Si avvicina la fine dell’anno, periodo in cui si pensa, tra le tante cose, a trovare spazio nei cassetti delle scrivanie od in altri posti dove vengono conservati i vari documenti. Occorre, quindi, andare a rivedere i termini di prescrizione e decadenza, affinché, una volta trascorsi, sia possibile eliminare, le varie bollette, ricevute e quanto altro. Quanto tempo deve passare prima di cestinare una multa? E, questo uno dei quesiti più frequenti, ebbene ne occorrono almeno cinque anni; altrettanti dal pagamento di una tassa. Tempi tecnici per evitare di pagare due volte la stessa contravvenzione, nel primo caso, o per scongiurare l’arrivo di una cartella di pagamento per tributi già pagati nel secondo caso. Ambito fiscale In tale ambito, i normali termini di accertamento devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico e 730) e pagamenti delle imposte (Irpef, Iva, ecc) 5 anni Dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle imposte sia per la conservazione della documentazione. Indebita compensazione delle tasse, con crediti inesistenti (irpef, iva, ecc.) 8 anni Nuovo termine fissato dal Legislatore Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%) 5 anni Termine (calcolato a partire dall’anno successivo alla dichiarazione dei redditi) di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, ecc.). Contributi INPS 5 anni Termine fissato dalla Legge n. 335/1995. TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni) Decadenza per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione ai fini civili: 10 anni Cinque anni è l’attuale termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento consigliabile è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero 10 anni (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). Redditi in periodo di imposta 2005 (in scadenza) 5 anni 31/12/2010 se dichiarazione dei redditi presentata; 31/12/2011 se dichiarazione omessa. Utenze domestiche Queste di seguito sono le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti più comuni e di maggiore utilità. Affitto e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni Le ricevute di affitto devono essere conservate per cinque anni. Spese condominiali 5 anni Le spese condominiali vanno conservate per cinque anni. Bollette e utenze varie 5 anni Le fatture di acqua, gas, luce e telefono per uso domestico vanno conservate per 5 anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni. Rifiuti 10 anni Le tasse pagate per i rifiuti urbani si conservano fino al decimo anno successivo al pagamento. Canone TV 10 anni Il canone Rai si prescrive con il decorso di 10 anni. Multe e contravvenzioni stradali 5 anni A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Bollo auto 3 anni dalla scadenza
giovedì 16 dicembre 2010
Si avvicina la fine dell’anno, periodo in cui si pensa, tra le tante cose, a trovare spazio nei cassetti delle scrivanie od in altri posti dove vengono conservati i vari documenti. Occorre, quindi, andare a rivedere i termini di prescrizione e decadenza, affinché, una volta trascorsi, sia possibile eliminare, le varie bollette, ricevute e quanto altro. Quanto tempo deve passare prima di cestinare una multa? E, questo uno dei quesiti più frequenti, ebbene ne occorrono almeno cinque anni; altrettanti dal pagamento di una tassa. Tempi tecnici per evitare di pagare due volte la stessa contravvenzione, nel primo caso, o per scongiurare l’arrivo di una cartella di pagamento per tributi già pagati nel secondo caso. Ambito fiscale In tale ambito, i normali termini di accertamento devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico e 730) e pagamenti delle imposte (Irpef, Iva, ecc) 5 anni Dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle imposte sia per la conservazione della documentazione. Indebita compensazione delle tasse, con crediti inesistenti (irpef, iva, ecc.) 8 anni Nuovo termine fissato dal Legislatore Documenti relativi alla ristrutturazione della casa con detrazione fiscale (bonus del 41% o del 36%) 5 anni Termine (calcolato a partire dall’anno successivo alla dichiarazione dei redditi) di conservazione di tutta la documentazione prevista per usufruire delle detrazioni (fatture, ricevute, bonifici bancari, ecc.). Contributi INPS 5 anni Termine fissato dalla Legge n. 335/1995. TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni) Decadenza per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione ai fini civili: 10 anni Cinque anni è l’attuale termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento consigliabile è comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero 10 anni (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004). Redditi in periodo di imposta 2005 (in scadenza) 5 anni 31/12/2010 se dichiarazione dei redditi presentata; 31/12/2011 se dichiarazione omessa. Utenze domestiche Queste di seguito sono le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti più comuni e di maggiore utilità. Affitto e ogni altro onere legato alla locazione 5 anni Le ricevute di affitto devono essere conservate per cinque anni. Spese condominiali 5 anni Le spese condominiali vanno conservate per cinque anni. Bollette e utenze varie 5 anni Le fatture di acqua, gas, luce e telefono per uso domestico vanno conservate per 5 anni a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine è di 10 anni. Rifiuti 10 anni Le tasse pagate per i rifiuti urbani si conservano fino al decimo anno successivo al pagamento. Canone TV 10 anni Il canone Rai si prescrive con il decorso di 10 anni. Multe e contravvenzioni stradali 5 anni A decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Bollo auto 3 anni dalla scadenza
mercoledì 15 dicembre 2010
Acqua Bene di tutti
| Data : | 15/12/2010 |
| Luogo : | Roma |
| Titolo : | REFERENDUM ACQUA, VIA LIBERA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. |
| Testo : | |
| Fonte : | Lega Consumatori |
|
venerdì 10 dicembre 2010
Prodotti difettosi
Tutto quello che si dirà riguarda la disciplina introdotta dal Codice del Consumo, avente ad oggetto, come ricordato più volte, esclusivamente i rapporti tra consumatore e venditore professionista. Qualsiasi rapporto di vendita che sfugga a questi precisi parametri soggettivi resta disciplinato, come si vedrà, dal codice civile, secondo una regolamentazione meno vincolistica. Per professionista deve intendersi la persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio della propria attività commerciale imprenditoriale o professionale. Per consumatore si intende, invece, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Proprio per tale motivo, si ritiene generalmente sconsigliabile acquistare con fattura: l'acquisto effettuato con partita iva muta infatti la qualificazione soggettiva da attribuire al compratore che da "semplice consumatore" diviene professionista a sua volta, così sfuggendo alla disciplina di favore disposta dal Codice del Consumo. Non rappresenta, invece, un fattore discriminante l'acquisto di beni al dettaglio o all'ingrosso, potendosi anche in tale ultima ipotesi dimostrare che l'acquisto sia avvenuto per soddisfare gli scopi personali del privato consumatore.
