mercoledì 27 ottobre 2010
giovedì 21 ottobre 2010
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Contratti stipulati fuori dai locali commerciali (D.Lgs. n.206/05 ast. 45 e seguenti)
Per contratti stipulati fuori dai locali commerciali si intende:
1. vendite porta a porta
2. visita del professionista al domicilio del consumatore, sul luogo di lavoro o di studio o di cura (ma solo per esigenze personali)
3. per strada
4. durante gite organizzate per scopi promozionali
L’oggetto del contratto è l’acquisto di beni e servizi.
Sono ESCLUSI dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali
1. Contratti di valore inferiore ai 26 euro
2. Acquisto di beni immobili
3. Valori mobiliari (azioni ecc…)
4. Assicurazioni
5. Fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari
Perché un contratto sia conforme alla legge deve essere inserita in maniera ben evidente la clausola inerente il diritto di ripensamento (o recesso)
“DIRITTO DI RECESSO”. L’acquirente può recedere dal presente acquisto comunicando per iscritto all’indirizzo del professionista a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R. entro 10 giorni lavorativi dalla firma del presente contratto (oppure con telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermare entro le 48 ore successive). Qualora in possesso della merce, essa dovrà essere restituita entro 10 giorni a proprie spese all’indirizzo del professionista
La ditta, entro 30 gg. dal ricevimento del recesso dovrà restituire al consumatore tutte le somme ricevute, pena la denuncia alle Autorità amministrative.
Il venditore non può richiedere a titolo di pagamento cambiali che abbiano scadenza inferiore ai 15 gg. dalla stipula del contratto.
Il recesso entro 10 giorni deve avvenire dalla data della firma del contratto oppure dalla data della consegna della merce, se all’acquirente è stato mostrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Qualora la ditta non abbia fornito al consumatore l’informazione sul diritto di recesso oppure l’informazione non fosse stata corretta i giorni entro cui poter effettuare il recesso diventano 60.
ATTENZIONE: il venditore, può richiedere al consumatore, che ha esercitato il diritto di recesso, il pagamento delle spese accessorie purché queste siano indicate in contratto in maniera analitica.
Nel caso le spese accessorie risultino essere manifestamente eccessive, anche se descritte in maniera analitica, occorre contestarle con ulteriore lettera raccomandata.
I TERMINI PER “RIPENSARCI”
Salvo che per i contratti di somministrazione servizi quali l’energia elettrica, il gas, l’acqua, il telefono, dove contestualmente alla sottoscrizione, deve essere consegnata per legge (n. 142/92) copia del contratto stesso, per le altre tipologie il rilascio di una copia non è obbligatorio per cui spesso l’utente non viene messo a conoscenza del fatto che potrebbe “ripensarci”.
I termini per il recesso sono:
* 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.
* 7 giorni per i valori come azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi di investimento aperti, ecc., venduti fuori dai locali commerciali o a distanza.
* 7 giorni per tutti i contratti stipulati per via telematica mediante l’uso della forma digitale.
* 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali (per strada, in albergo, a casa, ecc.)
* 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza (per corrispondenza, televisivi, via internet, per telefono, ecc.)
* 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà , anche se firmati nella sede dell’agenzia immobiliare.
* 14 giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto servizi di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.
* 15 giorni per recedere da un contratto bancario di deposito se la banca decide una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al cliente.
* 30 giorni per le polizze vita acquistate a distanza
* 60 giorni per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, quando sul contratto non figura alcuna informazione sul diritto di recesso, oppure l’informazione è stata data in modo non corretto (es. con carattere più piccolo oppure poco chiaro).
