giovedì 14 ottobre 2010

FALLIMENTO VIAGGI DEL VENTAGLIO

FALLIMENTO VIAGGI DEL VENTAGLIO
TURISMO. Fallimento Viaggi del Ventaglio, istruzioni per l'uso..

06/08/2010 - 10:12

L'anno scorso erano Todomondo e Myair. Quest'anno è "Viaggi del Ventaglio" a tenere con il fiato sospeso migliaia di viaggiatori convinti di aver acquistato una vacanza da sogno che con il fallimento della Società è andata in fumo. Ripercorriamo la complicata vicenda che ha portato al fallimento di "Viaggi del Ventaglio". All'inizio di luglio di quest'anno, il Commissario Giudiziale Giuseppe Verna ha respinto la proposta di concordato del tour operator: "Da ottobre 2009 ad aprile 2010 la società ha peggiorato la propria performance economica, con risultati fortemente negativi; ai creditori privilegiati la proposta di concordato nega un pagamento in denaro che sarebbe loro dovuto per legge" si leggeva nel documento. Già allora la dichiarazione di fallimento sembrava l'unica via percorribile e così è stato. Dopo pochi giorni, infatti, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento fissando l'udienza di verifica dei crediti il 19 gennaio 2011.

Il 20 luglio, sempre il Tribunale provvedeva a comunicare le informazioni utili all'ammissione al passivo dei creditori: "Le domande di ammissione - si legge - devono essere presentate presso la cancelleria della sez.II civ. fall. nel termine perentorio di 30 giorni prima, quindi entro il 18 dicembre 2010 anche da parte di coloro che hanno già inviato la precisazione di credito al fine di essere inseriti nell'elenco di coloro che avrebbero dovuto votare sulla proposta di concordato preventivo. Le domande presentate dopo il suddetto termine , ma non oltre 18 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive e come tali saranno trattate".



Al di là delle comunicazioni ufficiali, la domanda che ogni "vittima" si pone è: "Riuscirò a riavere il denaro versato?" "Non c'è la certezza assoluta di recuperare quanto pagato, in quanto le somme messe a disposizione del Fondo Nazionale di Garanzia sono troppo esigue. Ci auguriamo che le battaglie dei consumatori possano cambiare le cose presto e bene, perché così non va" commentava qualche giorno l'avvocato Carmelo Calì, responsabile del settore Turismo e Trasporti di Confconsumatori.

Quello del Fondo è un discorso a parte che merita comunque di essere affrontato. Attualmente le risorse disponibili sul Fondo nazionale per gli indennizzi ai turisti truffati ammontano a circa 250mila euro. Il giudizio circa l'esiguità delle somme è bi-partisan. Tanto che il ministero degli Affari esteri ha rilanciato, all'indomani dell'ultimo crack, la proposta di istituire un meccanismo che, dietro il versamento di un contributo minimo, intorno ai 50 centesimi, a carico di ciascun viaggiatore, consenta di prestare un'efficace assistenza, fino al rimpatrio, dei turisti vittime dei fallimenti di operatori del settore. Come non essere d'accordo? Non va dimenticato, infatti, che in presenza di fallimento ci sono turisti che non sono mai partiti ma ce ne sono altri che hanno raggiunto la destinazione del viaggio ma che, dopo il fallimento, sono impossibilitati a tornare in Patria. I soldi del Fondo servirebbero anche a questo!

Condivisibili o meno le proposte future, nell'immediato cosa si può fare? Quasi tutte le Associazioni a tutela dei Consumatori hanno attivato sportelli ad hoc per fornire assistenza alle vittime: Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum. Le alternative per cercare di recuperare il denaro sono queste:

RICORSO AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - E' possibile presentare istanza di risarcimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi - Servizio IV "Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza", Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA. Il fac-simile della domanda da completare è scaricabile dal sito del governo. Tale istanza non è più soggetta al termine di decadenza di tre mesi e potrà essere presentata in ogni momento.

ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR - Nel caso in cui il Tour Operator abbia stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni, potranno essere aperte le singole pratiche di risarcimento. Per questo, è bene spedire, entro 10 giorni dalla data preventivata per la partenza e comunque entro 10 giorni dalla data prevista per il rientro dalla vacanza, una raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzare sia all'agenzia venditrice del pacchetto turistico sia alla curatela del fallimento (Curatela Fallimento Viaggi del Ventaglio s.p.a. presso il curatore dott. Giuseppe Verna, Corso Italia 6, 20122, Milano). Nella lettera è opportuno contestare l'inadempimento, specificare la vacanza della quale non si è potuto usufruire, il prezzo corrisposto e chiedere il rimborso di tale somma e il risarcimento dei danni. Occorre, inoltre, chiedere di conoscere se il Tour Operator aveva stipulato la polizza di cui sopra, la ragione sociale dell'eventuale compagnia assicuratrice e di trasmettere all'eventuale compagnia assicuratrice ogni comunicazione e documentazione necessaria all'apertura della pratica di sinistro.

RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA - Altra possibilità é costituita dalla responsabilità dell'agenzia di viaggi, che ha venduto il pacchetto turistico. Infatti costoro erano a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la società oggi fallita e non dovevano vendere i pacchetti turistici ai consumatori. Inoltre, anche le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l'obbligo, previsto dall'art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può chiedere il risarcimento all'agenzia di viaggi che direttamente, o tramite la propria assicurazione, dovrà risarcire i danni. Per questo occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.

ACQUISTO PACCHETTI TURISITICI PLURIENNALI - Molti turisti hanno sottoscritto contratti con i quali hanno acquistato pacchetti turistici per più anni e contestualmente hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per il pagamento dei relativi importi. Adesso si ritrovano con le rate da pagare alla finanziaria senza poter godere delle vacanze. In questo caso, oltre all'insinuazione al passivo, i turisti potranno instaurare un giudizio civile nei confronti della curatela del fallimento per far dichiarare al Tribunale la risoluzione per inadempimento del contratto principale (pacchetto turistico) e di quello di finanziamento collegato (se presente), con il risultato di non dover più corrispondere inutili somme alla finanziaria, oltre ad ottenere l'eventuale rimborso delle somme corrisposte in più rispetto alle vacanze di cui si è effettivamente fruito. Confconsumatori consiglia inoltre di spedire preventivamente una raccomandata con ricevuta di ritorno.

ASSICURAZIONE INDIVIDUALE - In alcuni casi il turista può avere stipulato una polizza assicurativa individuale, che prevede un risarcimento in caso di annullamento del viaggio. In questo caso basterà seguire le istruzioni contenute nel contratto per chiedere il rimborso.