Il Codice del Consumo riferisce le norme sulla garanzia, in modo assolutamente generico, a qualsiasi rapporto di vendita. L'unico limite applicativo, pertanto, consiste nel versamento di un prezzo a fronte della consegna del bene acquistato, restando viceversa esclusi i trasferimenti a titolo gratuito. Contrariamente alla precedente normativa, quella attuale ha omesso ogni riferimento alla natura materiale del bene, potendovi così ora rientrare anche beni immateriali (software per computer ad esempio, a prescindere dal supporto su cui siano memorizzati).
La normativa, inoltre, riguarda non solo i beni nuovi, ma anche quelli usati. L'unica differenza è che per i beni nuovi, la garanzia offerta dal venditore non può mai essere inferiore ai due anni; al contrario, per i beni usati le parti possono concordare un termine inferiore fino ad un anno.
Conformità
Oggetto dell'obbligazione di garanzia è la conformità del bene alle pattuizioni di vendita. Quindi non si parla di "semplici" difetti, ma di qualsiasi caratteristica del bene che non sia esattamente riconducibile agli accordi tra le parti. A titolo di maggiore approfondimento, si osserva che, mentre il concetto di vizio attiene alle intrinseche qualità del bene in sè e per sè considerate, il concetto di conformità è invece relazionale e può essere desunto solo confrontando il bene con quelle qualità che sarebbero dovute essere sue proprie in base alla descrizione offerta del prodotto. Si tratta di una differenza ( tra difetto e conformità) non semplicemente nozionistica, ma destinata ad incidere concretamente nell'obbligazione assunta dal venditore, potendosi ritenere che alle pattuizioni contrattuali siano da equiparare, quale metro di paragone della conformità, anche i messaggi pubblicitari e tutte le modalità di presentazione attraverso le quali sono descritte ed esaltate le qualità del bene venduto.
La normativa si fa carico, inoltre, di individuare quali siano i canoni di valutazione della conformità. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
La responsabilità è esclusa quando, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza. Spetta, tuttavia, al venditore dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità al momento della conclusione del contratto.
Il vizio di conformità si estende, inoltre, a difetti derivanti non intrinsecamente dal bene, ma dalla suainstallazione o montaggio. A tal fine, occorre, che il venditore si sia preventivamente obbligato ad effettuare l'installazione e l'abbia eseguita personalmente o sotto la propria responsabilità. Ne consegue, quindi, che, quando l'obbligo di installazione non sia espressamente previsto da contratto, alcuna responsabilità potrà attribuirsi, in tal senso, al venditore. A tali casi sono equiparati quelli in cui l'installazione o il montaggio siano stati effettuati in modo non corretto dallo stesso consumatore, ma per colpa imputabile alla carenza o all'inesattezza delle istruzioni fornite dal venditore.
Gli obblighi del venditore
qualora si verifichi un difetto, il consumatore ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità tramite lariparazione del bene o la sua sostituzione. Alcun costo potrà essere addebitato al consumatore: nè in ordine alle spese per la spedizione del bene presso un centro di assistenza, nè per l'impiego dei materiali o della manodopera. Qualsiasi costo o spesa grava esclusivamente sul venditore. Riparazione del prodotto viziato o sostituzione sono rimedi alternativi la cui scelta spetta esclusivamente al consumatore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all'altro.
Altrimenti, purchè ricorrano specifiche condizioni, è previsto che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Le condizioni individuate dalla normativa sono le seguenti: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro congruo termine (la congruità del termine va in questi casi valutata tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Termini
il venditore è responsabile per tutti i difetti di conformità che si verifichino entro il temine di due anni dalla consegna del bene. Per i soli beni usati è fatta facoltà alle parti di concordare un termine più breve, ma in ogni caso non inferiore ad un anno. Il consumatore è tenuto a denunciare i vizi di conformità entro due mesi dal momento in cui ne abbia avuto percezione. Viceversa, il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia qualora non effettui la denuncia entro i due mesi. La denuncia, tuttavia, non è necessaria qualora il venditore abbia occultato i vizi o li abbia riconosciuti. Per la denunzia non è richiesta alcuna particolare formalità ritenendosi sufficiente qualsiasi documentabile comunicazione rivolta a tale scopo. L'azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, trascorsi 26 mesi dalla consegna del bene. Le parti possono, tuttavia, stabilire una garanzia convenzionale, di durata maggiore (ma non inferiore) rispetto a quella legale. La garanzia convenzionale non deve in alcun modo pregiudicare quella legale o limitarne la portata e l'applicabilità.