* 90 giorni per acquisti fatti a seguito di un’offerta telefonica, televendita o internet, se il fornitore non ha dato tutte le informazioni sul diritto di recesso e sul prodotto.
versione stampabile
* FALLIMENTO VIAGGI DEL VENTAGLIO FONTE HELP CONSUMATORI
* MANUALE DI TUTELA DELLA FAMIGLIA IN INTERNET
* CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
* PACCHETTI TURISTICI: COME OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO
* RAI: DISDETTA DELL'ABBONAMENTO
* LA LEGA CONSUMATORI PROMUOVE CENTRO TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE
Telefono 0832 910743
Mail utenza@legaconsumatoripuglia.it
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
Contratti stipulati fuori dai locali commerciali (D.Lgs. n.206/05 ast. 45 e seguenti)
Per contratti stipulati fuori dai locali commerciali si intende:
1. vendite porta a porta
2. visita del professionista al domicilio del consumatore, sul luogo di lavoro o di studio o di cura (ma solo per esigenze personali)
3. per strada
4. durante gite organizzate per scopi promozionali
L’oggetto del contratto è l’acquisto di beni e servizi.
Sono ESCLUSI dai contratti stipulati fuori dai locali commerciali
1. Contratti di valore inferiore ai 26 euro
2. Acquisto di beni immobili
3. Valori mobiliari (azioni ecc…)
4. Assicurazioni
5. Fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari
Perché un contratto sia conforme alla legge deve essere inserita in maniera ben evidente la clausola inerente il diritto di ripensamento (o recesso)
“DIRITTO DI RECESSO”. L’acquirente può recedere dal presente acquisto comunicando per iscritto all’indirizzo del professionista a mezzo lettera RACCOMANDATA A.R. entro 10 giorni lavorativi dalla firma del presente contratto (oppure con telegramma, telex, posta elettronica o fax, da confermare entro le 48 ore successive). Qualora in possesso della merce, essa dovrà essere restituita entro 10 giorni a proprie spese all’indirizzo del professionista
La ditta, entro 30 gg. dal ricevimento del recesso dovrà restituire al consumatore tutte le somme ricevute, pena la denuncia alle Autorità amministrative.
Il venditore non può richiedere a titolo di pagamento cambiali che abbiano scadenza inferiore ai 15 gg. dalla stipula del contratto.
Il recesso entro 10 giorni deve avvenire dalla data della firma del contratto oppure dalla data della consegna della merce, se all’acquirente è stato mostrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Qualora la ditta non abbia fornito al consumatore l’informazione sul diritto di recesso oppure l’informazione non fosse stata corretta i giorni entro cui poter effettuare il recesso diventano 60.
ATTENZIONE: il venditore, può richiedere al consumatore, che ha esercitato il diritto di recesso, il pagamento delle spese accessorie purché queste siano indicate in contratto in maniera analitica.
Nel caso le spese accessorie risultino essere manifestamente eccessive, anche se descritte in maniera analitica, occorre contestarle con ulteriore lettera raccomandata.
I TERMINI PER “RIPENSARCI”
Salvo che per i contratti di somministrazione servizi quali l’energia elettrica, il gas, l’acqua, il telefono, dove contestualmente alla sottoscrizione, deve essere consegnata per legge (n. 142/92) copia del contratto stesso, per le altre tipologie il rilascio di una copia non è obbligatorio per cui spesso l’utente non viene messo a conoscenza del fatto che potrebbe “ripensarci”.
I termini per il recesso sono:
* 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.
* 7 giorni per i valori come azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi di investimento aperti, ecc., venduti fuori dai locali commerciali o a distanza.
* 7 giorni per tutti i contratti stipulati per via telematica mediante l’uso della forma digitale.
* 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali (per strada, in albergo, a casa, ecc.)
* 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza (per corrispondenza, televisivi, via internet, per telefono, ecc.)
* 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà , anche se firmati nella sede dell’agenzia immobiliare.
* 14 giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto servizi di natura bancaria, finanziaria e assicurativa.
* 15 giorni per recedere da un contratto bancario di deposito se la banca decide una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al cliente.
* 30 giorni per le polizze vita acquistate a distanza
* 60 giorni per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, quando sul contratto non figura alcuna informazione sul diritto di recesso, oppure l’informazione è stata data in modo non corretto (es. con carattere più piccolo oppure poco chiaro).
