previsto dal comma 3 dell’art 17 della Convenzione di Montreal, una volta che siano trascorsi 21 giorni dalla denuncia di smarrimento, senza che il bagaglio venga ritrovato, si dovrà trasferire tutta la documentazione (codice di prenotazione volo in caso di acquisto del biglietto su internet, oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo, originale del PIR rilasciato in aeroporto, originale del talloncino di identificazione del bagaglio, elenco del contenuto del bagaglio, originale degli scontrini e/o ricevute fiscali relativi agli acquisti sostenuti per far fronte al mancato ricevimento del bagaglio, indicazione di un recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative alla propria pratica) all’ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. In caso di ritrovamen to del bagaglio, la Convezione di Montreal prevede ugualmente una responsabilità del vettore aereo, infatti, l’art. 19 dispone che “il Vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”. La stessa Convezione prevede all’art 31 che in caso di ritardo il reclamo deve essere presentato entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, quindi sarà ugualmente necessario inviare la documentazione gia vista in precedenza (con l’elenco dell’eventuale contenuto mancante del bagaglio) all’ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato, perché anche in questo caso si avrà diritto ad un risarcimento. Sempre l’art. 31 della Convenzione di Montreal prevede al primo comma che “il ricevimento senza riserve del bagaglio o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi siano stati consegnati in buono stato e conformante al titolo di trasporto”. In caso di danneggiamento del bagaglio, il comma 2 dello stesso articolo prevede che “la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento del bagaglio”. Entro tale data bisogna inviare, all’Ufficio Relazione Clienti e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con cui si è viaggiato, per l’avvio della pratica di risarcimento, oltre la solita documentazione comprovante l’acquisto del biglietto aereo, l’originale del PIR, l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio, anche l’elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni. In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passegger o a diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP (circa 1.164,00 euro) in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla convezione di Montreal, fino a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa. Per ulteriori informazioni e per intraprendere eventuali azioni risarcitorie i Signori consumatori posso tranquillamente rivolgersi presso le sedi UNC presenti in Puglia, l'elenco è disponibile sul sito dell'IPC.

Fonte :Ufficio Comunicazioni UNC Puglia ref dott.Luca Spinazzola       



SMARRIMENTO BAGAGLI, SENTENZA GDP A FAVORE DEI CONSUMATORI.
Il Giudice di Pace di Acireale ha accolto la domanda di risarcimento di una famiglia di tre persone (padre, madre e figlia) socie della Confconsumatori, che, imbarcata sul volo Catania - Dublino, all’arrivo a destinazione, non ha avuto consegnati i propri bagagli. I malcapitati sono stati costretti così a trascorrere tutta la vacanza di sette giorni in Irlanda senza i propri effetti personali, e a provvedere di propria tasca alle spese che si sono rese necessarie. I bagagli, che giacevano “abbandonati” in un deposito dell’aeroporto, sono stati riconsegnati solo dopo quattro giorni dal loro rientro in Sicilia, grazie alla loro insistenza nella ri cerca. Il Giudice ha, perciò, condannato la compagnia aerea al pagamento della somma di € 160,00 per le spese documentate che si sono rese necessarie, oltre ad € 400,00 ciascuno per i passeggeri. In più, la stessa è stata condannata alle spese di giudizio. La sentenza richiama in maniera esplicita la Convenzione di Montreal che disciplina la materia e che dà diritto al passeggero che subisce il disservizio dello smarrimento, della ritardata consegna o del danneggiamento dei bagagli ad essere risarcito. Proprio in questi giorni, la questione dello smarrimento dei bagagli è stata oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea, che ha stimato in 4,6 milioni le valigie che, nel 2008, sono arrivate in ritardo negli aeroporti europei, con una proporzione di 1 smarrimento ogni 64 passeggeri. “La sentenza assume particolare importanza perché fa capire ai passeggeri che possono ottenere il risarcimento quando subisco no tale tipo di disservizi, e ci auguriamo che possa far riflettere le compagnie aeree sull’opportunità di procedere subito e in maniera adeguata al risarcimento. Spesso, infatti, i passeggeri quando presentano il reclamo ricevono delle proposte transattive del tutto irrisorie, non corrispondenti al danno effettivamente subito e a distanza di tanto tempo” – ha dichiarato l’avv. Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia.