Onere della prova
il Codice del Consumo prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data. Pertanto, il consumatore non sarà gravato dall'onere di provare l'esistenza del vizio al momento del trasferimento del bene.
Il Codice del Consumo riferisce le norme sulla garanzia, in modo assolutamente generico, a qualsiasi rapporto di vendita. L'unico limite applicativo, pertanto, consiste nel versamento di un prezzo a fronte della consegna del bene acquistato, restando viceversa esclusi i trasferimenti a titolo gratuito. Contrariamente alla precedente normativa, quella attuale ha omesso ogni riferimento alla natura materiale del bene, potendovi così ora rientrare anche beni immateriali (software per computer ad esempio, a prescindere dal supporto su cui siano memorizzati).
La normativa, inoltre, riguarda non solo i beni nuovi, ma anche quelli usati. L'unica differenza è che per i beni nuovi, la garanzia offerta dal venditore non può mai essere inferiore ai due anni; al contrario, per i beni usati le parti possono concordare un termine inferiore fino ad un anno.
Conformità
Oggetto dell'obbligazione di garanzia è la conformità del bene alle pattuizioni di vendita. Quindi non si parla di "semplici" difetti, ma di qualsiasi caratteristica del bene che non sia esattamente riconducibile agli accordi tra le parti. A titolo di maggiore approfondimento, si osserva che, mentre il concetto di vizio attiene alle intrinseche qualità del bene in sè e per sè considerate, il concetto di conformità è invece relazionale e può essere desunto solo confrontando il bene con quelle qualità che sarebbero dovute essere sue proprie in base alla descrizione offerta del prodotto. Si tratta di una differenza ( tra difetto e conformità) non semplicemente nozionistica, ma destinata ad incidere concretamente nell'obbligazione assunta dal venditore, potendosi ritenere che alle pattuizioni contrattuali siano da equiparare, quale metro di paragone della conformità, anche i messaggi pubblicitari e tutte le modalità di presentazione attraverso le quali sono descritte ed esaltate le qualità del bene venduto.
La normativa si fa carico, inoltre, di individuare quali siano i canoni di valutazione della conformità. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura; d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
La responsabilità è esclusa quando, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza. Spetta, tuttavia, al venditore dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità al momento della conclusione del contratto.
Il vizio di conformità si estende, inoltre, a difetti derivanti non intrinsecamente dal bene, ma dalla suainstallazione o montaggio. A tal fine, occorre, che il venditore si sia preventivamente obbligato ad effettuare l'installazione e l'abbia eseguita personalmente o sotto la propria responsabilità. Ne consegue, quindi, che, quando l'obbligo di installazione non sia espressamente previsto da contratto, alcuna responsabilità potrà attribuirsi, in tal senso, al venditore. A tali casi sono equiparati quelli in cui l'installazione o il montaggio siano stati effettuati in modo non corretto dallo stesso consumatore, ma per colpa imputabile alla carenza o all'inesattezza delle istruzioni fornite dal venditore.
Gli obblighi del venditore
qualora si verifichi un difetto, il consumatore ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità tramite lariparazione del bene o la sua sostituzione. Alcun costo potrà essere addebitato al consumatore: nè in ordine alle spese per la spedizione del bene presso un centro di assistenza, nè per l'impiego dei materiali o della manodopera. Qualsiasi costo o spesa grava esclusivamente sul venditore. Riparazione del prodotto viziato o sostituzione sono rimedi alternativi la cui scelta spetta esclusivamente al consumatore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all'altro.
Altrimenti, purchè ricorrano specifiche condizioni, è previsto che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Le condizioni individuate dalla normativa sono le seguenti: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro congruo termine (la congruità del termine va in questi casi valutata tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Termini
il venditore è responsabile per tutti i difetti di conformità che si verifichino entro il temine di due anni dalla consegna del bene. Per i soli beni usati è fatta facoltà alle parti di concordare un termine più breve, ma in ogni caso non inferiore ad un anno. Il consumatore è tenuto a denunciare i vizi di conformità entro due mesi dal momento in cui ne abbia avuto percezione. Viceversa, il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia qualora non effettui la denuncia entro i due mesi. La denuncia, tuttavia, non è necessaria qualora il venditore abbia occultato i vizi o li abbia riconosciuti. Per la denunzia non è richiesta alcuna particolare formalità ritenendosi sufficiente qualsiasi documentabile comunicazione rivolta a tale scopo. L'azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, trascorsi 26 mesi dalla consegna del bene. Le parti possono, tuttavia, stabilire una garanzia convenzionale, di durata maggiore (ma non inferiore) rispetto a quella legale. La garanzia convenzionale non deve in alcun modo pregiudicare quella legale o limitarne la portata e l'applicabilità.
Onere della prova
il Codice del Consumo prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data. Pertanto, il consumatore non sarà gravato dall'onere di provare l'esistenza del vizio al momento del trasferimento del bene.
