giovedì 25 novembre 2010

Quando i danni sono causati dal Comune

Quando i danni
sono causati
dal comune

L'art. 2051 del c.c. impone a chi tiene incustodito un bene di risarcire i danni provocati a terzi.
Ovvero, se un ramo di un albero si rompe e cade su un'automobile in sosta, il proprietario della pianta dovrà rifondere i danni arrecati.
La regola trova, però, difficile applicazione se a custodire un bene è la pubblica amministrazione.
Per esempio, il comune è responsabile quando dal cornicione del palazzo municipale si staccano calcinacci ferendo un passante.
Se però a cagionare il danno è un bene demaniale destinato all'uso generale e diretto da parte del cittadino, allora la situazione si complica, così come diventa impossibile chiedere un risarcimento nel caso di caduta di rami o alberi situati in vasti terreni ‑foreste, boschi demaniali ‑appartenenti allo stato.
Questo è quanto emerge da alcune sentenze che hanno messo in evidenza la difficoltà dei giudici nel qualificare, di fronte a beni di grande estensione, l'ente pubblico quale custode, vista l'oggettiva impossibilità di sottoporre i beni ad una concreta vigilanza.
Cosa accade quando a provocare un danno è l'insufficiente manutenzione di una strada?
L'ente deve essere ritenuto responsabile o può invocare appunto l'impossibilità di tenere sotto controllo costante l'intera rete viaria?
La Corte di Cassazione ha negato che la presenza di una macchia d'olio possa dare origine al risarcimento del danno per il privato che su di essa è scivolato.
Questo nonostante il comune

avesse incaricato una ditta di provvedere alla cura e manutenzione della città.
La responsabilità dell'ente pubblico è stata invece riconosciuta quando sulla strada esista un vero e proprio trabocchetto.
Deve, però, trattarsi di un pericolo non visibile e non prevedibile.
Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha rigettato le pretese di un tale che era finito con la propria auto contro un ammasso di tubi sistemati, da ormai due anni, sulla strada.
L'infortunato, infatti, abitava poco lontano; pertanto è stato escluso che l'ostacolo potesse essere per lui imprevedibile.

Ha avuto invece ragione il proprietario di un terreno che era stato colpito dall'allagamento a causa della notevole quantità d'acqua che proveniva da una strada posta più in alto.
I supremi Giudici con sentenza 16/ 06/1998 n° 5980 hanno, infatti, riconosciuto che la via era stata costruita con imperizia e senza apprestare le cautele necessarie ad evitare l'inconveniente.