* 90 giorni per acquisti fatti a seguito di un’offerta telefonica, televendita o internet, se il fornitore non ha dato tutte le informazioni sul diritto di recesso e sul prodotto.
versione stampabile
* FALLIMENTO VIAGGI DEL VENTAGLIO FONTE HELP CONSUMATORI
* MANUALE DI TUTELA DELLA FAMIGLIA IN INTERNET
* CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
* PACCHETTI TURISTICI: COME OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO
* RAI: DISDETTA DELL'ABBONAMENTO
* LA LEGA CONSUMATORI PROMUOVE CENTRO TUTELA DEL MALATO E DEL DISABILE
Telefono 0832 910743
Mail utenza@legaconsumatoripuglia.it
mercoledì 20 ottobre 2010
DANNI PER BUCHE
DANNI PER BUCHE
Danni da buca? Ecco cosa fare
Se avete subito un danno a causa di una buca o per il manto stradale dissestato, ecco cosa occorre fare per ottenere un risarcimento.
Per prima cosa, al verificarsi del danno, è necessario chiamare un agente di polizia urbana che accerti il sinistro e che rediga un verbale in cui si espliciti che il danno sia stato causato dalla tal buca sita nella tal strada.
Attenzione: è fondamentale provare quella che viene definita l’“insidia stradale”, ovvero che la buca non era né segnalata né visibile e quindi, pur adottando uno stile di guida prudente, non era evitabile.
Il passo successivo consiste nell’inviare il verbale e una richiesta di risarcimento al comune o all’ente proprietario della strada.
A questo punto il comune, tramite segnalazione al proprio assicuratore, attiverà la polizza di responsabilità civile verso terzi e comunicherà al danneggiato l’avvio dell’indagine per accertare il danno e le eventuali responsabilità.
Danni da buca? Ecco cosa fare
Se avete subito un danno a causa di una buca o per il manto stradale dissestato, ecco cosa occorre fare per ottenere un risarcimento.
Per prima cosa, al verificarsi del danno, è necessario chiamare un agente di polizia urbana che accerti il sinistro e che rediga un verbale in cui si espliciti che il danno sia stato causato dalla tal buca sita nella tal strada.
Attenzione: è fondamentale provare quella che viene definita l’“insidia stradale”, ovvero che la buca non era né segnalata né visibile e quindi, pur adottando uno stile di guida prudente, non era evitabile.
Il passo successivo consiste nell’inviare il verbale e una richiesta di risarcimento al comune o all’ente proprietario della strada.
A questo punto il comune, tramite segnalazione al proprio assicuratore, attiverà la polizza di responsabilità civile verso terzi e comunicherà al danneggiato l’avvio dell’indagine per accertare il danno e le eventuali responsabilità.
martedì 19 ottobre 2010
Clausole vessatorie:
diffidati 5 gestori di energia elettrica
Abbiamo diffidato cinque società fornitrici di energia elettrica: Acea, A2A, E.on, Italcogim e Sorgenia. Le clausole vessatorie che abbiamo trovato nei loro contratti devono essere eliminate.
Pratica commerciale scorretta: segnala all'autorità
'Contro corrente': risparmia sulla bolletta
Clausole vessatorie: diffidati 5 gestori di energia elettrica
Obblighi pesanti per gli utenti
Si tratta di clausole che impongono al cliente obblighi troppo pesanti o limitano i suoi diritti, creando uno squilibrio tra chi offre e chi usa il servizio. Se in un tempo congruo non riceveremo risposta o le nostre richieste non saranno accolte, il passo successivo sarà un'azione inibitoria in giudizio.
Pratiche commerciali scorrette
La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha scatenato una concorrenza feroce tra i gestori che troppo spesso ricorrono a tecniche di vendita scorrette pur di accaparrarsi un nuovo contratto di fornitura. Per l'utente è sempre più difficile districarsi nella giungla delle tariffe e capire se lo sconosciuto che si presenta a casa promettendo sconti mirabolanti sulla bolletta sia un millantatore o ci sia dietro una proposta davvero conveniente.