Olio d'oliva
Andiamo al supermercato
L'olio d'oliva
La legge riconosce come oli di oliva vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, mediante processi di spremitura che non causano alterazioni dell'olio e che non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Vi offriamo alcune informazioni per scegliere il prodotto migliore in ragione del rapporto ottimale qualità/costo. Gli oli di oliva vergini si classificano come:
Non sono oli di oliva vergini:
Il "punteggio organolettico" è stato introdotto con reg. CEE 2568/91 (e successive modificazioni) al fine di consentire, attraverso una metodica analitica, la classificazione degli oli vergini di oliva utilizzabili per il consumo diretto. Prima di essere messo in commercio l'olio deve passare due esami, uno chimico-fisico ed uno organolettico da parte della commissione ufficiale di degustazione. Guardiamo l'etichetta dell'olio Le indicazioni obbligatorie, da riportare sulle etichette delle confezioni degli oli di oliva, sono previste sia dalla normativa generale in materia di etichettatura (D.Lgs. 109/92) sia da normative verticali nazionali e comunitarie. Gli oli d'oliva commestibili, destinati al consumatore, devono essere messi in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti, della capacità massima di 5 litri provvisti di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione, anche se acquistati direttamente dal frantoio o presso la sede privata del piccolo produttore locale. L'etichetta comprende indicazioni obbligatorie ed altre facoltative. Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: [d]
Tutte le indicazioni devono essere almeno in lingua italiana e menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, senza essere in alcun modo dissimulate o deformate. Tra le informazioni facoltative si possono trovare:
Le principali frodi La frode più usuale nel settore oleario è quella di miscelare olio di semi con olio di oliva e farlo passare per olio extravergine d'oliva. In alcuni casi è stato accertato che olio di semi colorato artificialmente con clorofilla e betacarotene era venduto per olio extravergine. Un'altra frode più specialistica e raffinata, di difficile individuazione, si va sempre più affermando e consiste nel far passare per olio extra vergine d'oliva oli che all'origine erano stati qualificati lampanti o maleodoranti. Questi, opportunamente trattati e con l'aggiunta di modeste quantità di oli vergini di oliva, acquistano, sotto l'aspetto chimico, parametri propri dell'olio extravergine. Consigli per il consumatore:
Reg. CE 1019/1992; Reg. CE 1513/2001; inoltre, il Reg. CE 182/2009 ha stabilito le nuove norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva, da integrare con quanto indicato nel regolamento CE n.1019/2002 e successive modifiche. |
Consigli alimentari per le festività di Natale
Natale e Alimentazione
Natale sta arrivando e con lui anche panettone, dolci, cenoni e pranzi. Da Trento a Palermo il natele sarà lo stesso antipasti, primi, secondi, contorni, frutta e dolci. Sicuramente si introdurranno un 30% in più delle calorie necessarie per il fabbisogno giornaliero di ogni individuo, favorendo così in alcuni lo stato di soprappeso ed in altri l’obesità. Il primo consiglio da seguire è sicuramente quello di limitare l’apporto di colesterolo e grassi saturi durante l’arco della giornata, perciò consumate dolci e panettoni soltanto nei giorni di festa, condite i vostri piatti esclusivamente con olio d’oliva, in modeste quantità, e prediligete l’uso di spezie sia nel condimento, che nella cottura delle pietanze. Prediligete piatti a base di pesce e limitate piatti di carne e salumi. Rallegrate le vostre tavole con antipasti di verdure e ortaggi colorando le vostre tavole. Nel pomeriggio svolgere attività fisica, magari passeggiando a piedi per le città, per abbassare il tasso di colesterolo e grassi nel sangue. Riassumiamo quanto detto in 8 regole:
1. Prediligere il pesce piuttosto che la carne, e scegliere ricette che prevedano l’utilizzo di verdure, alimenti integrali e legumi nella loro preparazione.
2. Non far mancare sulla tavola natalizia abbondanti caraffe di acqua e limitare il consumo di bibite e bevande alcoliche.
3. Preferire le cotture a vapore, alla piastra, alla griglia o al forno, evitando fritture.
4. Condire utilizzando olio di oliva extravergine a crudo, non esagerando.
2. Non far mancare sulla tavola natalizia abbondanti caraffe di acqua e limitare il consumo di bibite e bevande alcoliche.
3. Preferire le cotture a vapore, alla piastra, alla griglia o al forno, evitando fritture.
4. Condire utilizzando olio di oliva extravergine a crudo, non esagerando.
5. Non eccedere con salumi, antipasti elaborati e formaggi grassi, soprattutto nella preparazione dei piatti.
6. Limitare l’uso del sale per insaporire i piatti, cercando invece di esaltare il gusto naturale degli alimenti con spezie ed erbe aromatiche.
7. Fare attività fisica, ricordando di spostarsi preferibilmente a piedi e preferendo le scale al posto dell’ascensore.
8. Concedersi gli alimenti calorici graditi solo durante la giornata di Natale e durante il pranzo o il cenone di Capodanno; durante tutte le altre giornate del periodo delle festività, è invece bene seguire un’alimentazione corretta, senza eccessi.
6. Limitare l’uso del sale per insaporire i piatti, cercando invece di esaltare il gusto naturale degli alimenti con spezie ed erbe aromatiche.
7. Fare attività fisica, ricordando di spostarsi preferibilmente a piedi e preferendo le scale al posto dell’ascensore.
8. Concedersi gli alimenti calorici graditi solo durante la giornata di Natale e durante il pranzo o il cenone di Capodanno; durante tutte le altre giornate del periodo delle festività, è invece bene seguire un’alimentazione corretta, senza eccessi.
mercoledì 1 dicembre 2010
DIRITTI DEL TURISTA
DIRITTI DEL TURISTA
Il "Contratto di viaggio"
E' opportuno preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco nel quale cadono non di rado anche gli addetti al settore. I "Contratti di viaggio" e i ".. viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso", sono due cose diverse.
