giovedì 14 ottobre 2010

ETICHETTE

CONSUMATORI: VARIE TIPOLOGIE DI ETICHETTE

ALIMENTAZIONE

L’etichetta è la carta d’identità di un prodotto e deve sempre contenere:

- la denominazione esatta del prodotto

- gli ingredienti

- gli additivi

- il nome del produttore o distributore e il luogo di produzione

- la data di scadenza

- la quantità





Nell’etichetta sono obbligatoriamente elencati tutti gli ingredienti che compongono il prodotto.

L’elenco deve rispettare un ordine decrescente in base alla quantità degli ingredienti: al primo posto quello in quantità maggiore e via via quello presente in quantità minore, così da offrire un’idea della composizione del prodotto,permettere di scoprire la presenza di sostanze più o meno gradite ed effettuare un confronto con prodotti analoghi.

Se si tratta di alimenti composti da un solo ingrediente, non è necessario che sia specificato, perché risulta comprensibile già dalla denominazione del prodotto.

Tra gli ingredienti sono compresi anche gli additivi e, vista la loro minima quantità, sono segnalati per ultimi.



PRODOTTI SFUSI



Sui prodotti sfusi non possiamo trovare l’etichetta e allora per rintracciare tutte le informazioni utili a conoscere il prodotto da acquistare si devono leggere gli appositi cartelli.

I prodotti non confezionati sono infatti obbligatoriamente muniti di un cartello che indica:

· La denominazione commerciale del prodotto

· L’elenco degli ingredienti

· Le modalità di conservazione per i prodotti particolarmente deperibili

· La data di scadenza se si tratta di paste fresche o con ripieno

· Il titolo alcolometrico se superiore all’1,2% vol.

· La % di glassatura, considerata tara per i prodotti congelati, glassati

Per i prodotti alimentari preincartati dal commerciante per la vendita self-service, le informazioni sopra riportate possono essere messe sul solo cartello, purché sul contenitore o sull’involucro sia precisato il peso netto dell’alimento.

Per i prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria e gastronomia l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello, esposto bene in vista ed agevolmente consultabile dal consumatore. Per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello può essere applicato sull’impianto.

Nell’elenco degli ingredienti devono essere indicati: i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, gli antischiumogeni, gli emulsionanti, gli addensanti, i gelificanti, gli stabilizzanti, gli esaltatori di sapidità, gli acidificanti,i correttori di acidità, gli antiagglomeranti, gli edulcoranti, le polveri lievitanti, gli agenti di rivestimento, i rassodanti, gli umidificanti, il gas propulsore, seguiti da un nome specifico o dal numero CEE. Gli oli ed i grassi raffinati devono avere la dicitura con la qualifica d’origine: vegetale o animale.

Nel caso di oli e di grassi idrogenati tale lavorazione viene indicata.



I MARCHI DI QUALITA'



Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’Unione Europea ha stabilito il riconoscimento di due particolari marchi di qualità: DOP e IGP.

La sigla DOP (denominazione di Origine Protetta) estende la tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata) a tutto il territorio europeo e, con gli accordi internazionali GATT, anche al resto del mondo.

Il marchio designa un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente, o esclusivamente, dovute all’ambiente geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani).

Tutta la produzione, la trasformazione e l’elaborazione del prodotto devono avvenire nell’area delimitata. 101 sono i prodotti d’origine protetta.

La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che tiene conto dello sviluppo industriale del settore, dando più peso alle tecniche di produzione rispetto al vincolo territoriale.

Quindi la sigla identifica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione e caratteristiche possono ricondursi all’origine geografica, e almeno una fase della produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell’area delimitata. Entrambi questi riconoscimenti comunitari costituiscono una valida garanzia per l’acquisto di alimenti di qualità, che devono rispondere a determinati requisiti e sono prodotti nel rispetto di precise discipline. Costituiscono inoltre una tutela anche per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale.

Tra i marchi di qualità si può inoltre trovare:

la sigla STG (Specialità tradizionali garantite); è un riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.

Abbondanza di marchi si trova sui vini:

- la sigla DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) indica il riconoscimento di un particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte. Oltre alle condizioni previste per la certificazione DOC è obbligatorio l’imbottigliamento nella zona di produzione ed altre condizioni più restrittive.

- la sigla DOC (Denominazione di Origine Controllata) è un riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate (di solito di piccole/medie dimensioni), recanti il loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali.

- la sigla IGT (Indicazione Geografica Tipica) costituisce un riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno. I vini IGT sono gli omologhi dei francesi “Vin de Pays” e dei tedeschi “Landwein”.

- la sigla è utile al consumatore per conoscere la zona di produzione della bevanda: si tratta in sostanza di vini ottenuti da uve determinate e provenienti da territori ben definiti. Tale qualifica, comunque, non obbliga i viticoltori ad apporre altre menzioni sull’etichetta (come, ad esempio, il vitigno di provenienza), né li costringe a vincoli di produzione troppo restrittivi. Prima dell’entrata in vigore della legge 164/92 si chiamavano vini a Indicazione Geografica ed il riconoscimento era annuale. La delimitazione della zona di produzione è più ampia rispetto ai DOC. Nella scala dei valori enologici, insomma, gli IGT si collocano immediatamente su un livello inferiore ai DOC e DOCG, ma prima dei vini da tavola. I territori di produzione sono più vasti rispetto alle DOC ed a volte interessano più Regioni.


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* CONSUMATORI: VARIE TIPOLOGIE DI ETICHETTE
* ETICHETTA DELLA CARNE BOVINA
* LEGA CONSUMATORI BARI E IPC INCONTRANO LE SCUOLE