Prima di firmare
Per fare una scelta consapevole bisogna leggere bene il contratto di fornitura proposto. Su indicazione del Garante, insieme al contratto devono essere consegnate due schede, una sugli obblighi dei venditori, una per il calcolo della spesa complessiva di un cliente-tipo. Studiate bene il contratto prima di firmare e in particolare leggete le clausole che stabiliscono:
quali prestazioni saranno effettivamente fornite al cliente;
la data di inizio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire al venditore per ottenere il servizio (per esempio, un deposito cauzionale);
gli oneri e le spese che, oltre al prezzo del servizio, saranno a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette e le relative scadenze, oltre che la modalità di pagamento;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i tempi e le modalità di recesso;
come fare per ottenere informazioni e presentare un reclamo.
Abbiamo diffidato cinque società fornitrici di energia elettrica: Acea, A2A, E.on, Italcogim e Sorgenia. Le clausole vessatorie che abbiamo trovato nei loro contratti devono essere eliminate.
Pratica commerciale scorretta: segnala all'autorità
'Contro corrente': risparmia sulla bolletta
Clausole vessatorie: diffidati 5 gestori di energia elettrica
Obblighi pesanti per gli utenti
Si tratta di clausole che impongono al cliente obblighi troppo pesanti o limitano i suoi diritti, creando uno squilibrio tra chi offre e chi usa il servizio. Se in un tempo congruo non riceveremo risposta o le nostre richieste non saranno accolte, il passo successivo sarà un'azione inibitoria in giudizio.
Pratiche commerciali scorrette
La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha scatenato una concorrenza feroce tra i gestori che troppo spesso ricorrono a tecniche di vendita scorrette pur di accaparrarsi un nuovo contratto di fornitura. Per l'utente è sempre più difficile districarsi nella giungla delle tariffe e capire se lo sconosciuto che si presenta a casa promettendo sconti mirabolanti sulla bolletta sia un millantatore o ci sia dietro una proposta davvero conveniente.
Prima di firmare
Per fare una scelta consapevole bisogna leggere bene il contratto di fornitura proposto. Su indicazione del Garante, insieme al contratto devono essere consegnate due schede, una sugli obblighi dei venditori, una per il calcolo della spesa complessiva di un cliente-tipo. Studiate bene il contratto prima di firmare e in particolare leggete le clausole che stabiliscono:
quali prestazioni saranno effettivamente fornite al cliente;
la data di inizio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire al venditore per ottenere il servizio (per esempio, un deposito cauzionale);
gli oneri e le spese che, oltre al prezzo del servizio, saranno a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette e le relative scadenze, oltre che la modalità di pagamento;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i tempi e le modalità di recesso;
come fare per ottenere informazioni e presentare un reclamo.
Disciplina della vendita di beni di consumo
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno all'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). – Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002 le disposizioni di cui all’articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000),
ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
f) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno all'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). – Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
Art. 2
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002 le disposizioni di cui all’articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligoa chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
CONTRATTI A DISTANZA
Vendite a distanza
Dieci giorni per recedere dall'accordo concluso online
I riferimenti legislativi
• Decreto legislativo n.l85, 22 maggio 1999;
• direttiva 97/7/Ce
Con la diffusione di Internet e delle vendite online, diventa importante conoscere le regole e i diritti in questo particolarissimo campo, disciplinato dal Dlgs 185/99. Il decreto non riguarda solo i contratti conclusi via Internet, ma anche quelli conclusi tra consumatori e operatori commerciali (professionisti) grazie ad altri strumenti che possono mettere virtualmente in contatto venditore e cliente: ad esempio, il teletext televisivo oppure il classico mezzo telefonico. Ma ecco cosa prevede la legge.
Contratto a distanza. È definito tale un contratto riguardante beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Consumatore e fornitore. Il primo è la persona fisica che effettua l'acquisto per scopi non riconducibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il secondo è la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale.
Tecnica di comunicazione a distanza. È qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
Esclusioni. La normativa si applica su tutti i contratti a distanza fatta eccezione per alcune tipologie, ossia: i contratti relativi ai servizi finanziari quali servizi bancari, operazioni su fondi pensione o di assicurazione; i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; i contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; i contratti relativi a beni immobili, esclusa la locazione; i contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Informazioni. Il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto stipulato a distanza, deve ricevere una serie precisa di informazioni, ossia:
• l'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
• le caratteristiche essenziali del bene o del servlzlo;
• il prezzo, incluse tasse, imposte e spese di consegna;
• le modalità di pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio;
• l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso qualora si verta dinanzi a particolari tipi di contratto.