E' consigliabile un corretto uso anche dei termini e delle definizioni per evitare di attribuire alle locuzioni una valenza di sinonimi passibile di provocare malintesi e confusioni.
La legge 1084/77 si riferisce esclusivamente a contratti relativi al trasporto, all'alloggio e i servizi separati.
Il Decreto Legislativo 111/95 riguarda i viaggi, le vacanze ed i circuiti" tutto compreso".
Sono disposizioni con genesi e destinazioni diverse, simili per alcuni elementi, ma non intercambiabili.
La maggior parte dei percorsi turistici, attualmente commercializzata, rientra nella normativa del D.lgs.111/95 a seguito del quale la legge 1084/77 ha perso molta della sua importanza.
Comunque non è stata abrogata e sopravvive per regolare prestazioni turistiche "non assemblate" come il trasporto, l'alloggio e i servizi separati.
Nel Contratto di viaggio, come delineato dalla 1084/77 (CCV) si ravvisano due tipologie diverse:
A) Il Contratto di organizzazione di viaggio (C.O.V.);
B) Il Contratto di intermediazione di viaggio (C.I.V.);
Con il primo (A): "...una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio (lecito) che ad esso si riferisca".
L'oggetto di questo tipo di contratto è un insieme di prestazioni, teleologicamente collegate.
Si tratta di un contratto tipico, disciplinato dal legislatore, che fa nascere obblighi in entrambe le parti (a prestazioni corrispettive), la cui esecuzione si protrae nel tempo (di durata), che non richiede forma vincolata (non solenne).
-Responsabilità dell'organizzatore di viaggio (artt.12, 15, 27(CCV).
Risponde delle azioni e/o omissioni proprie e anche dei propri impiegati e collaboratori.
La responsabilità è:
- illimitata (non valgono le limitazioni di risarcimento o le esclusioni di responsabilità) nel caso di dolo o colpa grave;
- limitata (non supera le quantificazioni di risarcimento stabilita dal CCV, art.13) quando l'inadempimento consegua a colpa, in proprio, o dei collaboratori. Tocca a lui però fornire la prova di aver usato le dovute precauzioni e agito con perizia.
Per i danni conseguenti al comportamento dei "terzi fornitori", l'organizzatore è, come già ribadito, responsabile, salvo che non dimostri di aver usato nella scelta degli stessi oculatezza e diligenza.
- Contratto e documento di viaggio (artt. 5, 6, 7).L'organizzatore deve consegnare al cliente un documento di viaggio, sottoscritto o timbrato, dal quali risultino tutte le caratteristiche, particolarità, condizioni, clausole del viaggio. Il documento fa fede, fino a prova contraria, degli accordi stipulati. Qualsiasi modifica al programma deve essere richiamata nel documento.
-Recesso. L'organizzatore può recedere senza obbligo di indennizzo (solo il rimborso di quanto il cliente ha versato) qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che tale condizione sia prevista nel documento di viaggio e la notizia giunga al cliente almeno 15 giorni prima della partenza.
E' possibile il recesso per l'organizzatore, senza indennizzo, qualora prima dell'inizio, o nel corso del viaggio si siano verificate circostanze eccezionali e imprevedibili.
Nel caso sub B),contratto di intermediazione di viaggio (C.I.V.), si è in presenza di un accordo "tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettano di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi" (punto 3,art.1 CCV).
L'oggetto dell'accordo può consistere nel procurare: a)un contratto di viaggio organizzato da altri; b) uno o più servizi separati per fare il viaggio; c) uno o più servizi separati per effettuare il soggiorno.
In sostanza il contratto di intermediazione di viaggio è assimilabile al "mandato" di cui all'art.1703 c.c.
-Responsabilità. Nel documento di viaggio l'intermediario deve fare menzione della sua veste di intermediario. In caso contrario risponderebbe come "organizzatore di viaggio" e ,per i servizi separati, di "qualsiasi danno sia derivano da questa sua omissione"
Non varrebbe in questo caso la norma di cui all'art.17 C.C.V. che prevede :"qualunque contratto stipulato dall'intermediario è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore".
L'intermediario risponde illimitatamente quando abbia agito con dolo o colpa grave.
Limitatamente, ossia nella misura del risarcimento stabilita dalla Convenzione qualora il danno dipenda da suo (o dei collaboratori) inadempimento. Sempre che non dimostri la sua buona diligenza professionale.
- Contratto e documento di viaggio. Il contenuto non è diverso da quello previsto per il contratto stipulato dall'organizzatore.
- Recesso. La Convenzione di Bruxelles non prevede recesso per l'intermediario, si ricade quindi nella previsione di cui all'art.1727 c.c. secondo la quale l'intermediario può rinunziare al mandato per una giusta causa, intendendosi nella fattispecie, sia un accidente sopravvenuto sia la malagrazia del viaggiatore.
Nella CCV il viaggiatore è " qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni definite ai paragrafi 2 e 3 (rispettivamente Contratto di organizzazione di viaggio e Contratto di intermediazione di viaggio), sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei".
Secondo l'articolo 8 il viaggiatore, salvo accordi contrari, può sostituire a sé altra persona che sia compatibile con le esigenze del viaggio e/o del soggiorno. Sono a carico del cedente le spese di cessione.
E' ammesso per il viaggiatore l'annullamento del viaggio in qualsiasi momento, a patto che si accolli il relativo indennizzo quantificato secondo le norme di legge o le condizioni contrattuali.