Fonte :Confconsumatori Puglia -  Avv. Antonio Pinto

CONTRATTI A DISTANZA, RECESSO SENZA PENALITA'.
Da una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Un cittadino che acquista beni o servizi attraverso un contratto a distanza ha il diritto di recedere da tale contratto entro 7 giorni lavorativi e non deve essere obbligato a pagare penalità né ad indicare il motivo del recesso dal contratto. Le uniche spese che gli possono essere imputate sono quelle di spedizione della merce al fornitore. E' quanto ha precisato oggi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenendo nella seguente vicenda: una consumatrice tedesca ha acquistato un computer portatile via Internet; otto mesi dopo l'acquisto si è accorta di un difetto del prodotto e ha voluto recedere da l contratto di vendita, poiché il venditore si è rifiutato di rimediare gratuitamente al problema. La consumatrice ha chiesto il rimborso di 278 euro, cui il venditore si è opposto reclamando a sua volta un'indennità compensatrice per gli otto mesi di utilizzo del pc (somma pari a 316,80 euro). Nella sua sentenza la Corte di Giustizia ha precisato che, in maniera generale, l'imposizione di un indennizzo per l'utilizzo del bene acquistato attraverso un contratto a distanza è incompatibile con gli obiettivi della direttiva comunitaria sulla protezione del consumatori in materia di contratti a distanza (direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997). Il consumatore sarebbe scoraggiato ad esercitare il suo diritto di recessione se questo fosse legato al pagamento di un indennizzo. Soltanto ad alcune condizioni, il pagamento di un'indennità compensatrice può essere imposta al consumatore che utilizza un bene acquistato in modo incompatibile ai principi del diritto civile, come quello della buona fede.

Fonte :Avv. Antonio Pinto - Confconsumatori Puglia      


RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE.
Con sentenza del 7 maggio 20 n. 10493, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 1785 bis c.c. , anziché l’art. 1783 c.c., nell’ipotesi in cui venga sottratto un oggetto di valore dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall’albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. La Suprema Corte precisa che l’albergatore, se da un lato può porre dei limiti di orario al servizio di custodia, dall’altro però non può tr aslare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio, cui si uniscono, inoltre, lacune nella sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. “Vale a dire, all’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti, deve far riscontro una particolare vigilanza sull’albergo e sull’accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio…”. Nel caso di specie, pertanto, l’albergatore, nel dover risarcire il danno, non potrà godere del limite di responsabilità previsto dall’art. 1783 c.c, ossia il limite rappresentato da cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, ma dovrà provvedere al risarcimento dei danni subiti dal cliente ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., che prevede la non applicazione del limite suddetto nel caso in cui vi sia colpa dell’albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suo i ausiliari. La Corte precisa, infine, che la responsabilità per colpa dell’albergatore avrebbe potuto essere esclusa “solo previa dimostrazione – il cui onere era a carico dell’albergatore medesimo – che la prevenzione dell’illecito verificatosi avrebbe richiesto l’adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere” Avv. Grazia Pennella- Unione nazionale Consumatori Delegazione di Manfredonia (Fg)

           

           


INSTALLAZIONE IMPERFETTA DEL BENE, IPOTESI DI NON CONFORMITA' DEL CONTRATTO.
L’art. 129, ultimo comma, del Codice del Consumo, prevede che la non perfetta installazione di un bene integri una ipotesi di non conformità del bene al contratto. In tal senso deve essere menzionata la sentenza del Giudice di Pace di Bari del 6 maggio 2009, secondo la quale, qualora l’installazione di un bene (nella fattispecie concreta si trattava di un condizionatore d’aria) è compresa nel contratto di compravendita, il venditore va dichiarato responsabile per inadempimento contrattuale, non avendo fatto quanto necessario per consentire all’acquirente il normale utilizzo del bene venduto ovvero l’uso conforme al contratto e alla legge. Lo stesso Giudice afferma che, in tal caso, il venditore dovrà rimborsare all’acquirente tutte le spese sostenute - “costi indispensabili” - per le riparazioni necessarie al fine di ripristinare la conformità