• le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro dei beni per l'esercizio del dirigo di recesso;
• la durata della validità dell'offerta e del prezzo;
• la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi in forma continuata o periodica.
Conferma scritta. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto.
Recesso. L'acquirente ha il diritto di recedere, senza penalità alcuna e senza motivazione (con lettera raccomandata Ar indirizzata alla sede della società venditrice) entro 10 giorni lavorativi che decorrono:
• per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore se sono stati rispettati gli obblighi di informazione o dal giorno in cui sono stati rispettati, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto (purché non oltre tre mesi dalla conclusione);
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati rispettati gli obblighi informativi, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre tre mesi dalla conclusione.
Se il fornitore non ottempera agli obblighi di informazione il termine è di tre mesi e decorre per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Esclusione del recesso. In alcuni casi, salvo espressa pattuizione, il consumatore non ha facoltà di recesso. Oltre che per i servizi di scommesse e lotterie è escluso per le forniture di:
servizi la cui esecuzione, con l'accordo del consumatore, sia iniziata prima della scadenza dei dieci giorni per il recesso; beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare; beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore: giornali, periodici e riviste.
Dieci giorni per recedere dall'accordo concluso online
I riferimenti legislativi
• Decreto legislativo n.l85, 22 maggio 1999;
• direttiva 97/7/Ce
Con la diffusione di Internet e delle vendite online, diventa importante conoscere le regole e i diritti in questo particolarissimo campo, disciplinato dal Dlgs 185/99. Il decreto non riguarda solo i contratti conclusi via Internet, ma anche quelli conclusi tra consumatori e operatori commerciali (professionisti) grazie ad altri strumenti che possono mettere virtualmente in contatto venditore e cliente: ad esempio, il teletext televisivo oppure il classico mezzo telefonico. Ma ecco cosa prevede la legge.
Contratto a distanza. È definito tale un contratto riguardante beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Consumatore e fornitore. Il primo è la persona fisica che effettua l'acquisto per scopi non riconducibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il secondo è la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale.
Tecnica di comunicazione a distanza. È qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti.
Esclusioni. La normativa si applica su tutti i contratti a distanza fatta eccezione per alcune tipologie, ossia: i contratti relativi ai servizi finanziari quali servizi bancari, operazioni su fondi pensione o di assicurazione; i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; i contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; i contratti relativi a beni immobili, esclusa la locazione; i contratti conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Informazioni. Il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto stipulato a distanza, deve ricevere una serie precisa di informazioni, ossia:
• l'identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
• le caratteristiche essenziali del bene o del servlzlo;
• il prezzo, incluse tasse, imposte e spese di consegna;
• le modalità di pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio;
• l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso qualora si verta dinanzi a particolari tipi di contratto.
• le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro dei beni per l'esercizio del dirigo di recesso;
• la durata della validità dell'offerta e del prezzo;
• la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o per la prestazione di servizi in forma continuata o periodica.
Conferma scritta. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto.
Recesso. L'acquirente ha il diritto di recedere, senza penalità alcuna e senza motivazione (con lettera raccomandata Ar indirizzata alla sede della società venditrice) entro 10 giorni lavorativi che decorrono:
• per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore se sono stati rispettati gli obblighi di informazione o dal giorno in cui sono stati rispettati, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto (purché non oltre tre mesi dalla conclusione);
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati rispettati gli obblighi informativi, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre tre mesi dalla conclusione.
Se il fornitore non ottempera agli obblighi di informazione il termine è di tre mesi e decorre per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Esclusione del recesso. In alcuni casi, salvo espressa pattuizione, il consumatore non ha facoltà di recesso. Oltre che per i servizi di scommesse e lotterie è escluso per le forniture di:
servizi la cui esecuzione, con l'accordo del consumatore, sia iniziata prima della scadenza dei dieci giorni per il recesso; beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare; beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore: giornali, periodici e riviste.
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