Il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo, ed ha diritto al rimborso delle spese, nel caso l'aumento del prezzo pattuito superi il 10%.
Il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, dopo aver valutata e giudicata non positiva, ai fini dello sviluppo del settore, la disparità legislativa in materia turistica esistente negli stati membri della Comunità, promulgava, in data 13 giugno 1990, la Direttiva 90/314 C.E.E., concernete "viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso". (G.U. delle Comunità europee n.158 del 23/6/90, pagg.59 e seguenti)
Al momento dell'emanazione della Direttiva CEE, la CCV che regolava i viaggi in territorio nazionale era applicata, tra i paesi europei, solo in Belgio.
Come già sopra ricordato le disparità finalistiche e di impianto che distinguono la CCV (L.1084/77) dalla Direttiva CEE, non sono di poco conto.
L'entrata in vigore nel nostro ordinamento della legge di recepimento della Direttiva citata, ha provocato quindi cambiamenti rilevanti nel settore e non pochi dibattiti interpretativi.
Va anticipato, a chiarimento ed aiuto nell'interpretazione ed applicazione delle norme in esame ,che l'articolo 24 della legge di delega al Governo per l'attuazione della Direttiva (n.146/94) prevedeva che il decreto relativo dovesse seguire queste indicazioni:
- la disciplina del "tutto compreso" doveva tenere conto delle disposizioni più favorevoli al consumatore dettate dalla L.1084/77;
- l'obbligo per l'organizzatore e il venditore di stipulare idonea assicurazione a copertura dei danni conseguenti all'inadempimento e al rimborso di quanto depositato dal consumatore e al suo eventuale rimpatrio;
- l'ammissione del riconoscimento dei danni "non alla persona" nei limiti di cui alla CCV.
Nella "Premessa", oltre al già ricordato obiettivo di uniformare la disciplina degli stati membri, la Direttiva anticipa i principi informatori del corpus normativo.
Identifica l'oggetto del "tipico" contratto di viaggio della Direttiva, nell'organizzazione e nella vendita di "viaggi, vacanze e servizi tutto compreso".
Lascia gli Stati membri liberi di definire la posizione e le responsabilità dell'organizzatore e del venditore ma stabilisce che, quale che sia la scelta dei singoli stati, questi dovranno evitare che margini liberi da regolamentazione specifica lascino spazio alla possibilità di una carenza di tutela del consumatore.
Rientrano nell'ambito della Direttiva i viaggi "tutto compreso" venduti o offerti in vendita nel territorio comunitario, quale che sia la destinazione la provenienza e/o nazionalità degli operatori.
Alla luce della Direttiva, l'organizzatore, indipendentemente dalla qualifica che verrà attribuita dagli Stati membri, è colui che crea, o meglio assembla i vari elementi, costruendo il prodotto che corrisponde alla formula del "tutto compreso" e che stipula, a proprio nome, i contratti con i fornitori dei servizi.
Circa le qualifiche, la professionalità e la qualità di imprenditore dell'organizzatore, nulla è specificato nella Direttiva; vi è solo l'esclusione dell'applicazione della norma a chi non svolga tale attività abitualmente e con regolarità.
Il venditore è chi "vende", ossia chi sottoscrive il contratto con il consumatore e anche chi "offre in vendita" ossia promuove la conclusione dell'accordo.
La parificazione, ai fini legislativi, delle due figure è in linea con il dichiarato obiettivo della Direttiva di impedire il formarsi di zone d'ombra nelle quali il consumatore abbia difficoltà a individuare il soggetto responsabile.
Il consumatore, destinatario delle garanzie, tutele e obblighi,è chi "usa" il prodotto. Sia esso acquirente diretto, per conto altrui o cessionario.
Per quanto riguarda il prezzo, la Direttiva sembra orientata verso la non modificabilità di quanto inizialmente pattuito. Ammette tuttavia che, in presenza di circostanze particolari che comportino variazioni non attribuibili direttamente all'organizzatore o al venditore, sia possibile una variazione del prezzo fino al 21° giorno prima della partenza, da comunicarsi tempestivamente al consumatore.
La variazione, prevista in aumento o in diminuzione non viene quantificata. Il Consiglio delle Comunità ha preferito lasciare che ciascun Stato si regolasse a sua discrezione.
I paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 sono dedicati alle indicazioni relative alla responsabilità per inadempimento, sia esso annullamento o modifica del viaggio prima della partenza o mancanze successive.
Ogni stato membro deve predisporre, nei modi che ritiene opportuni, un sistema che preveda precise responsabilità congiunte o disgiunte a seconda dei casi, a carico degli operatori inadempienti, organizzatori o venditori che siano (art. 5).
In caso di inadempimento vi è una presunzione di responsabilità: il che significa che compete loro l'onere di dimostrare che l'inadempimento e il danno sono dovuto a terzi, non fornitori, a fatti imprevedibili, a forza maggiore o a colpa del consumatore.
Organizzatori e venditori dovranno inoltre provare di aver fatto quanto in loro potere per limitare il danno anche se provocato da fatto a loro non imputabile.
E saranno in ogni caso tenuti a prestare ogni soccorso e aiuto al cliente anche qualora il danno sia conseguente ad un suo comportamento.
Sono previste limitazioni all'ammontare dell'indennizzo, qualora siano ragionevoli e dipendano da accordi liberamente stipulati dalle parti o da convenzioni internazionali e comunque non riguardino danni derivati alle persone.
Si ricorda che anche in caso di contratti "tutto compreso" vige il divieto di uso di clausole vessatorie (artt.1469 da bis a sexies c.c.).
Il Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.111 in attuazione alla dir. CEE 90/314
Nel marzo 95 l'Italia provvedeva con il D.lgs. 111.
Come già sopra ricordato la nuova disposizione non ha abrogato la CCV (L.1084/77) che regola tuttora i "contratti di organizzazione di viaggio", nei quali il trasporto rimane l'elemento centrale.
Difficile dire in fase di predisposizione e sperimentazione quale funzione saranno chiamati a svolgere gli addetti ai presidi in relazione all'informazione alle imprese a all'assistenza ai turisti per quanto riguarda la normativa in questione.
Di certo nessun addetto al settore può permettersi la non capillare conoscenza di una disposizione di importanza così basilare per il settore turistico.
E' comunque probabile che gli addetti si troveranno a svolgere opera di mediazione per placare" viaggiatori" imbufaliti, per risolvere bonariamente vertenze, per chiarire clausole contrattuali, interpretare accordi nebulosi a prestare assistenza e soccorso a turisti in difficoltà.
Nonostante la buona volontà e oculatezza dell'estensore del decreto che si è adoperato nel prevedere le garanzie possibili a tutela della sicurezza del turista e nel determinare con precisione le responsabilità delle parti circa gli obblighi contrattualmente assunti, sarebbe utopico confidare che in tempi brevi, il decreto possa assumere una valenza panacea eliminando le innumerevoli magagne che,almeno sino ad ora, sembrano inscindibilmente collegate ai "viaggi a ai turisti pacchetto".
Non v'è dubbio che un valido aiuto in questo senso può essere costituito:
- dalla promozione, presso gli utenti, della conoscenza dei diritti e degli obblighi del turista,
- dalla esortazione a non spendere con leggerezza la propria firma, a leggere e comprendere ogni clausola prima della sottoscrizione e ad identificare le "clausole vessatorie", che come già ricordato, sono inefficaci, ma non incidono sulla validità del contratto.
Qualora le parti vogliano stipulare accordi che prevedano deroghe al disposto del decreto in questione, possono farlo.
A condizione però che le clausole siano a vantaggio del consumatore.
Concedendosi qua e là qualche variante, sostanzialmente il D.lg. 111 ha seguito anche nella formulazione, l'impostazione della Direttiva e ha basato la tutela del turista sul diritto all'informazione; sulla responsabilità autonoma e/o solidale dell'operatore, sia esso organizzatore o venditore; sulla tutela e assistenza personale ed economica al turista in ogni circostanza del viaggio.
Oggetto del Decreto legislativo n.111/95 sono i "pacchetti turistici" costituiti dalla combinazione di viaggio, soggiorno e servizi (omissis)"
Questi ultimi devono avere rilevanza" significativa" nell'insieme: ad esempio le lezioni di sci abbinate alle "settimane bianche".
Il pacchetto può essere costituito anche da due sole delle prestazioni indicate: viaggio e soggiorno oppure soggiorno e servizi etc.
Il viaggio deve essere di durata superiore alle 24 ore o, se inferiore, comprendere una notte.
Il prezzo è forfettario e la fatturazione separata dei vari elementi non cambia la natura di "viaggio pacchetto".
Rientrano nella disciplina del decreto i prodotti venduti o offerti in vendita in Italia, da operatori (organizzatori o venditori o associazioni) autorizzati ( legge 217/83 art.9 e 10)
Secondo l'interpretazione dottrinaria prevalente sembra essere ammessa anche la vendita di prodotti confezionati da operatori di altri Stati membri.
Il contratto deve essere scritto in forma chiara e comprensibile.
Il consumatore ha diritto ad averne una copia sottoscritta o timbrata dall'organizzatore o dal venditore, a seconda di chi ha stipulato l'accordo.
Nel contratto sono indicati una serie di elementi che l'articolo 7 elenca (da A a P).
Riguardano le generalità e i dati dell'organizzatore o del venditore, le caratteristiche del viaggio, il prezzo, l'importo da versare all'atto della prenotazione (non superiore al 25%), i servizi inclusi nel pacchetto, le rispettive caratteristiche, gli estremi delle coperture assicurativa, i termini per le comunicazioni tra le parti, le spese di cessione ed eventuali clausole particolari sulle modalità dell'esecuzione.
Le responsabilità dell'organizzatore e del venditore sono parificate anche per i danni causati da terzi fornitori, della collaborazione dei quali si siano serviti nell'adempimento delle obbligazioni.
Nel caso di annullamento del servizio tutto compreso, il consumatore ha diritto ad altro pacchetto eguale o superiore di valore (se inferiore con risarcimento della differenza) oppure al totale rimborso di quanto versato (entro 7 gg.) e al risarcimento del danno.
Nel caso di modifiche significative (elementi essenziali del contratto), il turista può accettare, con clausola aggiunta, la modifica o chiedere altro pacchetto alle condizioni di cui all'annullamento sopra esposte.
Qualora poi nel corso del viaggio non venga fornita una parte rilevante dei servizi, l'organizzatore (l'art.12 non parla, in questo caso, di venditore) propone soluzioni alternative.
Se il turista le rifiuta l'organizzatore predispone quanto necessario per il rientro con restituzione della differenza tra il versato e il non goduto.
Queste ipotesi sono praticabili nel caso la colpa non sia del turista o di terzi non fornitori o conseguenti a forza maggiore o ad eventi non prevedibili.
Anche in questo caso l'onere della prova è a carico degli operatori che sono comunque tenuti, a prestare al turista ogni soccorso e ad adoperarsi per la prosecuzione del viaggio. Successivamente, a viaggio concluso, potranno agire nei confronti del consumatore (artt.12 e 13).
Per quanto riguarda la misura del risarcimento, il D.lg. 111/95, distingue tra danni alla persona e danni diversi (art.15).
Per quanto riguarda i primi, fa riferimento alle Convenzioni: Varsavia 89, per il trasporto aereo (modificata a seguito della sentenza della Corte Cost. che ha considerata eccessiva la limitazione del risarcimento); Berna 61, per il trasporto ferroviario; Bruxelles 70, per ogni altra ipotesi di responsabilità.
Il risarcimento si prescrive entro tre anni dal rientro.
Di dodici mesi è la prescrizione per danni collegati al trasporto (18 se il viaggio ha avuto inizio e termine fuori d'Europa (art.1951 c.c.).
Il viaggiatore che recede dal contratto, per motivi propri, non conseguenti a forza maggiore o fatti imprevisti, dei quali dovrà fornire prova, in sostanza perde quello che ha versato.
Il prezzo è fissato forfettariamente e deve recare l'indicazione delle varie tasse d'imbarco, sbarco, spese a carico del turista in caso di cessione del contratto, l'ammontare della caparra ,l'eventuale possibilità di revisione del prezzo, il termine per il saldo.
Le modifiche del prezzo sono previste solo in aumento.
La direttiva CEE contemplava, come già visto, l'ipotesi di riduzioni.
La revisione è consentita, qualora sia contemplata dal contratto, in misura non superiore al 10%,fino a 20 giorni prima della partenza ed esclusivamente in seguito ad aumento dei costi del carburante, delle tasse di imbarco, delle variazioni del tasso di cambio applicato.
Se l'aumento del prezzo è superiore al 10% o qualora il pacchetto subisca modifiche significative o il viaggio venga annullato per qualsiasi motivo, non imputabile al consumatore, questi potrà scegliere tra:
a) il recesso dal contratto e il risarcimento del danno;
b) l'accettazione di un "pacchetto" alternativo, a pari costo se di valore eguale, con rimborso della differenza, qualora il valore della nuova offerta sia inferiore. Quando l'annullamento è conseguenza del mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, all'utente è preclusa la richiesta di risarcimento. Sempre che tale ipotesi sia prevista dal contratto.
L'informazione è uno degli oneri primari a carico dell'operatore.
La comunicazione di notizie chiare, precise e non ingannevoli, non si esaurisce con la redazione del contratto. Accompagna tutte le fasi della trattativa e prosegue dopo la stipula dell'accordo e durante l'esecuzione delle prestazioni(art.8).
Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo relativo all'offerta deve riportare notizie chiare, precise e circostanziate.
Le informazioni contenute nell'opuscolo sono vincolanti per l'organizzatore e il venditore, sempre che le modifiche relative non vengano comunicate per iscritto prima della partenza o vengano accettate dal consumatore con clausola specifica alla stipula del contratto(art.9).
Nella fase precontrattuale il turista sarà messo a conoscenza, per iscritto, degli adempimenti sanitari richiesti, i visti, il trattamento riservato ai cittadini comunitari etc..
Prima della partenza gli saranno comunicati tutti i particolari relativi al viaggio, al soggiorno etc. che ancora non aveva avuto modo di conoscere, nonché i recapiti dell'organizzatore e/o del venditore e dei loro rappresentanti.
Il turista minorenne che partecipa al viaggio o a soggiorni all'estero dovrà potersi mettere in contatto in ogni momento con l'operatore o con suoi incaricati.
La cessione del contratto da parte del consumatore è prevista dall'art.10.
L'operatore non può rifiutare il sostituto proposto, purché questi soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del contratto: permessi, visti, passaporto etc.
Il cedente, che dovrà dare comunicazione della cessione all'operatore non oltre quattro giorni prima della partenza, rimane comunque responsabile in solido con il cessionario.
L'assicurazione obbligatoria ed il fondo di garanzia sono entrambi sistemi destinati alla protezione del consumatore, da danni economici e personali. In caso di fallimento dell'operatore o di sua insolvenza o qualora si verifichino situazioni di pericolo.
L'organizzatore e il venditore devono essere coperti da assicurazione per il risarcimento dei danni alla persona o danni diversi.
Nel contratto devono essere riportati gli estremi delle coperture.
Assicurazioni facoltative possono essere sottoscritte dagli operatori e dai consumatori: di assistenza al turista o altro.
Il fondo di garanzia (non ancora attuato) è istituito per il rimborso del viaggio o il rientro dall'estero nel caso l'operatore non sia in grado di provvedere. Può intervenire anche per consentire il rimpatrio immediato da paesi extracomunitari in circostanze di pericolo (alluvioni, terremoti, trombe marine, golpe etc.).
Le doglianze, critiche, addebiti, rimostranze, proteste, magari in previsione di richieste concrete di risarcimenti, vanno inviate entro 10 giorni dal rientro, con raccomandata.
NB: I contratti turistici (esclusi quelli relativi ai valori mobiliari) negoziati fuori dai locali commerciali sono regolati dal Decreto legislativo 15 gennaio 1992 n.50 che prevede, tra l'altro, la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto con comunicazione da inviare alla controparte entro 7 giorni dalla conclusione.
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